-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 286 del 22.08.2002
-
Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ S.a.s. - Utilizzo del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 286 del 22.08.2002Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente
Quesito
XZ S.a.s. ha recentemente assunto un dipendente con contratto a tempo indeterminato. Con riferimento a tale assunzione che rappresenta un incremento del numero dei dipendenti occupati, la società istante intende fruire del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000.
Il legale rappresentante della società chiede se il credito d'imposta spettante possa essere utilizzato solo in compensazione con le imposte dovute dalla società ovvero, se possa essere anche attribuito ai soci, nel rispetto del principio di trasparenza che regola la tassazione delle società di persone, come affermato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione 120/E del 18 aprile 2002.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che il credito d'imposta, spettante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388/2000, possa essere anche attribuito ai soci in sede di dichiarazione dei redditi.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La risoluzione n. 120/E contiene istruzioni in merito all'utilizzo, da parte delle società di persone, del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000.
In quella sede si è affermato che la società di persone è tenuta a determinare, in sede di presentazione della dichiarazione, la misura del credito d'imposta maturato con la possibilità di utilizzarlo sia in compensazione di imposte e contributi da essa dovuti, sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Ciascun socio potrà pertanto utilizzare la quota assegnatagli per compensare propri debiti tributari o contributivi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Queste conclusioni sono derivate dalla considerazione che le società di persone sono soggetti autonomi di dichiarazione e di accertamento, come previsto dagli articoli 6 e 40, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma sono prive di soggettività passiva ai fini delle imposte personali, direttamente dovute dai soci in applicazione del principio di "trasparenza" di cui all'art. 5, comma 1, del TUIR.
I soci, a loro volta, sono titolari di un reddito di partecipazione che ha in realtà la stessa natura ed è mera ripartizione del reddito d'impresa prodotto dal soggetto partecipato.
Le considerazioni che hanno portato l'Agenzia a riconoscere la legittimità dell'attribuzione ai soci di società di persone del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, devono ritenersi valide anche con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 7 della medesima legge. Tali considerazioni, infatti, non riguardano la natura e le caratteristiche della particolare agevolazione esaminata, ma i principi che regolano la tassazione ai fini delle imposte sui redditi delle società di persone.
Le istruzioni contenute nella risoluzione n. 120/E del 2002 - alla quale si rimanda - sono, pertanto, integralmente applicabili anche alla fattispecie in esame, sempre che ricorrano tutte le condizioni previste per fruire del credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.