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Risoluzione Agenzia Entrate n. 261 del 02.08.2002
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Interpello ex art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - Servizi relativi al software
Risoluzione Agenzia Entrate n. 261 del 02.08.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 7 del DPR 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
La XX S.p.A. ha stipulato con la YY Italia S.p.A. un contratto per ottenere, per sé e per la controllata ZZ Francais con sede in Francia, una serie di servizi relativi al software YY R 3 precedentemente acquistato per i quali è prevista la corresponsione di un canone. Inoltre, la XX S.p.A. deve rifatturare alla ZZ Francais una quota di tale canone, relativa alla parte di servizi resi a vantaggio di quest'ultima. In particolare, il contratto stipulato dalla XX S.p.a. prevede i seguenti servizi:
a) fornitura di nuove versioni del software standard;
b) assistenza telefonica;
c) accesso a informazioni tecniche contenute in banca dati;
d) altri servizi (Up Going Check, Early Watch) finalizzati ad ottimizzare le prestazioni del sistema e a monitorarne le criticità.
La XX S.p.A. chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare alle suddette prestazioni.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La XX S.p.A. ritiene che, nel caso di specie, tutte le suindicate prestazioni siano comprese nell'art. 7, quarto comma lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e che la relativa rifatturazione a ZZ Francais sia quindi fuori campo di applicazione del tributo in Italia in quanto resa nei confronti di soggetto passivo di altro Stato membro dell'Unione europea.
In particolare, i servizi di cui alla precedente lett. a), secondo XX, sono da inquadrare nell'ambito dell'art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui sono contemplate le "cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili". La stessa norma, inoltre, con un elenco chiaramente non tassativo comprende anche "cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti".
Inoltre, la XX S.p.a. considera i servizi sub b) e d) quali servizi di consulenza e assistenza tecnica, mentre i servizi sub c) andrebbero qualificati come fornitura dati.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Dall'istanza presentata dall'XX S.p.A. sembra potersi dedurre che fra l'interpellante e la controllata francese ZZ Francais sussista un mandato senza rappresentanza e che il rapporto tra le due società rientri quindi nella fattispecie prevista dall'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, come evidenziato nella R.M. 11/2/1998, n. 6, le prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza (XX) al mandante (ZZ Francais) e consistenti nella rifatturazione dei costi relativi al software non possono essere ricondotte ad una mera "attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica ma rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante". Tutto ciò premesso si esaminano distintamente le diverse tipologie di servizi previste dal contratto stipulato dalla XX S.p.a.
- Fornitura di nuove versioni del software standard (lett. a)
Il contribuente istante precisa in proposito che "ancorché denominato software standard, il software YY non è incorporato in dischi, non è un prodotto di serie e di impiego generalizzato, né è pacchettizzato (svincolato dal dominio del suo autore)".
Peraltro, per quanto concerne la "fornitura di nuove versioni del software standard", l'allegato 3 del contratto specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo del software necessario per l'adattamento alle mutate esigenze di mercato e che le "nuove versioni del software" potrebbero realizzarsi a seguito di "tali sviluppi e adattamenti". Sono, peraltro, possibili anche "espansioni funzionali di minore entità ".
Inoltre, il riferimento ad un "canone" a fronte di "aggiornamenti", lascia pensare ad una prestazione a carattere continuativo, che prevede un aggiornamento effettuato prevalentemente in rete, per adeguare il software alle specifiche esigenze del cliente.
Pertanto, a parere della scrivente, la fornitura in questione riguarda un software c.d. personalizzato nonostante la definizione commerciale di "standard" che, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettere d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972, è territorialmente rilevante nel paese del committente, soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
Conseguentemente, per effetto delle considerazioni svolte in premessa, il ribaltamento di costi fatturato dal mandatario (XX) al mandante (ZZ Francais) avrebbe la stessa natura della prestazione a monte cui è collegato e quindi, allo stesso non andrebbe applicata l'IVA per difetto del requisito di territorialità.
In tal senso si è già espressa l'Amministrazione finanziaria con la circolare del 15 maggio 1995 n. 142 che distingue, sia pure in relazione alle operazioni doganali, tra le due tipologie di software standard e software personalizzato (categoria cui sembra rientrare, in base ai presupposti di fatto descritti nell'istanza, anche il software fornito alla XX S.p.a.), specificando che solo nella seconda ipotesi la prestazione di servizio viene tassata nel luogo del committente.
- Assistenza telefonica (lett.b) e altri servizi (Up Going Check, Early Watch) finalizzati ad ottimizzare le prestazioni del sistema e a monitorarne le criticità (lett. d)
Per quanto concerne tali operazioni, appare corretto l'inquadramento nella tipologia "consulenza e assistenza tecnica" (R.M. 422280 del 14.01.1981). In conclusione, questo secondo tipo di operazioni sono da considerare fuori campo di applicazione del tributo ai sensi del predetto art. 3, 4 comma lettere d) ed e) trattandosi di prestazioni rese a soggetto passivo residente in altro Paese membro dell'Unione europea.
- Accesso a informazioni tecniche contenute in banca dati (lett.c)
Si ritiene che tali operazioni possano essere qualificate quali fornitura dati e, come tali, soggette alla disciplina dell'art. 3, quarto comma, lettere d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972. La relativa rifatturazione dei costi, quindi, è da considerarsi fuori campo di applicazione del tributo come evidenziato nel punto precedente.