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Risoluzione Agenzia Entrate n. 262 del 02.08.2002
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Istanza di interpello ex art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA - Prestazioni relative a prestiti di personale con Società controllata francese
Risoluzione Agenzia Entrate n. 262 del 02.08.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 7, quarto comma, lett. d) del DPR 633 del 1972 e dell'art. 9 della Direttiva CEE 17 maggio 1977 n. 77/388 è stato esposto il seguente
QUESITO
La XX S.p.A. detiene il controllo della YY Francais S.A. che ha sede in Francia. Alcuni dipendenti della società controllante, pur non essendo fisicamente distaccati presso la società controllata, svolgono attività a favore di quest'ultima. La XX S.p.A. chiede se, in sede di fatturazione, dovrà qualificare le prestazioni che i propri dipendenti offriranno alla YY Francais S.A. come "prestazioni relative a prestiti di personale" ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (operazioni fuori campo IVA in quanto rese a soggetto non residente) oppure se esse dovranno essere fatturate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La XX S.p.A. ritiene che le prestazioni dei propri dipendenti a favore della YY Francais S.A. rientrino nella fattispecie prevista dall'art. 7, quarto comma, lett. d) del D.P.R. n. 633 del 1972 e che pertanto siano fuori campo IVA per difetto del requisito della territorialità. Secondo il contribuente istante infatti, per realizzare la fattispecie di prestito di personale è sufficiente che il dipendente venga destinato, dalla società che lo ha assunto e che continua a retribuirlo, a svolgere la sua attività a favore di un altro soggetto. Al fine di giustificare la predetta affermazione il contribuente cita la risoluzione n. 502712 del 5 luglio 1973.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle informazioni contenute nell'istanza di interpello, risulta che i lavoratori di XX S.p.A., impegnati in prestazioni a favore di YY Francais S.A., restano fisicamente dislocati presso la Società italiana.
L'articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fissa la regola generale per l'individuazione del requisito della territorialità nelle prestazioni di servizi. L'articolo citato in particolare dispone che: "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero".
Al contrario, in deroga a quanto previsto dal terzo comma sopracitato, il quarto comma, lett. d) dello stesso articolo 7 dispone, tra l'altro, che:"le prestazioni relative a prestiti di personale si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea".
Il par. 2, lett. e) della Direttiva CEE del 17/05/1977 n. 388 (nel testo in vigore dal 26/06/1999) chiarisce che il luogo della prestazione di servizi, nel caso di "messa a disposizione di personale" a soggetto passivo stabilito nella Comunità fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica e ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
Pertanto, la prestazione di servizi "messa a disposizione di personale", indicata nella Direttiva comunitaria, corrisponde alle "prestazioni relative a prestiti di personale" individuate nell'art. 7, comma quarto, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
Tuttavia, è necessario sottolineare che la "messa a disposizione di personale" ricorre quando il personale prestato garantisce, alla Società che se ne avvale, le proprie prestazioni in posizione di effettiva subordinazione. Ciò comporta che i lavoratori, pur restando fisicamente dislocati presso le strutture della società di appartenenza, svolgano i compiti loro assegnati sotto la direzione ed il potere gerarchico e disciplinare esercitati dalla società che fruisce del "prestito".
Né a diversa conclusione può giungersi sulla base della risoluzione n. 502712 del 1973, citata dal contribuente istante, poiché quest'ultima si limita ad affermare che, qualora la società che fruisce del "prestito" si limita a rimborsare l'esatto importo della retribuzione e degli oneri previdenziali e assistenziali, tali somme sono fuori del campo applicativo del tributo in quanto costituiscono un semplice rimborso spese e non un corrispettivo.
Diversamente si viene a configurare una fattispecie (appalto di servizi) non individuabile nell'art. 7, comma quarto, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, bensì nel comma terzo del medesimo articolo.
Nel caso di specie, quindi, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 7, comma quarto, lett. d) del D.P.R. 633/1972 in quanto, come affermato dalla società istante, i poteri di direzione, gerarchico e disciplinare sono stati costantemente esercitati dalla società italiana e tale fatto ha impedito una effettiva "disponibilità" della forza lavoro da parte della società che si avvale del prestito.
Pertanto, da quanto precede si ricava che alle prestazioni rese nei confronti del committente estero si applica l'IVA con aliquota del 20%.