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Risoluzione Agenzia Entrate n. 274 del 09.08.2002
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Interpello presentato ai sensi del comma 5 dell'articolo 127-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Documentazione integrativa ricevuta il 19 aprile 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 274 del 09.08.2002La XX Spa ha presentato a questa Direzione, per il tramite della Direzione Regionale, istanza di interpello ai sensi del comma 5 dell'articolo 127-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò allo scopo di ottenere la disapplicazione delle disposizioni di cui comma 1 dell'articolo 127-bis, del Tuir relativamente ai redditi conseguiti dalla controllata K J (W) Limited con sede in Lussemburgo.
Motivi della richiesta di disapplicazione
Il regime fiscale in cui opera la K J (W) Limited dal 27 dicembre 2001 è quello ordinario lussemburghese. La controllata non può più considerarsi localizzata in un Paese incluso nella cosiddetta black list di cui al D.M. 21 novembre 2001 dato che il trasferimento della sede legale della K J (W) Limited dallo Stato di Bermuda al Lussemburgo implica la cessazione di ogni rapporto con la giurisdizione del Paese di origine.Fattispecie
La XX Spa controlla la K J (W) Limited con sede in Lussemburgo, società inizialmente costituita secondo le disposizioni dell'ordinamento giuridico di Bermuda ed ivi registrata fino al 27 dicembre 2001, data in cui la società controllata ha trasferito la propria sede legale in Lussemburgo dove è stata incorporata secondo le locali disposizioni di legge.
La K J (W) Limited opera nel settore minerario con attività svolta nello Stato del TurkmXXstan ed il suo esercizio fiscale coincide con l'anno solare.Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429, le disposizioni del citato comma 1 dell'articolo 127-bis del Tuir si applicano ai redditi delle controllate estere localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato a decorrere dall'esercizio fiscale che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale delegato ad individuare i paesi o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list).
Poiché la predetta black list è stata individuata dal D.M. 21 novembre 2001 pubblicato nella G.U. del 23 novembre 2001, l'esercizio fiscale della controllata, da considerare ai fini della prima applicazione della normativa sulle società partecipate estere (CFC) è quello che inizia successivamente a tale ultima data.
Inoltre, tenuto conto che:
- l'esercizio fiscale della controllata coincide con l'anno solare;
- il cambiamento della sede legale, da Bermuda al Lussemburgo, è avvenuto il 27 dicembre 2001;
- la società residente in Lussemburgo non rientra nel tipo previsto dal punto 9) dell'articolo 3 del citato D.M. 21 novembre 2001, si condivide la tesi dell'istante circa la mancanza del presupposto della residenza della società controllata, relativamente all'esercizio 2002, in un paese a fiscalità privilegiata di cui alla più volte citata black list.
Infatti, dalla documentazione presentata, la K J (W) Limited, nel 2002, risulta essere localizzata in Lussemburgo, senza tuttavia rivestire la forma di holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929.
Pertanto, non risultando verificati i presupposti di applicazione del citato articolo 127-bis, comma 1 del Tuir, ai redditi conseguiti dalla controllata K J (W) Limited non si rendono applicabili le speciali disposizioni previste dallo stesso articolo.