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Risoluzione Agenzia Entrate n. 245 del 23.07.2002
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Interpello ....../2002 - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo pensione per i dirigenti Z. Comunicazione dei contributi non dedotti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. Istanza prot. n. 78876 dell'8 aprile 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 245 del 23.07.2002Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, indirizzata alla scrivente Agenzia delle Entrate, la XY S.p.A. ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Esposizione del quesito
Il lavoratore dipendente PK, nato a ...... in data ......., aderente al Fondo Pensione per i Dirigenti Z si è dimesso in data 31 gennaio 2002, maturando così il diritto alla prestazione presso il predetto Fondo.
L'iscritto in questione non ha comunicato al Fondo pensione l'importo dei contributi non dedotti nel periodo d'imposta 2001 (che ammonta a 651,91 euro), così come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Il Fondo pensione istante è a conoscenza di detto importo grazie ad una propria banca dati alimentata attraverso l'invio mensile di informazioni da parte delle società del gruppo Z. Sulla base di tali dati, quindi, è in grado di determinare l'importo dei contributi versati con riferimento alla posizione individuale di ciascun iscritto che eccede il limite assoluto di 5.164,57 euro (ex 10 milioni di lire) di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Ciò premesso, il Fondo pensione chiede se, in qualità di sostituto d'imposta, può escludere dal calcolo della base imponibile della prestazione previdenziale da erogare i contributi non dedotti dall'iscritto, nonostante quest'ultimo non abbia effettuato la comunicazione prescritta dalla citata disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 47 del 2000.Soluzione prospettata dal contribuente
Considerato che il Fondo istante è a conoscenza dell'ammontare dei contributi non dedotti dall'iscritto, ritiene corretto escludere detto ammontare dal calcolo della base imponibile della prestazione da erogare. E ciò in alternativa alla possibilità che il percettore della prestazione possa autonomamente chiedere il rimborso delle imposte calcolate sulla parte della prestazione pensionistica corrispondente ai contributi non dedotti.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Come noto, la nuova disciplina di riforma della previdenza complementare, attuata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, prevede che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, disciplinate dal medesimo decreto, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni (pari a 5.164,57 euro). Ai fini del computo dei predetti limiti si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, con la sola eccezione del TFR e, cioè:
1. delle somme versate dall'iscritto;
2. delle somme versate dal datore di lavoro;
3. delle quote accantonate dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del TUIR, ai fondi di previdenza interni;
4. dei contributi eccedenti il massimale contributivo, di cui all'articolo 2 della legge n. 335 del 1995, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai fondi pensione.
Inoltre, la nuova lettera e-bis) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR (lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del D.Lgs. n. 47 del 2000) stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. n. 124 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire.
Tale ulteriore condizione si applica ai lavoratori dipendenti per i quali siano stati istituiti e siano operanti fondi pensione su base negoziale, ossia sulla base di:
- contratti e accordi collettivi, anche aziendali, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- regolamenti di enti o aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
- accordi tra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da loro associazioni nazionali;
La medesima condizione si applica, inoltre, nel caso in cui vi sia stata l'adesione ad un fondo aperto, sempre su base contrattuale collettiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 124.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, la deducibilità dei contributi può essere riconosciuta dal datore di lavoro se il versamento dei contributi è avvenuto per il suo tramite.
Inoltre, si ricorda che le prestazioni previdenziali riferibili ai contributi e ai premi non dedotti (anche per il superamento dei limiti previsti) non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica (collettiva o individuale).
A tal fine, il soggetto iscritto deve comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo delle somme eventualmente non dedotte.
La comunicazione deve essere resa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 47, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Tuttavia, se l'iscritto matura il diritto all'accesso alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data; in tal caso, la comunicazione deve avere ad oggetto i contributi o i premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per eseguire tale adempimento non è ancora scaduto.
Come specificato dalla circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, la comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, deve essere resa anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve essere precisato che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico.
Pertanto, considerato che la norma in esame ha introdotto a carico del contribuente l'adempimento di comunicare al fondo pensione l'importo dei contributi non dedotti ed ha, tra l'altro, previsto anche un termine entro il quale effettuare tale comunicazione, si ritiene che il fondo pensione non possa sostituirsi all'iscritto in tale adempimento in assenza di una previsione normativa in tal senso.
Occorre, infatti, rilevare che l'ammontare dei contributi non dedotti è noto con certezza soltanto al contribuente che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, effettua il calcolo del limite della deducibilità tenendo conto degli altri redditi che concorrono a formare il suo reddito complessivo e degli eventuali contributi versati per i familiari a carico.
A quest'ultimo proposito, infatti, il periodo aggiunto nel comma 2 dell'articolo 10 del TUIR consente la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza per le persone fiscalmente a carico, ad esempio, per il coniuge o per i figli. In tali casi, la deduzione spetta, innanzitutto, alla persona a carico, entro il limite assoluto e se, il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite percentuale ed assoluto.
Peraltro, per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con riguardo alle somme versate per il soggetto fiscalmente a carico, non opera la limitazione alla deducibilità in funzione della destinazione del TFR alla previdenza collettiva.
In conclusione, poiché la determinazione dell'ammontare dei contributi non dedotti dipende da circostanze soggettive e note con certezza soltanto al contribuente, si ritiene che il fondo non possa autonomamente provvedere a tale determinazione, in mancanza della comunicazione fornita appositamente dal soggetto interessato. Non può infatti affermarsi, in linea generale, che l'informazione comunicata dal datore di lavoro sia completa e sufficiente ai fini dell'esatta determinazione dei contributi non dedotti da ciascun inscritto al fondo di previdenza.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.