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Risoluzione Agenzia Entrate n. 293 del 10.09.2002
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Istanza di interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 e successive modifiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 293 del 10.09.2002Con istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale, il sig. XY, in qualità di titolare dell'impresa agricola " Z di XY ", avente ad oggetto la coltivazione di ortaggi ed uva da vino, ha sottoposto un quesito concernente l'esatta applicazione del credito di imposta, previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Esposizione del quesito
L'istante è titolare di un'impresa agricola che si occupa della coltivazione di ortaggi ed uva da vino, ed, in tale qualità, intende acquistare, da un'impresa di costruzioni, un immobile nuovo da utilizzare come deposito di attrezzi e macchinari agricoli. Tale immobile, a costruzione ultimata, verrà censito in catasto nella categoria C/6 (locale deposito attrezzi).
L'interpellante chiede, pertanto, di conoscere se, in relazione all'acquisto del predetto immobile strumentale, possa usufruire del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene, per l'acquisto del locale suddetto, di poter usufruire del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, in misura percentuale pari al 55% del costo sostenuto, atteso che l'investimento viene realizzato da un agricoltore di età inferiore ai 40 anni.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha stabilito che alle imprese che operano in determinati settori di attività, le quali, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché in altre aree svantaggiate, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta entro limiti massimi di spesa predeterminati.
Per nuovi investimenti devono intendersi "...le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir..., esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio.".
Successivamente, l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto delle modifiche al predetto art. 8, a seguito delle quali le agevolazioni dallo stesso previste per gli investimenti nelle aree svantaggiate vengono estese anche alle imprese agricole di tutto il territorio nazionale, definite sulla base dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti.
Il recente decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge n. 178 dell'8 agosto 2002, illustrata, a livello interpretativo, dalla circolare n. 68 del 13 agosto 2002, ha integrato la disciplina dell'agevolazione in argomento.
In particolare, l'art. 11 del decreto legge n. 138/2002 ha confermato l'estensione dell'agevolazione in commento in favore delle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti sull'intero territorio nazionale. Sono pertanto da considerarsi destinatari del beneficio le imprese individuali, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, ed i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR, che svolgano una o più delle attività agricole richiamate dall'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002, emanato in attuazione del richiamato art. 11, ha precisato, tra l'altro, che costituiscono spese ammissibili ai fini dell'accesso al beneficio fiscale nel settore agricolo, la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili.
Nel caso in esame, l'interpellante, nella qualità di titolare di un'impresa agricola, intende acquistare un immobile nuovo, da adibire a deposito di attrezzi e macchinari agricoli dell'impresa, che sarà ricondotto nella categoria catastale C/6 (locale deposito attrezzi).
Ciò premesso, si ritiene che sussistano, nella situazione prospettata, i requisiti richiesti dalla normativa per l'applicazione del beneficio, posto che l'interpellante, come si accenna nell'istanza, è una persona fisica che svolge un'attività d'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, la quale acquista uno dei beni in relazione ai quali, sulla base del citato D.M., è concesso il credito di imposta.
Il contribuente istante, quindi, in relazione al programmato acquisto del locale da adibire a deposito attrezzi agricoli, potrà presentare l'istanza di ammissione al beneficio prevista dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388/2000, introdotto dall'art. 10 del decreto legge 8 agosto 2002 n. 138, secondo le modalità riportate nel paragrafo 3.4 della circolare n. 59/E del 24 luglio 2002. In particolare, ai fini dell'ammissione al beneficio si ricorda che, come precisato anche nella circolare 68/E/2002, l'articolo 11, comma 3, del decreto legge n. 138/2002 prevede che "possono richiedere il contributo sotto forma di credito d'imposta solo le imprese che hanno già presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazioni ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, a valere sui relativi bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome, e per i quali l'ente incaricato ha espresso parere favorevole".
A seguito delle recenti modifiche illustrate dalla predetta circolare n. 59/E, inoltre, il credito d'imposta non è più concesso automaticamente, ma solo per effetto della presentazione di un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.
E' opportuno sottolineare che le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale ai sensi dell'art. 29 del TUIR debbono, come indicato nella citata circolare 68/E/2002, "determinare l'ammontare degli investimenti netti agevolabili deducendo dal loro ammontare complessivo il valore degli ammortamenti relativi ai beni strumentali utilizzati nell'impresa, calcolati extracontabilmente applicando al loro valore di acquisto i coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988. Altresì, tali imprese dovranno determinare l'ammontare degli investimenti in beni strumentali dismessi o ceduti ricostruendo il costo residuo in misura pari al valore d'acquisto del bene dismesso o ceduto diminuito delle virtuali quote di ammortamento calcolate applicando i medesimi coefficienti di ammortamento".
Si rammenta che il previsto credito d'imposta non può essere chiesto per percentuali superiori a quelle indicate nelle tabelle A e B allegate al richiamato decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002, ovvero, se inferiori, a quelle previste nei rispettivi Piani di sviluppo regionali o nei Programmi operativi regionali. E' altresì consentita la cumulabilità con altro aiuto nazionale o comunitario eventualmente previsto per i medesimi investimenti; tuttavia, in caso di cumulo con altre sovvenzioni il credito d'imposta può essere richiesto solo in misura pari alla differenza fra la percentuale prevista dalle tabelle allegate al citato decreto e la percentuale accordata con l'altro aiuto.
Ne consegue pertanto, che l'impresa agricola del sig. XY potrà accedere al beneficio in esame nella misura del 50% (trattandosi di area svantaggiata), ovvero nella misura inferiore eventualmente prevista dal Piano di Sviluppo Regionale o dal Programma Operativo Regionale. La misura dell'agevolazione potrà poi essere aumentata di un ulteriore 5%, atteso che l'investimento viene effettuato da un "giovane agricoltore" (di età inferiore ai 40 anni) di cui all'art. 8 del Regolamento CEE n. 1257/99, così come previsto dall'allegato A al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 262 del 2 agosto 2002, sempre che l'investimento avvenga entro cinque anni dall'insediamento.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.