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Risoluzione Agenzia Entrate n. 256 del 01.08.2002
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XK Spa - Istanza di interpello preventivo ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge 413/91
Risoluzione Agenzia Entrate n. 256 del 01.08.2002La società XK Spa ha inviato alla scrivente, in data 07/03/2002, per il tramite della Direzione Regionale competente, un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 413/91, concernente un'operazione di scissione societaria parziale.
Fatto
La società "XK Spa", costituita in data 21/04/2000, ha per oggetto sociale lo svolgimento, in via prevalente, di attività di natura finanziaria non indirizzata nei confronti del pubblico, tra cui l'assunzione di partecipazioni in società o enti, la concessione di finanziamenti, intermediazioni in cambi, servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
L'oggetto sociale prevede, inoltre, l'esercizio dell'attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società consorziate e/o del gruppo di appartenenza.
La società istante afferma di non avere ancora iniziato l'attività operativa né di aver compiuto, sino a questo momento, investimenti di alcun genere.
Prima ancora di avviare l'attività, l'istante intende, infatti, procedere ad un'operazione di scissione parziale, ai sensi dell'art. 2504-septies del Codice Civile, con cui verrebbe trasferito il 50% del patrimonio attualmente esistente ad una società neo costituita.
La "XK Spa" sottolinea che trattasi di scissione proporzionale in cui non varierebbe la compagine sociale né la quota di partecipazione di ciascun socio al capitale di entrambe le società, scissa e beneficiaria.
La prospettata operazione consentirebbe ai soci di intraprendere distinte attività riconducibili alle autonome divisioni operative appositamente create in capo ai due soggetti giuridici derivanti dalla scissione.
Nello svolgimento delle predette attività, i soci hanno in programma l'effettuazione di investimenti agevolabili ai sensi della legge 383/2001 (Tremonti-bis).
L' obiettivo che si intende conseguire con la sopra descritta scissione è duplice e consiste:
- nell'addivenire ad una separazione dei "business aziendali" tramite la creazione di due distinti soggetti economici e giuridici, aventi piena autonomia decisionale ed operativa;
- nell'opportunità di effettuare investimenti agevolabili ai sensi della legge "Tremonti-bis", in capo ad ognuna delle società risultanti dalla scissione, per la parte di propria competenza.
L'istante sottolinea infine la necessità, sotto il profilo gestionale, di effettuare la scissione in fase di "start up" piuttosto che in una fase successiva, ad attività già avviate.Quesito
La società istante chiede il preventivo parere ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 413/91, affinché si escluda ogni eventuale profilo di elusività ravvisabile nella fruizione dei benefici fiscali previsti per gli investimenti in beni strumentali dalla legge "Tremonti-bis" da parte delle società risultanti dall'operazione di scissione parziale.Normativa di riferimento
L'operazione di scissione è disciplinata dall'art. 123 bis del TUIR, così come modificato dal d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Al comma 1 detto articolo prevede la neutralità dell'operazione, disponendo che " la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze dei beni della società scissa,..."
Il comma 4 del medesimo articolo afferma che "dalla data in cui la scissione ha effetto...le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari".
L'art. 4, comma 3, della legge n. 383 del 2001 (Tremonti-bis) stabilisce che "l'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni."
La circolare esplicativa n. 90 dell'Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2001 specifica che sono da considerarsi esclusi dall'ambito applicativo dell' agevolazione "i soggetti che abbiano iniziato l'attività dopo l'entrata in vigore della legge"(25 ottobre 2001).
Successivamente, con la circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, è stato precisato che per le società di capitali si ritiene sufficiente, ai fini della fruizione dell' agevolazione, "la sola costituzione entro il 25 ottobre 2001 e non anche il compimento di un atto prodromico rispetto all'esercizio dell'attività".
L'art 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce, infine, che "sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti ed i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, ed a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".
Con tale disposto, l'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari "indebiti" realizzati nell'ambito di una delle operazioni elencate dal comma 3 del medesimo articolo, tra cui rientrano le scissioni.Considerazioni
Al fine di pronunciarsi sull'eventuale elusività dell'operazione prospettata, occorre preliminarmente risolvere una questione interpretativa che consiste nel valutare l'applicabilità dell'agevolazione prevista dalla legge 383/2001 ai soggetti risultanti dalla scissione parziale.
