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Risoluzione Agenzia Entrate n. 255 del 01.08.2002
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Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. WY S.p.A.. Applicazione dell'art. 4 della legge 383/2001 ad un'ipotesi di scissione parziale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 255 del 01.08.2002Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è stato esposto il seguente
Quesito
Nel corso del 2001 tra le società "YJ S.p.A." ed " WX S.p.A." è avvenuta una scissione parziale proporzionale che ha comportato il trasferimento di un ramo d'azienda dalla prima alla seconda.
La scissione si è perfezionata il 31/12/2001 con l'iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili sono stati retrodatati alla data dell'1/01/2001.
La società beneficiaria chiede di conoscere, ai fini dell'incentivo "Tremonti-bis", di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001, quale debba essere il comportamento da tenere ai fini del calcolo degli investimenti agevolabili, in particolare, se il calcolo della agevolazione Tremonti-bis debba avvenire, in capo alla beneficiaria, considerando in aggiunta ai propri anche gli investimenti della scissa oppure se l'agevolazione è computabile in modo separato per le due società.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Considerato che la scissione è comunque avvenuta nel periodo d'imposta 2001, la beneficiaria ritiene di poter determinare la propria agevolazione anche per gli investimenti effettuati dalla scissa nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2001, in proporzione alla quota di patrimonio netto ricevuto.
Ai fini del calcolo della media di riferimento, l'istante ritiene di dover considerare anche gli investimenti effettuati dalla scissa, secondo i criteri ordinari di determinazione, sempre in proporzione alla quota di patrimonio netto ricevuto.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La scrivente rileva preliminarmente che nella fattispecie rappresentata è stata realizzata una scissione parziale, con il trasferimento di un ramo d'azienda dalla scissa (YJ S.p.A) ad una società beneficiaria preesistente (WY S.p.A.).
Come consentito dall'art. 2504-decies del codice civile, l'atto di scissione ha previsto che gli effetti contabili decorrano dall'inizio del 2001, nonostante l'atto medesimo sia stato iscritto nel registro delle imprese il 31 dicembre dello stesso anno.
Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto previsto dal codice civile, il legislatore fiscale non consente la retrodatazione degli effetti nell'ipotesi di scissione parziale.
Infatti, l'art. 123-bis, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che "ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 2504-decies del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale (...)".
Chiarito che gli effetti della scissione sopra rappresentata decorrono, ai fini fiscali, solo dal momento dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, ne consegue che, per il periodo d'imposta 2001, la società scissa e la società beneficiaria avranno diritto ciascuna a determinare autonomamente i benefici in argomento sui nuovi investimenti da ognuna realizzati.
Per quanto riguarda la media degli investimenti netti del quinquennio precedente, rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione per il periodo d'imposta precedente alla scissione, ciascuna delle società effettuerà il calcolo in modo autonomo, sempre con riferimento agli investimenti e disinvestimenti da ognuna realizzati.
Successivamente alla scissione la beneficiaria, alla quale siano trasferiti i beni agevolati, subentra nell'obbligo di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 383/2001, per non incorrere nei relativi effetti.
Con riferimento ai beni agevolati, infatti, si deve ritenere che gli effetti successori della scissione di cui all'art. 123-bis, comma 4, del TUIR, riguardano posizioni soggettive connesse specificamente a tali elementi del patrimonio trasferito.
Sempre successivamente alla scissione, come chiarito dalla circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, al punto 6, "la società beneficiaria dovrà considerare ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti realizzati negli esercizi di riferimento dalla società scissa, in proporzione alla quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione. Analogamente (...) la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti al netto di quelli proporzionalmente riferibili al patrimonio contabile attribuito alle società beneficiarie".
La scelta di tale criterio proporzionale di imputazione degli investimenti netti realizzati dalla scissa nel quinquennio precedente, contenuta nella circolare citata, è più coerente con il meccanismo di calcolo dell'agevolazione, rispetto ad un criterio analitico basato sui beni effettivamente trasferiti. Infatti, solo attraverso il criterio proporzionale è possibile dare rilievo, nel calcolo della media della società beneficiaria, agli investimenti pregressi effettuati dalla scissa nel caso in cui i beni stessi siano stati dismessi o ceduti prima della scissione.
Diversamente, se la beneficiaria calcolasse la media con riferimento ai soli beni effettivamente trasferiti, non sarebbe possibile tenere conto degli altri beni ormai ceduti o dismessi, anche se riferibili al ramo d'azienda trasferito.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.