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Risoluzione Agenzia Entrate n. 239 del 19.07.2002
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Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- Articolo 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 239 del 19.07.2002Con istanza di interpello del 22 marzo 2002, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale, il Sig. TIZIO ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente "incentivi per l'incremento dell'occupazione".
Esposizione del quesito
Il Sig. TIZIO chiede di conoscere l'esatta applicazione dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 che riconosce un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, l'istante chiede di conoscere se possa usufruire del detto credito di imposta, pur in presenza di dimissioni di una dipendente priva dei requisiti per il godimento del bonus fiscale.
Chiede, inoltre, di sapere se, avendo cessato l'esercizio dell'attività in forma individuale il 31 dicembre 2001, e avendola continuata dal 1 gennaio 2002 sotto forma di società in nome collettivo, la nuova società possa continuare ad avvalersi del suddetto credito di imposta.
L'istante precisa che gli altri soci della s.n.c. sono la madre e la sorella.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene di poter continuare ad usufruire del credito di imposta in oggetto nonostante le dimissioni di una dipendente, in quanto "il periodo di riferimento con cui confrontare la media annua dei lavoratori assunti è sempre quello storico (1 ottobre 1999-30 settembre 2000) ed anche in considerazione del fatto che le dimissioni della dipendente non fanno perdere il diritto maturato anche in fase annuale".
Ritiene, inoltre, che la nuova società costituita in s.n.c. possa continuare ad avvalersi del detto credito di imposta maturato in capo all'impresa individuale in quanto sostiene che "l'attività svolta sia la stessa".Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'art. 7 della legge n. 388 del 2000 stabilisce che "ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta" commisurato all'incremento della base occupazionale calcolato come "differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000."
Con circolare n. 1 del 3 gennaio 2001, al punto 1.5.2., questa Agenzia ha chiarito che "per i soggetti che assumono la qualità di datore di lavoro successivamente al 1 ottobre 2000, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale".
La richiamata circolare ha, inoltre, chiarito che "affinché l'agevolazione possa essere mantenuta, il numero complessivo dei dipendenti deve essere sempre superiore al livello occupazionale di riferimento, dato dal numero medio dei dipendenti occupati nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000".
Premesso che "la riduzione del livello occupazionale a seguito di atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali, ad esempio, il recesso da parte del lavoratore ovvero il pensionamento su istanza del medesimo, rileva ai fini della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni"(Circ. del 18 giugno 2001, n. 57 - punto 6.2), va considerato che:
1. nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000 il numero medio dei lavoratori occupati dall'impresa di cui l'istante era titolare era pari a zero;
2. dal 1 ottobre 2000 l'istante ha assunto 7 dipendenti, in relazione a tre dei quali ha usufruito del credito di imposta di cui all'art. 7 della l. n. 388 del 2000;
3. nel mese di giugno 2001, una dipendente, in relazione alla quale l'istante non usufruiva del bonus fiscale, si è dimessa;
Pertanto, tutto ciò premesso, e con riferimento alla media del periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000, l'istante non ha perso il diritto di usufruire del credito di imposta in oggetto, nonostante il numero dei dipendenti dell'impresa di cui era titolare sia diminuito, in valore assoluto, di una unità.
Relativamente al secondo quesito proposto, si fa presente che, secondo quanto esposto dall'istante, la ditta individuale ha cessato la propria attività il 31 dicembre 2001.
Il 1 gennaio 2002 è stata costituita una nuova società nella forma di s.n.c.
Tale nuova società, contrariamente a quanto ritenuto dal contribuente istante, non può essere pacificamente considerata quale continuazione della preesistente ditta individuale.
Non sembra possa assumere valore decisivo, in tal senso, la circostanza che la s.n.c. svolga la stessa attività, negli stessi locali e avvalendosi degli stessi dipendenti che lavoravano nella ditta precedente.
Rilievo determinante assume, invece, la differente forma giuridica adottata per lo svolgimento dell'attività, che, nel contesto dello schermo societario, toglie rilievo alla stessa presenza, tra i soci, del titolare della precedente ditta individuale.
Decisiva risulta, in sostanza la circostanza che la società in nome collettivo si presenta quale soggetto giuridico completamente nuovo, a prescindere dalla iniziale (e del resto non indispensabile) coincidenza tra taluni elementi del contesto operativo e corrispondenti assetti già in atto nella fase di operatività della ditta individuale.
Per i suesposti motivi la scrivente ritiene che non sia possibile trasferire il credito di imposta dalla cessata ditta individuale alla costituita s.n.c.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.