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Risoluzione Agenzia Entrate n. 291 del 09.09.2002
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imposta di bollo - richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica a produzioni agricole
Risoluzione Agenzia Entrate n. 291 del 09.09.2002Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle denuncie presentate per il risarcimento di danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati e destinati a pascolo.
In proposito fa presente che:
- "il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni prodotti dalla fauna selvatica", ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- l'Ente Provincia è tenuto a risarcire i suddetti danni, utilizzando il fondo - previsto dal comma 1 dello stesso articolo - costituito dalla provincia ai sensi del comma 1 dell'articolo 43 della Legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29.
Questa Direzione Centrale osserva che il Ministero delle Finanze, con nota del 26 marzo 1993, indirizzata all'Intendenza di Finanza di Trento aveva ritenuto applicabile l'articolo 21-bis della Tabella per "istanze e relativa documentazione prodotte all'amministrazione provinciale per ottenere sovvenzioni, contributi, premi ed altri aiuti a beneficio del settore agricolo".
Per un quesito analogo a quello in esame la scrivente ha emanato la risoluzione 101/E del 3 luglio 2001, dove ha precisato che per le istanze dei produttori agricoli, volte ad ottenere il risarcimento dei danni prodotti da animali selvatici, non è dovuta l'imposta di bollo, per il disposto dell'articolo 21-bis della Tabella Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto indica "domande, atti e relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo".
La questione rappresentata da codesta Provincia, pertanto, risulta già chiarita dalla risoluzione appena richiamata.