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Risoluzione Agenzia Entrate n. 251 del 30.07.2002
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Trattamento fiscale (IVA-IRPEG) applicabile ai proventi derivanti dal rilascio dei tesserini autorizzatori per la raccolta dei funghi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 251 del 30.07.2002Con le note sopra richiamate la Direzione Regionale ha fatto presente che nei confronti della Comunalia di ...., Comune di ......, è stato elevato processo verbale di constatazione da parte della Guardia di Finanza, nel quale si contesta il mancato assoggettamento ad IVA dei proventi derivanti dal rilascio dei tesserini autorizzatori per la raccolta dei funghi nei terreni di propria pertinenza.
è stato precisato che fino al 1996 la predetta Comunalia provvedeva in maniera del tutto autonoma, ossia in base ad una propria regolamentazione, a far stampare ed a vendere i permessi che consentivano la raccolta dei funghi. Successivamente, la regione............, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 n. 352, ha provveduto con la legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 a disciplinare la raccolta, nonché la commercializzazione, dei funghi epigei spontanei, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane (articolo 1 della l.r. n. 6 del 1996).
La suddetta raccolta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge regionale n. 6 del 1996, può essere effettuata da chiunque abbia titolo o comunque ne abbia ottenuto l'autorizzazione attraverso il rilascio di un apposito "tesserino" da parte degli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi, ossia, in base a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale, dalle comunità montane, dalle province e dagli altri enti di gestione per i territori istituiti a parco. Quest'ultimi enti, ai sensi del successivo articolo 11 della medesima legge regionale n. 6 del 1996, possono stipulare convenzioni con i "soggetti collettivi", quali comunalie, comunelli, ecc., nelle quali viene stabilito il numero dei tesserini da rilasciare nonché il costo degli stessi. Pertanto, a seguito della delibera della Giunta della Comunità Montana..... e del ......, si è provveduto a stipulare la convenzione tra la stessa Comunità Montana e varie comunalie, tra cui quella di ........ Come si evince dalla richiamata convenzione, allegata al quesito, essa risulta necessaria non solo per dare la possibilità ai cercatori di funghi non utenti di poter raccogliere funghi, ma anche per evitare i contrasti tra utenti e cercatori esterni eliminando così il pericolo di atti vandalici e di eventuali problemi di sicurezza pubblica; altresì, con la medesima convenzione si consente alle amministrazioni delle comunalie di fruire di mezzi finanziari necessari ad un adeguato e corretto uso del territorio.
Premesso ciò, al fine di individuare il corretto trattamento IVA applicabile alla fattispecie in esame, risulta utile stabilire se in capo alla suddetta Comunalia (ente collettivo) sussistono i presupposti per l'assoggettamento al tributo.
Nel caso di specie, come innanzi precisato, siamo in presenza di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, ai quali per costante dottrina amministrativistica e consolidata prassi giurisprudenziale si rende applicabile il regime giuridico (inalienabilità, indisponibilità, imprescrittibilità, ecc.) relativo ai beni demaniali.
La convenzione in argomento, che disciplina il rilascio dei tesserini autorizzatori, ha la funzione di disciplinare l'equilibrio ecologico nonché di programmare e valorizzare il patrimonio boschivo; a tal proposito non è casuale la determinazione del numero dei tesserini da rilasciare il quale, infatti, è strettamente correlato alla superficie disponibile per la raccolta, al fine proprio di evitare un eccessivo carico di raccoglitori sul territorio e conseguentemente di preservare l'equilibrio dell'ecosistema.
Sostanzialmente, si ritiene che nella fattispecie in esame sussista una finalità di natura pubblicistica inerente alla tutela del patrimonio ambientale di cui risulta titolare la citata Comunità Montana ma che di fatto viene esercitata dalla Comunalia di.......... Infatti, le comunalie nascono al fine proprio di gestire, attraverso il razionale e collettivo godimento, i beni demaniali quali foreste e boschi, svolgendo pertanto funzioni primarie di tutela e conservazione del patrimonio e dell'ecosistema ambientale.
