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Risoluzione Agenzia Entrate n. 301 del 12.09.2002
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Istanza di interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 Luglio 2000, n. 212 - Articoli 19 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Acquisti effettuati da soggetto non residente prima della nomina del rappresentante ai fini IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 301 del 12.09.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione degli articoli 19 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
ZY S.P.A. ha effettuato acquisti di beni in Italia. Le fatture relative a detti acquisti sono state emesse direttamente nei confronti della Società spagnola in quanto la stessa non dispone in Italia né di una stabile organizzazione, né di un rappresentante IVA, nominato ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 del DPR 633/72 citato.
La Società istante chiede se "una volta nominato il rappresentante IVA in Italia, detto rappresentante potrà, previa registrazione di tali fatture, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633 procedere a computare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del citato decreto, l'IVA relativa tali operazioni, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta.".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che l'obbligo della preventiva nomina del rappresentante fiscale non costituisce condizione sostanziale ed essenziale all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati precedentemente alla stessa e che detta detrazione potrà avvenire nei modi ordinari registrando le relative fatture nei registri del rappresentante fiscale successivamente alla nomina.
A giustificazione della proposta interpretazione la società osserva quanto segue:
- la Risoluzione n. 370573 del 10 giugno 1981, con cui il Ministero delle Finanze ha affermato l'indetraibilità dell'imposta afferente le operazioni effettuate precedentemente alla nomina del rappresentante fiscale, non risulta più attuale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 313 agli artt. 19 e 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Non è più previsto, infatti, l'obbligo di annotazione delle fatture di acquisto entro il mese successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute.
La registrazione è adempimento funzionale all'esercizio del diritto di detrazione che può essere esercitato nel limite dei due anni dal momento in cui il medesimo è sorto.
- diverse pronunce dei giudici tributari (fra le quali: Commissione Tributaria Centrale n. 7781 del 15.12.1989) hanno precisato che le comunicazioni agli Uffici hanno valore dichiarativo e non costitutivo e che il ritardo nella comunicazione all'Ufficio costituisce un'irregolarità formale che non può comportare la decadenza dal diritto alla detrazione dell'imposta;
- l'articolo 17 della VI Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 non prevede la possibilità di sanzionare con la decadenza dal diritto alla detrazione dell'IVA eventuali irregolarità formali quali la mancata comunicazione dell'inizio dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili;
- la Corte di Giustizia Europea ha più volte affermato che le sanzioni applicate dai Paesi membri per punire le irregolarità devono essere ispirate al principio di proporzionalità (C-262/99 del 12/7/2001);
- la Direttiva n. 2000/65/CE del 17 ottobre 2000 consente ai soggetti residenti in uno Stato membro di identificarsi direttamente, ai fini IVA, in altro Stato membro senza dover necessariamente nominare un rappresentante fiscale.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La scrivente ritiene di non poter aderire alla soluzione proposta dall'istante.
La fattispecie configura un'ipotesi di mancata nomina del rappresentante fiscale precedente agli acquisti e non una tardiva comunicazione all'ufficio dell'atto di nomina.
L'articolo 1, comma quarto, del DPR 10 novembre 1997, n. 441 stabilisce, tra l'altro, che la rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.
L'articolo 17 del citato DPR 633/72, sia nella stesura in vigore al momento nel quale ZY SpA ha effettuato gli acquisti sia in quella attuale, modificata nei commi 2 e 3 dal Decreto Legislativo n. 191 del 19 giugno 2002 ed in vigore dal 31 agosto 2002, fissa la responsabilità in solido con il rappresentato del rappresentante fiscale relativamente a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto.
Il rappresentante fiscale che risponde della veridicità e della sussistenza dei presupposti sostanziali di applicazione del tributo non può essere considerato un ausiliario esecutore di puri adempimenti formali.
Né lo stesso, in quanto portatore in solido di una responsabilità sostanziale, può essere gravato di responsabilità per operazioni effettuate precedentemente alla sua nomina.
La mancata nomina del rappresentante fiscale, tuttavia, non preclude il diritto a detrazione spettante alla Società spagnola, ma implica soltanto una diversa metodologia del rimborso IVA relativa agli acquisti effettuati nell'attività d'impresa, ai sensi del disposto degli articoli 19 e 38-ter del DPR 633/72.
La nomina del rappresentante IVA, infatti, è una facoltà per il soggetto non residente e, se non esercitata, l'ordinamento italiano - come già detto -consente ugualmente il recupero dell'imposta detraibile attraverso la diversa procedura di rimborso disciplinata dall'articolo 38-ter del DPR n. 633/72 citato.