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Risoluzione Agenzia Entrate n. 250 del 30.07.2002
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Iva. Mandato senza rappresentanza. Provvigione. Interpello - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 250 del 30.07.2002Con istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 3, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il consorzio odontotecnici X opera nei confronti dei propri consorziati (imprese che svolgono l'attività di laboratori odontotecnici), in qualità di mandatario senza rappresentanza. A tal fine, il consorzio riceve commesse di lavoro da pazienti-clienti, dietro prescrizione medica, ed incarica dello svolgimento di ciascuna di esse ognuno dei consorziati; quest'ultimo effettua la prestazione sanitaria di fornitura di protesi dentarie ed apparecchi ortodontici, mettendole direttamente a disposizione del medico che dovrà eseguire l'operazione.
Per tali prestazioni il consorzio emette fattura, nei confronti del paziente-cliente, esente IVA ex articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Parimenti, il consorziato emette fattura, nei confronti del consorzio, esente IVA ex articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di prestazioni avente la stessa natura di quelle rese dal mandatario per conto del mandante.
Lo statuto del consorzio prevede che i soci sono obbligati a concorrere alla copertura dei costi di organizzazione, di amministrazione e di gestione delle società cooperative mediante il pagamento di contributi ordinari integrativi. Come previsto dal regolamento interno del consorzio, il consiglio di amministrazione del medesimo delibera la percentuale su ogni lavoro che i singoli consorziati devono riconoscere al consorzio se e nella misura in cui svolgono lavori commissionati dallo stesso consorzio a titolo di provvigione - rimborso spese per l'esecuzione del mandato conferito.
Ciò posto, l'istante chiede di conoscere le modalità di fatturazione di tale provvigione - rimborso spese.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il consorzio istante ritiene che la percentuale corrisposta dai consorziati a titolo di provvigione per l'attività di mandato senza rappresentanza sia esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex articolo 3, comma 4, lettera h), del DPR n. 633 del 1972 e comunque non costituisca base imponibile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del citato decreto.
Pertanto, il consorziato fattura al consorzio lo stesso importo fatturato dal consorzio al paziente-cliente per la prestazione eseguita ridotto di una percentuale (nella misura deliberata dal consorzio) a titolo di provvigione per l'attività di mandato senza rappresentanza e di rimborso spese. Tale importo ridotto sarà fatturato esente IVA ex articolo 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario (consorzio) assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante (ciascuna impresa consorziata). In tal caso le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del DPR n. 633 del 1972.
Inoltre, giova ricordare che la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante (risoluzioni del 11 febbraio 1998, n. 6, del 27 settembre 1999, n. 146, del 27 dicembre 1999, n. 170).
Ne consegue che:
- le prestazioni effettuate dai consorziati al consorzio istante sono esenti IVA in quanto le stesse prestazioni fornite dal consorzio ai clienti-pazienti sono esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR n. 633 del 1972;
- per le prestazioni di servizi rese dal consorzio (mandatario senza rappresentanza), i corrispettivi dovuti dai consorziati sono costituiti, a norma dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, "dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione" ad esso spettante.
Pertanto, la provvigione dovuta dai consorziati al consorzio a titolo di remunerazione delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di mandato senza rappresentanza è da considerarsi esclusa dalla base imponibile dell'imposta, ai sensi del citato articolo 13, comma 2, lettera b), del DPR n. 633 del 1972 (risoluzione 30 aprile 1998, n. 31).
Si ritiene, dunque, che il consorzio istante debba emettere fattura per le prestazioni rese direttamente nei confronti dei terzi committenti (pazienti-clienti), esenti IVA ex articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR n. 633 del 1972, e ricevere fattura dal consorziato al quale è stata affidata l'esecuzione materiale della prestazione sanitaria.
In quest'ultimo caso, nella fattura emessa dal consorziato va indicato come esente ex articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR n. 633 del 1972 l'importo derivante dalla differenza tra l'ammontare fatturato dal consorzio al terzo e la percentuale dovuta a titolo di provvigione, precisando che quest'ultima è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del DPR n. 633 del 1972.
Si consideri il seguente esempio:
- Fattura del consorzio al paziente-cliente:
Prestazione euro 1.000,00
IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/1972
TOTALE euro 1.000,00
- Fattura del consorziato al consorzio:
Prestazione euro 800,00 (1.000,00 - 200,00; quest'ultimo importo dovuto a titolo di provvigione, come da delibera del ....., è escluso dalla base imponibile IVA ex art. 13, comma 2, lettera b), DPR n. 633/1972) IVA esente ex art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/1972 TOTALE euro 800,00