Pertanto, la suddetta Comunalia esercita una funzione delegata dell'ente locale in argomento; ciò è confermato anche dalle modalità di redistribuzione delle risorse finanziarie dalla stessa Comunità alla Comunalia con la percezione e l'incameramento, da parte di quest'ultima, degli importi pagati dai fruitori destinatari dei tesserini autorizzativi.
Infatti, la Comunalia non percepisce alcun aggio per il servizio che svolge ma incamera direttamente le somme versate dagli utilizzatori soltanto al fine di evitare un doppio passaggio di denaro dall'utilizzatore all'ente locale e da quest'ultimo alla medesima Comunalia.
Inoltre, in base a quanto emerge dalle norme statutarie: a) la Comunalia ai sensi della legge 4 agosto 1894, n. 379 e 16 giugno 1927, n. 1766, è stata costituita in ente morale; b) fanno parte della Comunalia tutti i cittadini, autonomamente da una loro scelta, residenti stabilmente nel territorio della frazione di..........; c) i componenti del Comitato di Amministrazione vengono eletti dal corpo elettorale, ossia dai residenti e le elezioni vengono indette con decreto del presidente della Comunità Montana territorialmente competente; d) i componenti del Comitato di Amministrazione della Comunalia entrano in carica non appena proclamati eletti dal presidente della comunità Montana; e)i beni della Comunalia vengono amministrati secondo le disposizioni della legge comunale; f) infine l'esattore della Comunalia è l'esattore consorziale di .............
In riferimento a dette caratteristiche la Comunalia in esame appare configurabile alla stregua di un "ente pubblico", ciò conformemente a quanto previsto in materia dal più recente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, quest'ultimo anche a livello comunitario.
Per quanto concerne le norme che disciplinano l'IVA l'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone, peraltro, che "Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. ..."; l'articolo 4, paragrafo 5, della Sesta Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 stabilisce, tra l'altro, che "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per le attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. ...".
Alla luce di quanto sopra esposto, conformemente con quanto disposto dalle richiamate disposizioni comunitarie, l'attività di rilascio dei tesserini che autorizzano la raccolta dei funghi epigei, effettuata dalla Comunalia di......., esula dal campo di applicazione dell'IVA costituendo l'esplicazione di un'attività pubblica autoritativa propria della Comunità Montana delegata alla medesima Comunalia e come tale non riconducibile all'esercizio di un'attività commerciale.
Per quanto attiene al trattamento fiscale, agli effetti delle imposte sui redditi, applicabile alla suddetta attività svolta dalla Comunalia di ........ la scrivente ritiene utile precisare che l'articolo 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone, peraltro, che "Gli organi e le amministrazioni dello Stato, ..., le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.".
A tal riguardo con la circolare ministeriale n. 40/E del 17 febbraio 1999, avente per oggetto proprio il trattamento fiscale, agli effetti dell'imposta sui redditi, applicabile alle associazioni ed enti gestori di demani collettivi, si è avuto modo di chiarire che "L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità,inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettivitàche hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme ....
Si tratta in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari ... comunque denominate. ...
Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni. ...".
Pertanto, sulla base anche di quanto previsto dall'articolo 9 della citata legge n. 6 del 1996 (che, peraltro, definisce espressamente le comunalie quali proprietà collettive) e relativamente alle considerazioni sopra svolte la Comunalia di........... può a ragione configurarsi quale ente tenuto alla gestione ed amministrazione degli anzidetti beni, in linea del resto con quanto precisato da codesta Direzione Regionale da ultimo con la nota n. 63125 del 5 dicembre 2001.
Conseguentemente, l'attività di rilascio dei tesserini autorizzatori svolta dalla Comunalia in argomento, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 449 del 1997 che ha modificato, come innanzi precisato, l'articolo 88 del t.u.i.r., introducendo gli "enti gestori di demani collettivi" tra i soggetti esclusi dal tributo, non costituisce attività rilevante agli effetti dell'IRPEG.