La società istante, infatti, nel descrivere la fattispecie oggetto di interpello preventivo, dà, senza dubbio, per acquisita la possibilità per entrambe le società risultanti dall'operazione, scissa e beneficiaria, di usufruire della detassazione del reddito consentita dalla "Tremonti-bis" sugli investimenti programmati nell'ambito delle future attività.
Ciò posto, la stessa esclude ogni ipotesi di elusività insita nell'operazione, considerando che la fruizione delle agevolazioni previste per gli investimenti dalla "Tremonti-bis" sarebbe consentita sia prima che dopo l'operazione di scissione proposta; relativamente al quantum, la somma dei vantaggi tributari goduti da entrambe le società risultanti dalla scissione coinciderebbe con la misura del beneficio fiscale complessivamente attribuibile, in alternativa, alla società istante, in assenza di scissione. Non si ravviserebbe pertanto, ad opinione della istante, né aggiramento, né risparmio indebito di imposta.
Dall'esame combinato degli artt. 123 bis, c.4 del TUIR e 4, c. 3 della L. 383/2001, citati in "normativa di riferimento", la scrivente ritiene, invero, che non sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'agevolazione "Tremonti-bis" a favore di entrambe le società risultanti dalla scissione, bensì che detti benefici siano usufruibili esclusivamente dalla società scissa, poiché costituita ed esistente prima dell'entrata in vigore della norma.
La società beneficiaria, in quanto costituita contestualmente e per esclusivo effetto dell'operazione di scissione parziale, non potrebbe pertanto avvalersi in alcuna misura della predetta agevolazione.
Infatti, atteso che la sua costituzione - e la conseguente attribuzione di una soggettività giuridica e titolarità di diritti - coincide con la data di perfezionamento della scissione, ne discende che la costituzione stessa debba farsi risalire ad epoca successiva a quella di entrata in vigore della legge de qua, il che esclude automaticamente la società dall'ambito applicativo della norma agevolativa.
Verificata, pertanto, l'assenza del presupposto per l'applicabilità dell'agevolazione alla beneficiaria, risulta irrilevante la questione di elusività sollevata dall'istante, in quanto i profili elusivi paventati sembrerebbero essere riferiti esclusivamente all'applicazione della "Tremonti-bis".
Infatti, non sussistendo, per la dimostrata inapplicabilità della norma in argomento, un effettivo vantaggio tributario in capo alla società beneficiaria, viene meno anche la necessità per la scrivente di pronunciarsi sull'eventuale natura indebita dello stesso.
Peraltro, volendo estendere l'analisi di legittimità dell'operazione ad ogni altra ipotesi di elusività in essa ravvisabile occorre verificare se, nel caso di specie, ricorrano simultaneamente le condizioni che, ai sensi dell'art. 37 bis del DPR 600/73, qualificano un'operazione in termini elusivi ovverosia:
- l'assenza di valide ragioni economiche
- l'aggiramento di un obbligo o divieto previsto dall'ordinamento
- il risparmio di imposta conseguente.
Le ragioni economiche addotte dalla società istante relativamente all'operazione prospettata sembrano condivisibili, perché giustificate dall'esigenza di ordine gestionale di separare sin dall'inizio due distinte attività.
Per quanto concerne, poi, il risparmio di imposta derivante da un eventuale aggiramento della norma, la scissione non produce di per sé, alcun effettivo vantaggio di natura fiscale in capo alla società, essendo l'operazione fiscalmente neutrale.
Quanto premesso e nei limiti dei soli fatti esposti dall'istante, la scrivente ritiene, pertanto, che l'operazione di scissione prospettata sia sorretta da valide ragioni economiche e non presenti profili di elusività.
Atteso, comunque, che il vantaggio tributario non deriva necessariamente dalla singola operazione di scissione ma dalla realizzazione di eventi prodromici o consequenziali inseribili in un'ottica unitaria, si ribadisce che resta impregiudicato, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati non rappresentati dall'istante, configurino un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.