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Risoluzione Agenzia Entrate n. 260 del 02.08.2002
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Cessione del credito per dividendi - Detrazione del credito d'imposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, DPR n. 917 del 1986 - Interpello ai sensi dell' art. 11 legge n. 211 del 2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 260 del 02.08.2002Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la società KK S.R.L., in persona del proprio legale rappresentante, ha proposto il seguente
QUESITO
La KK S.R.L., in virtù di un contratto di cessione del credito, ha acquistato dai signori Tizio e Caio un credito per dividendi, deliberati ma non distribuiti, della società WW S.R.L.
Contestualmente, la società istante ha utilizzato in compensazione tale credito ai sensi dell'articolo 1241 ss. del codice civile a parziale copertura di un debito sorto nei confronti della stessa WW S.R.L. per acquisto di ramo d'azienda.
Ciò premesso, si è chiesto a quale soggetto spetti l'eventuale credito d'imposta sui dividendi.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società istante intende contabilizzare fra i ricavi i dividendi e il credito d'imposta, e come acconti d'imposta il credito d'imposta sui dividendi, poiché ritiene che, nel caso in esame, gli utili siano effettivamente percepiti dalla stessa quale cessionario del credito per dividendi.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, lo strumento del credito d'imposta è in linea di principio volto ad impedire il fenomeno della doppia imposizione di un medesimo elemento reddituale in applicazione di quanto disposto dall'articolo 127 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui "la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi".
Il credito d'imposta, in particolare, mira ad evitare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito in occasione della distribuzione di dividendi ai soci, allorché si verifica l'ulteriore assoggettamento ad imposizione di somme che hanno già scontato la tassazione quali utili realizzati dalla società distributrice.
Con tale meccanismo, infatti, l'imposta pagata dalla società è riconosciuta come imposta anticipata per conto del socio sui dividendi da quest'ultimo percepiti.
L'articolo 14, comma 1, del TUIR prevede a tal fine che il credito d'imposta sia attribuito per gli utili distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, ossia dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, secondo la disciplina fissata dalla disposizione da ultimo citata, coerentemente con la ratio sopra esposta dello strumento del credito d'imposta, e come evidenziato dalla circolare 16 maggio 1978, n. 122, tale beneficio non è accordato a coloro che, pur partecipando alla ripartizione degli utili, non rivestono la qualifica di soci.
Nel caso di specie, oggetto della cessione non è una quota di partecipazione, che come tale incorpora lo status di socio, bensì un mero diritto di credito relativo ad utili deliberati, ma non distribuiti.
La società istante, quindi, acquisisce questi ultimi non in qualità di socio, ma in veste di cessionario per effetto di un contratto di cessione del credito ai sensi degli articoli 1260 ss. del codice civile.
Pertanto, la società istante non potrà considerare tale diritto di credito quale dividendo né al momento dell'acquisto dai soci, né al momento dell'utilizzo in compensazione (nella fattispecie contestuale) con il debito verso la società distributrice.
Ne consegue che la società istante non potrà fruire del relativo credito d'imposta.
Unici beneficiari del credito per le imposte pagate dalla società distributrice rimangono, a ben vedere, i soci cedenti i quali provvederanno a chiedere la relativa detrazione "... a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti", ai sensi dell'art. 14, comma 5, del TUIR.
Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, in effetti, il rapporto intercorrente tra i soci cedenti e la società cessionaria è ininfluente, ed è parimenti irrilevante la circostanza per cui il corrispettivo versato dal cessionario sia di uguale o diverso importo rispetto ai dividendi il cui diritto all'incasso è oggetto di cessione.
La cessione del diritto di credito per utili deliberati ma non distribuiti da parte dei soci cedenti, infatti, non comporta un mutamento della natura del rapporto con la società partecipata e non incide sulla natura reddituale del dividendo che tali soggetti dovranno, secondo le ordinarie regole di tassazione, far concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile al momento della sua distribuzione (coincidente, nel caso in esame, con la descritta compensazione).
Da tanto consegue che i dividendi distribuiti dal debitore ceduto (la società) continueranno ad essere assistiti dal credito d'imposta che dovrà essere fatto valere dai soci cedenti secondo le modalità e nei termini dianzi precisati.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.