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Risoluzione Agenzia Entrate n. 253 del 31.07.2002
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IVA - aliquota applicabile alle cessioni di prodotti per la cura e prevenzione del diabete
Risoluzione Agenzia Entrate n. 253 del 31.07.2002Con nota del 20.3.2002 la Direzione ha chiesto il parere della scrivente in merito alla questione proposta dalla XY concernente la possibilità di applicare l'aliquota del 4% alle cessioni di prodotti per la cura e la prevenzione del diabete alle farmacie e da queste alle ASL.
Nella istanza la X ha fatto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.L 29.05.1989 n. 202, così come convertito nella legge 28.07.1989, n. 263, e dell'art. 1, comma 6, lett. a) del DL 29.09.1997 n. 328, così come convertito nella legge 29.11.1997 n.410, tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota IVA del 4%" e che "i decreti ministeriali 1.2.1991 e 329/1999 hanno compreso il diabete tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie di assistenza e che tutti gli ausili per diabetici sono distribuiti gratuitamente dalle ASL, a norma di legge, proprio perché hanno uno scopo riabilitativo e sono indispensabili ad assicurare oltre la sopravvivenza del paziente anche lo svolgimento della normale vita quotidiana".
Ha inoltre evidenziato che "il fatto che detti prodotti non siano ricompresi nel nomenclatore di per se non è sufficiente a far si che non possono usufruire dell'aliquota agevolata" conformemente a quanto precisato nella risoluzione ministeriale del 2.10.2001, n. 146, nella quale "si sostiene che per l'applicazione dell'aliquota agevolata è del tutto irrilevante che i beni "cosiddetti ausiliari" alla cura di menomazioni di tipo funzionale permanente non siano inseriti nel nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili in quanto esso non contiene un elenco esaustivo dei beni definibili come ausili".
Conseguentemente ad avviso della X "stante la natura oggettiva dell'agevolazione" il farmacista può:
"- acquistare dai fornitori i prodotti in oggetto con applicazione dell'aliquota IVA al 4% producendo al fornitore la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico;
- cedere alla ASL i prodotti in oggetto con applicazione dell'aliquota del 4% per soggetti muniti della specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico".
Ciò premesso si formulano le seguenti osservazioni:
Ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, della legge n. 263 del 1989 "tutti gli ausili e le protesi relative a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4%".
Sulla base della richiamata disposizione, al fine di stabilire se sia applicabile l'aliquota IVA agevolata occorre:
- individuare i beni oggetto della cessione;
- stabilire se detti beni siano configurabili come protesi o ausili;
- verificare che detti beni ineriscano a menomazioni funzionali permanenti.
Nel caso di specie l'oggetto delle cessioni risulta indeterminato in quanto l'istante, dopo aver rammentato che la legge riconosce il diabete come malattia invalidante e che tutti gli ausili per diabetici sono distribuiti dalle ASL gratuitamente, sostiene (richiamando a sostegno della sua tesi, la risoluzione n. 146 del 2001, secondo cui l'agevolazione può riguardare anche beni non elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili) che considerata la natura oggettiva dell'agevolazione, le cessioni degli stessi fruiscano di aliquota agevolata purché sia fornita adeguata documentazione relativa alla menomazione permanente del destinatario.
Sostanzialmente sono indicati nell'istanza quali oggetto delle cessioni, dei beni genericamente ricompresi nella locuzione "tutti gli ausili per diabetici distribuiti dalle ASL gratuitamente", senza alcuna indicazione o illustrazione delle caratteristiche o qualità degli stessi.
In linea generale va ammesso che il nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi non contiene un elenco esaustivo di detti beni, tuttavia la qualificazione dei beni come "ausili o protesi" non può essere fatta sulla base del dato obiettivo della destinazione a soggetti affetti da menomazione funzionale permanenti, ma sulla base di una indagine mirata a verificare che si tratti di beni qualificabili come "ausili o protesi".
Se si tratta di ausili che per "vocazione" possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti non c'è alcuna esigenza della certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza.
Se si tratta di beni che possono costituire ausili, ma che per caratteristiche e qualità sono suscettibili di diversa utilizzazione, occorre una adeguata certificazione sanitaria che ne attesti la utilizzazione da parte di malati affetti da menomazione funzionale permanenti (es. pannolini per incontinenti- risoluzione citata n. 146 del 2001).
Per quanto riguarda poi l'affermata natura oggettiva dell'agevolazione si fa presente che non si ravvisa alcun prevalente indirizzo in tal senso, né l'istante indica le ragioni logico giuridiche a sostegno del suo convincimento.
Sulla base delle considerazioni svolte non si può aderire alla richiesta di parere di codesta direzione in quanto la questione investe profili valutativi che non possono essere affrontati in difetto di adeguata illustrazione dei beni oggetto delle cessioni.