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Risoluzione Agenzia Entrate n. 270 del 06.08.2002
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Interpello n. ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - XW S.p.a. Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 270 del 06.08.2002La società XW S.p.a. ha presentato un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, trasmessa dalla Direzione Regionale........, relativa all'applicazione dell'ulteriore credito d'imposta per nuove assunzioni, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Esposizione del quesito
La società istante, che rappresenta di avere assunto in data 2/11/2000 un dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato "part-time" per il quale ha usufruito del credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sussistendo i presupposti di legge fissati dal comma 5 del predetto articolo, chiede se per la medesima assunzione può beneficiare dell'ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 del citato articolo 7.Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene che vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione del comma 10 dello stesso articolo, che attribuisce un ulteriore credito d'imposta, pari a lire 400.000 (da ridurre proporzionalmente all'orario di lavoro a tempo parziale), in quanto, da un lato la norma, dispone che "per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato" spetta il suddetto ulteriore credito, dall'altro, il provvedimento direttoriale del 15 febbraio 2002, con il quale sono stati approvati i modelli e le istruzioni per la dichiarazione Unico 2002 - Persone Fisiche (in S.O. n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15/3/2002), sembrerebbero estendere, in via interpretativa, il suddetto ulteriore beneficio anche alle assunzioni effettuate nel trimestre 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000.Parere dell'Agenzia
L'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Tale credito d'imposta è concesso nella misura di lire 800.000 (Euro 413,17) per ciascun lavoratore che, ai sensi delle disposizioni agevolative in questione e in conformità alle interpretazioni segnalate in merito dall'Agenzia delle entrate, costituisce incremento della base occupazionale.
Il comma 10 del citato articolo 7, inoltre, ha previsto un ulteriore credito d'imposta per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003, effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato da destinare ad unità produttive ubicate:
- nei territori individuati nell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, specificati nel paragrafo 3 della circolare n. 161/E del 25 agosto 2000;
- nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e nelle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire, oltre a queste ultime, nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, come peraltro indicato al paragrafo 1.5.4 della circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001.
Tale ulteriore credito d'imposta è concesso nella misura di lire 400.000 (Euro 206,58) per ciascun nuovo dipendente che costituisce, secondo la disciplina prevista per il credito di lire 800.000 (Euro 413,17), incremento della base occupazionale.
Per espressa previsione normativa, la fruizione dell'ulteriore credito d'imposta di lire 400.000 (Euro 206,58) è concessa esclusivamente per le nuove assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2001.
Il comma 10, primo periodo, dell'articolo 7 contiene inoltre una norma transitoria secondo la quale le disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 448 del 1998, che concedevano un credito d'imposta per nuove assunzioni in favore delle piccole e medie imprese ubicate nei territori indicati nel comma 3 dello stesso articolo 4, "restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000".
Dunque, l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 388 (1 gennaio 2001) ha determinato l'estinzione anticipata dell'agevolazione di cui al citato articolo 4, originariamente prevista per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2001.
Come espressamente evidenziato nella circolare del 3 gennaio 2001, n. 1 tale estinzione anticipata trova il suo fondamento proprio nella previsione di cui all'articolo 7, comma 10, secondo periodo, della legge n. 388 del 2000, in virtù della quale l'ulteriore credito d'imposta di lire 400.000 (Euro 206,58) spetta per le assunzioni di lavoratori da destinare ad unità produttive ubicate in aree territoriali che comprendono anche quelle destinatarie del credito d'imposta previsto dall'articolo 4 della legge n. 448.
In altri termini, considerato che, ai fini dell'ulteriore credito d'imposta ex articolo 7 delle legge n. 388, rilevano le nuove assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2001 e che l'anticipata soppressione del credito d'imposta ex articolo 4 della legge n. 448 del 1998 è stabilita al 31 dicembre 2000, la fruizione delle due agevolazioni si combina senza soluzione di continuità.
Infatti, nella successione temporale delle due norme, l'ulteriore credito d'imposta di cui al più volte citato articolo 7, comma 10, anche se con misure e modalità differenti, ha immediatamente avvicendato quello previsto dall'articolo 4 della legge n. 448, senza tuttavia far coincidere i periodi di vigenza delle due agevolazioni.
Ed è proprio in virtù del suddetto criterio di avvicendamento delle due agevolazioni che la richiamata norma transitoria di cui al primo periodo dell'articolo 7, comma 10, prevede che la disciplina dell'articolo 4 della legge n. 448 trova applicazione limitatamente alle nuove assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2000 (quindi anche a quelle effettuate nel trimestre 1 ottobre 2000-31 dicembre 2000), mentre l'ulteriore credito d'imposta previsto all'articolo 7, comma 10, è concesso esclusivamente per le nuove assunzioni intervenute a partire dal 1 gennaio 2001.
In sostanza, atteso l'intento del legislatore di salvaguardare la continuità temporale delle due agevolazioni sopra evidenziate, le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 ottobre 2000-31 dicembre 2000 possono beneficiare, qualora ne sussistano i presupposti, sia del credito d'imposta di lire 800.000 (Euro 413,17), previsto all'articolo 7, comma 1, sia del credito d'imposta (tre milioni per ogni nuovo assunto) di cui all'articolo 4 della legge n. 448 del 1998, ma non rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.
Quest'ultima agevolazione, infatti, sostituisce il credito d'imposta ex articolo 4 della legge n. 448 soltanto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2001.
Nel caso prospettato nel presente interpello, pertanto, la nuova assunzione di un dipendente con contratto a tempo indeterminato effettuata in data 2 novembre 2000 non dà diritto a beneficiare dell'ulteriore credito d'imposta di cui all'articolo 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000, costituendo, invece, titolo per la fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 448 del 1998.
Da ultimo, si ricorda che entrambe le agevolazioni in argomento trovano applicazione nei limiti della regola c.d. "de minimis", di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale........, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.