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Risoluzione Agenzia Entrate n. 307 del 23.09.2002
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Istanza di Interpello - Art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Consorzio per la sistemazione straordinaria delle strade vicinali di via di ..... e via di ......, con sede in ...... - IRPEG - IVA - IRAP - IRPEF
Risoluzione Agenzia Entrate n. 307 del 23.09.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, indirizzata alla Direzione Regionale ......, il Consorzio per la sistemazione delle strade vicinali di via ....... e via....... ha chiesto il parere in merito alla corretta applicazione della normativa fiscale in relazione ai seguenti tributi: IRPEG, IRAP, IVA, IRPEF per i consorziati.
QUESITO
Il Consorzio istante è stato costituito il ....., ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446. Esso presenta le caratteristiche di consorzio obbligatorio creato allo scopo esclusivo di provvedere alla manutenzione straordinaria della strada, denominata via di ......e via di ......, con durata fino al termine dei lavori.
Ad esso partecipano il Comune di ....., il Comune di ..... e tutti i residenti nella strada che hanno ritenuto di intervenire. Viene inoltre dichiarato che verrà costituito, allo scopo, un fondo consortile a cui contribuiranno per il 25 per cento il Comune di ....., per il 25 per cento il Comune di ..... e per il restante 50 per cento tutti i residenti.
Si chiede di conoscere il comportamento da tenere ai fini fiscali in relazione all'IRPEG, IVA, IRAP, IRPEF per i consorziati, nonché le modalità da seguire per effettuare la riscossione coattiva dei contributi consortili.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di essere un ente non commerciale, ai sensi dell'art. 87 - comma 1 - lett. c) del Tuir, senza alcun obbligo, pertanto, "di redigere un bilancio con criteri economici". Si ritiene obbligato a dichiarare i propri redditi qualora vengano effettuate operazioni commerciali, quali eventuali servizi prestati ai singoli consorziati, pagati con corrispettivi specifici e non finanziati dal fondo consortile.
Per quanto riguarda l'IRAP l'istante ritiene che il Consorzio dovrà redigere la relativa dichiarazione con "metodo commerciale", dove non potranno considerarsi ricavi o proventi imponibili i contributi al fondo consortile, salvo che non si realizzino specifiche operazioni commerciali, così come per l'IRPEG
Ai fini IVA ritiene che non debbano considerarsi prestazioni imponibili quelle rese ai fini istituzionali e finanziate con i contributi consortili, per le quali non verranno emesse fatture ma altri documenti probatori. L'istante ritiene altresì che per la soggettività passiva rispetto a tale tributo dovrà essere richiesta la partita IVA, entro 30 giorni dalla prima operazione rilevante, alla quale seguiranno tutti gli adempimenti previsti. Ritiene comunque che la possibilità di detrarre tale imposta sugli acquisti debba limitarsi a quanto stabilito dall'art. 19-bis 2.
Ai fini della riscossione coattiva dei contributi al fondo consortile sarà seguita la procedura prevista dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo luogotenenziale n. 1446 dell'1 settembre 1918. Infine, ai fini IRPEF, l'istante ritiene che, trattandosi di contributi a un consorzio obbligatorio versati al fondo consortile, possano essere considerati oneri deducibili per i consorziati.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per una corretta soluzione dei quesiti formulati con l'interpello in questione, occorre preliminarmente individuare la natura giuridica del Consorzio istante.
A tal fine si osserva che l'articolo 87, comma 1, del TUIR, alle lettere b) e c) reca la nozione rispettivamente di ente commerciale e di ente non commerciale.
L'elemento che distingue le due tipologie di enti è costituito dalla circostanza di aver o meno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del TUIR.
Il successivo comma 4 dell'articolo 87 afferma che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale s'intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Ciò premesso, dallo statuto prodotto dall'istante si rileva che il Consorzio in argomento ha lo scopo di provvedere alle opere di sistemazione e manutenzione straordinaria della strada sopra indicata e che alle spese sostenute per il raggiungimento di tale scopo provvedono oltre ai consorziati - con contributi da determinarsi in relazione all'utilità ed all'interesse che ciascun consorziato ha all'esecuzione delle opere suddette - anche i comuni nella cui circoscrizione ricade la suddetta via, in misura pari al 50 per cento delle spese complessive.
Il Consorzio, dunque, svolge un'attività economica diretta alla prestazione di servizi ed a tal fine gestisce con una propria organizzazione i contributi versati dai consorziati medesimi.
Avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, l'ente in questione assume la configurazione di ente commerciale.
Esso, quindi, rientrando tra gli enti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera b) del TUIR, è soggetto ad IRPEG, con la conseguente imponibilità di tutte le entrate, compresi i contributi dei consorziati.
In quanto tale il Consorzio deve tenere la contabilità ordinaria, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Ai fini IRAP si osserva che il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 2 individua il presupposto dell'imposta nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Al successivo articolo 3 individua i soggetti passivi d'imposta e tra essi include anche gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b) del TUIR.
Pertanto, come sopra rappresentato, rientrando il Consorzio tra quest'ultimi enti, è soggetto passivo dell'IRAP ed è tenuto a determinare la base imponibile con i criteri previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.
Ai fini IVA, avendo il Consorzio per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un' attività commerciale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dovranno essere considerate in ogni caso effettuate nell'esercizio d'impresa e di conseguenza soggette ad IVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, n. 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Si osserva inoltre che, con prassi costante (risoluzione N. 156 del 22 luglio 1996 del Ministero delle Finanze e risoluzione n. 95 del 27 giugno 2001 dell' Agenzia delle Entrate), è stato ritenuto che sono fiscalmente rilevanti i contributi versati dai consorziati al Consorzio in quanto detti contributi "risultando commisurati alle entità dei servizi resi dal Consorzio ai propri consorziati, si configurano quali corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633......"
Nel caso in questione non sussistono dubbi sull'esistenza del nesso sinallagmatico tra il servizio reso ed il contributo versato essendo quest'ultimo commisurato all'utilità ed all'interesse che l'opera consortile rappresenta per il singolo consorziato.
Alla luce dei principi e delle affermazioni sopra enunciati il Consorzio provvederà ad effettuare gli adempimenti contabili ed ad operare la detrazione d'imposta nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Per quanto concerne il quesito riguardante le modalità da seguire per effettuare la riscossione coattiva dei contributi consortili, si deve preliminarmente osservare che esso non attiene direttamente l'interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, condizione, questa, la cui ricorrenza rileva ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa nell'ambito dell'istituto dell'interpello disciplinato dall'articolo 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Ciò nonostante, si ritiene opportuno esaminare nel merito il quesito formulando un parere che non è produttivo degli effetti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 della legge n. 212 del 2000.
Il decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, contenente disposizioni varie in merito alla costituzione dei consorzi come quello in argomento, all'articolo 7 afferma: " I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette".
Detta disposizione, che non risulta abrogata né tacitamente né espressamente, continua a disciplinare le modalità di riscossione dei citati contributi.
Ovviamente la locuzione utilizzata dal legislatore " nei modi e coi privilegi" va applicata tenendo presente la vigente disciplina in materia di riscossione delle imposte dirette. Tra le novità legislative introdotte in detta disciplina si segnala l'abolizione del visto di esecutorietà dei ruoli da parte della Direzione regionale delle entrate operata dall'articolo 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Infine, per quanto concerne il quesito riguardante la possibilità per i consorziati di dedurre dal reddito i contributi versati al Consorzio si osserva, in via preliminare, che esso è posto in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Infatti, in forza di detta disposizione normativa l'interpello deve riguardare l'applicazione di norme tributarie a casi concreti e personali. Tale condizione può ritenersi soddisfatta solo qualora il quesito posto sia finalizzato a conoscere il trattamento tributario di un'operazione riconducibile direttamente alla sfera degli interessi del soggetto interpellante.
Nel caso in esame quest'ultimo quesito non riguarda il trattamento fiscale del Consorzio che ha inoltrato l'interpello, ma la posizione fiscale dei consorziati per cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001, la richiesta dev'essere considerata inammissibile.
Ciò premesso, la scrivente ritiene comunque opportuno formulare una risposta che non produrrà gli effetti tipici dell'interpello.
L'articolo 10, comma 1, lettera a), del TUIR fa dipendere la deducibilità dei contributi consortili che attengono ai beni immobili dalla natura obbligatoria del Consorzio, sancita per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
Nella fattispecie in esame la natura obbligatoria del Consorzio è sancita dall'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che afferma " La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria".
Si ritiene, pertanto, che i consorziati possano portare in deduzione dal proprio reddito i contributi versati al Consorzio istante.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.