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Risoluzione Agenzia Entrate n. 268 del 06.08.2002
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Interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ente Nazionale ... - Contributi finanziari versati alla XX S.p.A. Trattamento fiscale ai fini IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 268 del 06.08.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del DPR 633 del 1972, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ente Nazionale ..., ente pubblico non economico costituito con decreto legislativo n. 250/97, ha chiesto chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile ai fini IVA ai contributi che eroga annualmente alla XX S.p.A in base ad una convenzione stipulata con la medesima società per l'affidamento del servizio di trasporto aereo sulla rotta Cagliari/Roma e viceversa, a seguito di uno specifico bando di gara emanato ai sensi del regolamento CEE n. 2408/92 concernente l'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, nonché dell'art. 36 della legge 144/99 (integrato con i commi 83 e 84 dell'art. 145 della L. 388 del 23/12/2000).
Il contributo finanziario è determinato ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dall'esercizio della rotta Cagliari/Roma e viceversa.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ente Nazionale ... ritiene che i contributi erogati alla XX S.p.A. nell'ambito della Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto aereo sulla rotta Cagliari/Roma e viceversa, siano configurabili quali contributi "a fondo perduto", fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Al riguardo, l'Ente istante riferisce che l'XX S.p.A, ponendo in discussione l'applicazione dell'IVA, ha evidenziato quanto segue:
- La compensazione finanziaria di cui trattasi ha come finalità quella di riportare in equilibrio la gestione economica della rotta Cagliari/Roma e viceversa, considerati i gravosi oneri di servizio pubblico imposti per legge al vettore.
- La determinazione dell'effettivo importo da erogare da parte dell'ENTE, pur essendo stabilita in relazione al numero di voli effettuati e dei passeggeri trasportati dall'XX, non va ad incidere sulla natura del contributo, che viene comunque versato "a fondo
perduto" e non a fronte di prestazioni di servizio.
- Mancando il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo e cioè il nesso sinallagmatico fra il contributo e le prestazioni di servizio, ne consegue che la compensazione finanziaria di cui trattasi debba considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
- L'eventuale assoggettamento del contributo all'IVA andrebbe, di fatto, a ridurre l'importo dell'aiuto finanziario al quale il vettore ha diritto sulla base della vigente normativa comunitaria.
L'ENTE riferisce, infine, che ai fini delle imposte sui redditi, il predetto contributo è assoggettato ad una ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte sul reddito della XX S.p.A, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del DPR n. 600 del 1973.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di accertare se "le compensazioni finanziarie" erogate dall'ENTE all'XX S.p.A. costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi o si configurino come contributi erogati per consentire il perseguimento di obiettivi di carattere generale e non afferenti a specifiche prestazioni, occorre far riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti quale si deduce dalla convenzione stipulata tra l'ENTE e l'XX S.p.A. per l'affidamento del servizio di trasporto aereo sulla rotta Cagliari/Roma e viceversa, a seguito di uno specifico bando di gara emanato ai sensi del Regolamento CEE n. 2408/92 concernente l'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, nonché dell'art. 36 della legge n. 144/99 (integrato con i commi 83 e 84 dell'art. 145 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000).
In primo luogo si rileva che l'art. 4, comma 1, del citato regolamento CEE alla lettera a) stabilisce che "Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale".
Il medesimo art. 4, comma 1 del regolamento CEE, alla lettera e) prevede che "Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro... sanzioni in caso di inadempienza del contratto", e alla lettera h) stabilisce che "Uno Stato membro può rimborsare un vettore aereo... che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico...; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione".
Nella convenzione, con cui l'ENTE affida il servizio di trasporto aereo sulla rotta Cagliari-Roma e viceversa all'XX S.p.A., all'art.2 sono elencati gli obblighi del prestatore. All'art. 4 si legge che "l'importo della compensazione finanziaria effettivamente accordata al vettore sarà determinato ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, comprensivo di IVA in conformità al disposto dell'art. 5 lett.B. 2 del capitolato, ...". All'art. 6 si legge, altresì, che "Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. In caso di inadempimento o di inesatto adempimento della convenzione non imputabili a forza maggiore ovvero a circostanze estranee alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il vettore non ha potuto evitare pur avendo usato una massima diligenza, l'ENTE potrà risolvere la convenzione senza preavviso.... L'inadempimento o l'inesatto adempimento da parte del vettore della presente convenzione può far sorgere anche l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giudiziaria competente.
Qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revisione dell'importo della compensazione finanziaria proporzionalmente ai voli non effettuati, salva l'eventuale azione di risarcimento danni."
Da quanto sopra riportato emerge che la convenzione, a fronte dell'affidamento all'XX del servizio di trasporto aereo sulla rotta Cagliari-Roma e viceversa dietro corresponsione di compensazioni finanziarie, fissa precisi obblighi a carico dell'XX, pena la risoluzione della convenzione e risarcimento del danno subito.
Questa Agenzia ritiene, pertanto, che nel caso in esame si ravvisi un nesso sinallagmatico tra somma corrisposta e prestazione di servizio.
Rilevano, tra l'altro, in tal senso la previsione nella convenzione della clausola di risoluzione, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione (vincolo sinallagmatico) nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra, e l'obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore.
Di conseguenza le compensazioni finanziarie corrisposte dall'ENTE non possono essere considerate a fondo perduto, cioè svincolate da qualsiasi rapporto ed obbligo contrattuale. Esse vanno invece considerate quali integrazioni di corrispettivi da ricomprendere come tali nella base imponibile dell'IVA ai sensi dell'art. 13, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.