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Risoluzione Agenzia Entrate n. 285 del 16.08.2002
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Interpello presentato ai sensi del comma 5 articolo 127-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Controllante XX Spa, Controllata ZZ Investment Management Ltd (ZZ) con stabile organizzazione in Singapore - istanza ricevuta il 2 maggio 2002
Risoluzione Agenzia Entrate n. 285 del 16.08.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per il tramite della Direzione Regionale, l'XX Spa ha chiesto la disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 127-bis, relativamente ai redditi conseguiti dalla controllata ZZ Investment Management Ltd (ZZ) con sede in Irlanda e stabile organizzazione in Singapore.
Motivi della richiesta disapplicazione
Ai sensi dell'art. 127-bis, comma 5, del Tuir e dell'art. 5, comma 3, del D.M n. 429 del 21 novembre 2001, la società istante ritiene che la ZZ, tramite stabile organizzazione, svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, in Singapore e, inoltre, che dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare in quello stato i redditi prodotti dalla stabile organizzazione, in quanto tali redditi sono sottoposti integralmente a tassazione ordinaria in Irlanda.Fattispecie
Dall'esame della documentazione presentata e sulla base di quanto dichiarato dalla società istante si rileva quanto segue:
I) l'istante al 23 novembre 2001 (data di pubblicazione in G. U. dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis Tuir) già deteneva indirettamente il controllo della ZZ;
II) la partecipata estera è una società, con sede legale in Irlanda, che opera nel territorio di Singapore tramite una stabile organizzazione;
III) la stabile organizzazione ha una propria struttura organizzativa e svolge attività finanziaria come principale attività (principalmente gestione di investimenti mobiliari e in secondo luogo vendita e collocamento di fondi comuni di investimento);
IV) i redditi che la stabile organizzazione produce in Singapore sono assoggettati ad imposizione in Irlanda, la cui normativa fiscale prevede la tassazione in Irlanda del reddito prodotto tramite stabili organizzazioni estere.Risposta
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso riconosce la disapplicazione dell'articolo 127-bis, comma 1, Tuir, relativamente ai redditi derivanti dalla stabile organizzazione in Singapore della società controllata residente in Irlanda, ZZ Investment Management Ltd (ZZ).
In base all'art. 127-bis comma 1 Tuir, la normativa sulle imprese estere partecipate si applica anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetta black list).
L'art. 1 del D. M. citato include Singapore tra gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
La documentazione prodotta nell'istanza è sufficiente a dimostrare che la partecipata estera possiede in Singapore una struttura organizzativa idonea a svolgervi un'effettiva attività.
La validità della presente risposta è, in ogni caso, circoscritta ai redditi conseguiti dalla partecipata ZZ derivanti dalla sua stabile organizzazione in Singapore e limitata a tutti i periodi d'imposta nei quali sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la disapplicazione dimostrati nell'istanza.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate produce effetti a decorrere dal periodo d'imposta (successivo al 2001) per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della presente.