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Risoluzione Agenzia Entrate n. 295 del 11.09.2002
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Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi pensione integrativi costituiti precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993
Risoluzione Agenzia Entrate n. 295 del 11.09.2002Con le note in riferimento, codesti istituti hanno chiesto chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai trattamenti erogati dalle forme pensionistiche integrative istituite antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. In particolare, è stato chiesto se le erogazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza, costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (INPS, INAIL ecc), per la parte di trattamento maturato entro il 31 dicembre 2000, devono essere assoggettate ad imposta nella misura dell'87,5%, come stabilito per le prestazioni periodiche rese dai fondi pensione di cui al citato decreto legislativo n. 124/93, ovvero in misura intera. Si rammenta che detta determinazione agevolata della base imponibile era prevista, fino al 31 dicembre 2000, dall'articolo 48-bis, comma 1, lettera d), del TUIR (dal 1 gennaio 2001 la formulazione del predetto art. 48-bis, comma 1, lettera d) è mutata, ad opera dell'art. 10, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47).
Al riguardo si fa presente, in via preliminare, che al fine di fornire esauriente risposta al quesito proposto la scrivente ha provveduto ad interpellare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in merito alla possibilità di inquadrare fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70/75 tra quelli indicati e disciplinati dal decreto legislativo n. 124/1993.
Sulla base della risposta fornita da richiamato ente, si rappresenta quanto segue.
La COVIP, in attuazione del disposto dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 1997, ai sensi del quale tutti i fondi preesistenti all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria ed in materia assicurativa, dovevano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, inviare alla Commissione un'apposita comunicazione recante i dati concernenti le loro caratteristiche ed il loro funzionamento, ha ricevuto una serie di comunicazioni di sussistenza di fondi interni a enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Gli enti interessati, nell'inviare dette comunicazioni, manifestavano perplessità sulla possibilità di inquadrare i relativi fondi di previdenza integrativa tra quelli di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Nel merito della questione è intervenuto il Ministero del lavoro, in data 11 novembre 1997, il quale, in una nota indirizzata alla Commissione di vigilanza, ha fatto presente che i fondi integrativi di previdenza istituiti a favore dei dipendenti degli enti previdenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 non possono, nella loro attuale configurazione, annoverarsi fra le forme di previdenza complementare soggette alla vigilanza della COVIP.
Tale conclusione è stata confermata dalla successiva nota n. 1/VPP/40369 del 4 giugno 2002, indirizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla scrivente.
La COVIP, inoltre, ha segnalato a questa Direzione, in aggiunta agli orientamenti ministeriali di cui sopra, anche gli interventi normativi recentemente effettuati sulla materia dei fondi integrativi degli enti di cui alla legge n. 70/75.
Un primo intervento si è avuto con l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, con i commi 2 e 3, ha previsto la riduzione delle prestazioni a carico dei fondi a prestazioni definite e l'abolizione sia della possibilità di pensionamento con requisiti diversi da quelli richiesti in tema di assicurazione generale, sia della possibilità di liquidazione in capitale di una quota di rendita.
Le norme citate, nel definire le forme pensionistiche destinatarie delle disposizioni, fanno riferimento sia alle forme pensionistiche di cui alla legge n. 70/75, che a quelle di cui al decreto legislativo n. 124/93, ma considerano le due categorie in maniera distinta ed autonoma, avallando così indirettamente la tesi esposta dal Ministero del lavoro.
Ancora più incisivo è l'intervento recato dall'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, che, alle lettere c) e d), dispone l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, di fondi di previdenza complementare per il personale degli enti disciplinati dalla legge n. 70 del 1975 e la soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti in questione. Tale decisione ha comportato la cessazione dalla suddetta data dei versamenti contributivi previsti.
Da quanto finora esposto consegue, a parere di questa Agenzia, che i trattamenti erogati dalle forme pensionistiche integrative in discorso, per la parte di trattamento maturato entro il 31 dicembre 2000, non possono essere assoggettati ad imposta nella misura dell'87,5%, atteso che non sono configurabili quali fondi integrativi di previdenza complementare.