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Risoluzione Agenzia Entrate n. 282 del 13.08.2002
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Istanza di Interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA applicabile alle leghe metalliche nobili per odontoiatria - Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 282 del 13.08.2002Con nota presentata in data 23 aprile 2002 alla Direzione Regionale la Società X Srl ha presentato istanza di interpello, vertente sul seguente
Quesito
La Società istante, esercente l'attività di commercio di leghe metalliche nobili per odontoiatria a base di oro, palladio, platino ed altri metalli contenenti quantità di oro superiori ai 325 millesimi, chiede di conoscere se a dette cessioni sia applicabile l'aliquota del 4%, in base alle disposizioni dei numeri 30) e 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Soluzione prospettata dal contribuente
La Società istante rileva, preliminarmente, che secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 168/E del 26 ottobre 2001, le leghe e le paste dentali contenenti oro presentano caratteristiche oggettive (chimiche, fisiche, di costruzione, ecc.) che rendono obbligatorie alcune certificazioni proprie dei prodotti definiti "dispositivi medici" di cui all'art. 1 del D.lg. 24 febbraio 1997, n. 46. In conseguenza di ciò le leghe nobili per odontoiatria si caratterizzano come prodotti destinati ad un uso finale piuttosto che ad un impiego intermedio.
Pertanto, l'istante ritiene che le leghe, le paste dentali ed ogni altro prodotto definiti "dispositivi medici", di cui al citato D.lg. n. 46 del 1997 siano da ricomprendere tra quelli disciplinati al n. 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per cui alle relative cessioni risulta applicabile l'aliquota del 4%.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La risoluzione n. 168 del 26 ottobre 2001, citata dall'istante, ha inteso chiarire che il regime speciale di tassazione, con utilizzo del meccanismo del reverse charge, previsto dall'art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, "per le cessioni imponibili d'oro da investimento di cui all'art. 10, n. 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" non si applica alle cessioni "di leghe metalliche nobili per l'odontoiatria, contenenti quantità di oro superiori ai 325 millesimi, qualificate dispositivi medici ai sensi del D.lg. 24 febbraio 1997, n. 46". Infatti, tali prodotti non presentano "le qualità specifiche del materiale d'oro o del semilavorato, di cui al citato quinto comma dell'art. 17; tali leghe, pertanto, si caratterizzano come prodotti destinati ad un uso finale piuttosto che ad un impiego intermedio". In considerazione di ciò - conclude la risoluzione n. 168 del 2001 - "dette cessioni sono imponibili secondo le regole ordinarie con addebito dell'IVA in fattura da parte del cedente".
Una volta chiarite le modalità di fatturazione delle predette cessioni, si rende ora necessario stabilire se la qualificazione delle leghe metalliche nobili per odontoiatria quali "dispositivi medici" comporta automaticamente che esse rientrano tra i prodotti soggetti all'aliquota ridotta del 4 per cento, ai sensi del ripetuto n. 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La citata disposizione prende in considerazione "parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30), 31) e 32)", vale a dire a "oggetti ed apparecchi di protesi dentaria", per quanto qui interessa.
Invero, la disciplina recata dalla direttiva comunitaria n. 93/42/CEE del 14 giugno 1993, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.lg. n. 46 del 1997, concernente i dispositivi medici, detta disposizioni di particolare cautela per la identificazione e la marcatura dei prodotti in esame, considerati dispositivi medici di classe II, in relazione proprio alla loro specifica destinazione. Infatti, le leghe preziose per odontoiatria sono prodotti che, nel momento della loro immissione in commercio, hanno un vincolo giuridico di destinazione, vale a dire il loro utilizzo in ambito odontoiatrico per la realizzazione della protesi dentaria.
Pertanto, si ritiene che le cessioni di leghe metalliche nobili per odontoiatria, proprio in ragione della loro inequivocabile destinazione sanitaria, semprechè realizzata in concreto, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento, in quanto rientranti nella previsione del richiamato numero 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.