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Risoluzione Agenzia Entrate n. 289 del 06.09.2002
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Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attività
Risoluzione Agenzia Entrate n. 289 del 06.09.2002Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 settembre 2002, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello ANR/1 che i soggetti non residenti nel territorio dello Stato devono utilizzare qualora intendano porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed assolvere direttamente tutti gli adempimenti connessi alla disciplina prevista per tale tributo.
Il sistema dell'identificazione diretta è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella G.U. n. 203 del 30 agosto 2002 ed in vigore dal 31 agosto u.s., che ha modificato l'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui disciplina gli obblighi dei soggetti non residenti e ha introdotto nel medesimo decreto l'articolo 35-ter che disciplina nel dettaglio la presentazione della dichiarazione di identificazione diretta.
Il modello ANR/1 e le relative istruzioni per la compilazione sono già disponibili nei testi definitivi nel sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it e possono essere immediatamente utilizzati per la presentazione della dichiarazione di identificazione diretta.
Il sistema dell'identificazione diretta è alternativo all'istituto della rappresentanza fiscale; pertanto, i soggetti non residenti che attualmente si avvalgono di tale istituto e che intendono invece operare direttamente, dovranno preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato.
In merito a tale particolare ipotesi si forniscono i seguenti chiarimenti per una corretta compilazione della modulistica interessata e cioè dei modelli AA7/6 e AA9/6 necessari per la chiusura della partita IVA richiesta dal rappresentante fiscale e del modello ANR/1 necessario per la richiesta della nuova partita IVA da parte del soggetto estero che opererà direttamente.
I presenti chiarimenti sono peraltro già contenuti nelle istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli anagrafici AA7/7 e AA9/7, in corso di approvazione e già consultabili nel predetto sito Internet, ma che saranno utilizzabili dal 1 gennaio 2003 per la necessaria predisposizione da parte di tutti gli operatori interessati delle connesse procedure informatiche.Soggetto estero diverso da persona fisica
Il rappresentante fiscale nominato dal soggetto non residente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, deve presentare il modello AA7/6 barrando nel Quadro A (tipo di dichiarazione) la casella 4 - dichiarazione di cessazione di attività - nonché la casella P. In tal modo il sistema centrale opererà la chiusura della partita IVA richiesta per conto del soggetto non residente dal rappresentante fiscale, mentre verrà conservato il codice fiscale già attribuitogli. Tale codice dovrà successivamente essere indicato in sede di presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta.
Il soggetto non residente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia agli effetti dell'IVA in relazione alle quali intende adottare il sistema dell'identificazione diretta, dovrà presentare il modello ANR/1 barrando nel Quadro A (tipo di dichiarazione) la casella 1 - identificazione diretta - ed indicando, in particolare, nella Sezione 2 del Quadro B il codice fiscale già in suo possesso.Soggetto estero persona fisica
Il rappresentante fiscale nominato dal soggetto non residente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, deve presentare il modello AA9/6, barrando nel Quadro A (tipo di dichiarazione) la casella 3 - dichiarazione di cessazione di attività -. In tal modo si determina la chiusura della partita IVA richiesta per conto del soggetto non residente dal rappresentante fiscale in precedenza nominato.
Successivamente, il soggetto non residente dovrà presentare, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali intende adottare il sistema dell'identificazione diretta, il modello ANR/1, barrando nel Quadro A (tipo di dichiarazione) la casella 1 - identificazione diretta - ed indicando, in particolare, nella Sezione 1 del Quadro B, il codice fiscale già attribuitogli dall'Anagrafe Tributaria.Nelle ipotesi sopra descritte il mantenimento del codice fiscale originariamente attribuito al soggetto non residente consente di assicurare la continuità della soggettività passiva d'imposta ai fini IVA in capo al soggetto estero.