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Risoluzione Agenzia Entrate n. 299 del 12.09.2002
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Istanza di Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Artt. 12 e 13 del TUIR - Detrazioni d'imposta
Risoluzione Agenzia Entrate n. 299 del 12.09.2002Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
Esposizione del quesito
La Società di gestione WZ SpA ha chiesto di conoscere se alle somme erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia in forma di trattamento periodico che in forma di capitale, qualificate come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. h-bis), del TUIR spettino le detrazioni previste dall'art. 13 del medesimo TUIR.
La Società istante ha chiesto di conoscere, in particolare, se:
- "per le detrazioni stabilite dall'art. 13, comma 1, del TUIR sussista comunque l'obbligo di applicazione da parte del sostituto d'imposta, allorquando liquidi una prestazione della fattispecie considerata, anche in assenza di una specifica dichiarazione di spettanza da parte dell'iscritto al fondo;
- come la detrazione debba essere determinata, cioè se vada rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, ovvero al periodo di permanenza nel fondo pensione nel corso dell'anno in cui sorge il diritto alla prestazione".Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società di gestione ritiene che:
- alle somme percepite dalle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, diverso da quello esercitato per pensionamento per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non vadano applicate le detrazioni di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR, salvo specifica dichiarazione di spettanza rilasciata dal percipiente;
- la detrazione, qualora richiesta, verrà determinata con riferimento al periodo di permanenza nel fondo pensione, nell'anno in cui sorge il diritto alla prestazione.Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento all'interpello pervenuto, si formulano le seguenti osservazioni.
L'art. 47, comma 1, lett. h-bis), del TUIR, ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le prestazioni pensionistiche di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate".
Con tale espressione s'intende affermare che le somme erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia in forma di trattamento periodico che in forma di capitale, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Le prestazioni erogate dai fondi pensione, tuttavia, a seconda che consistano nell'erogazione di un trattamento periodico oppure di una somma "una tantum", soggiacciono ad una diversa disciplina tributaria per quanto concerne le modalità concrete di determinazione dell'imponibile e di applicazione del tributo.
Più precisamente:
- le prestazioni pensionistiche in forma di trattamento periodico sono disciplinate dall'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del TUIR;
- le prestazioni in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, il riscatto ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, lett. c), esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, e le anticipazioni, sono soggette a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a-bis), e 17-bis del TUIR;
- le prestazioni in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 124/93, diverso da quello esercitato per pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono disciplinate dall'art. 48-bis, comma 1, lett. d-ter), del TUIR.
In particolare, le prestazioni riconducibili a quest'ultima categoria (prestazioni pensionistiche erogate a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 124/93, diverso da quello esercitato per pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti), sono assoggettate ad imposta previa deduzione della parte di reddito già assoggettato ad imposta se determinabile (art. 48-bis, comma 1, lett. d-ter), del TUIR).
Poiché, come sopra detto, la prestazione costituisce una componente di reddito soggetta ad IRPEF quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente il Fondo è tenuto ad operare, all'atto dell'erogazione, le ritenute di acconto di cui all'art. 24 del DPR n. 600 del 1973.
Relativamente alla componente reddituale in discorso competono le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR, dal momento che la lettera h-bis) dell'art. 47, a cui l'erogazione è riconducibile, non è compresa tra quelle per cui il comma 3 del medesimo articolo 47 del TUIR prevede l'esclusione delle detrazioni.
Come già specificato nella circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 il Fondo deve operare dette detrazioni qualora l'iscritto presenti una specifica richiesta in tal senso.
Per quanto riguarda poi il quesito concernente le modalità di commisurazione della detrazione, si ritiene che questa vada rapportata al periodo di permanenza nel fondo pensione nell'anno in cui sorge il diritto alla prestazione.
Naturalmente, se nel suddetto periodo l'iscritto percepisce più redditi di lavoro dipendente o assimilato, la detrazione per quel periodo spetta una sola volta.