-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 308 del 24.09.2002
-
Istanza di interpello - art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. - Assolvimento di una rata dell'imposta di successione dilazionata mediante cessione di beni culturali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 308 del 24.09.2002Con l'istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale il 27 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, la signora ...espone il seguente
QUESITO
sulla possibilità di assolvere l'ultima rata dell'imposta di successione dilazionata mediante cessione allo Stato di beni culturali.
In proposito, fa presente che in data 05.03.98 decedeva il signor...
Il 15.02.99 il competente Ufficio del Registro notificava agli eredi, tra cui anche l'istante, l'avviso di liquidazione dell'ammontare di lire ..... per imposta principale di successione e relativi accessori.
L'istante, moglie del de cuius, considerato l'importo ingente, chiedeva la rateizzazione del pagamento in quattro rate.
Tutte le rate scadute sono state regolarmente pagate e residua soltanto la quarta rata, di lire ...... La richiedente fa presente di essere impossibilitata a far fronte a tale ultimo versamento, a meno di svendere parte del proprio patrimonio familiare, con conseguente grave e irreparabile danno economico. L'istante chiede chiarimenti circa la possibilità di effettuare il pagamento della rata residua mediante "cessione di beni culturali".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La sig.ra .... ritiene che, sia possibile e legittimo adempiere alla propria obbligazione tributaria, cioè al pagamento della quarta rata dell'imposta di successione, con cessione di beni culturali, secondo le disposizioni dell'articolo 39 del decreto legislativo, 31 ottobre 1990, n. 346, e corrispondere in contanti l'eventuale differenza.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In proposito questa Agenzia osserva che, il pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni culturali è disciplinato dall'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
Il comma 1 stabilisce "Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione (...) di beni culturali ... "
Il successivo comma 2 dispone che la proposta di cessione deve essere presentata al Ministero dei beni Culturali e Ambientali ed all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'articolo 37 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni: "... entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione".
Dall'ampia previsione normativa che, tra l'altro, consente di cedere non solo i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ma anche altri beni di notevole interesse artistico o storico (archivi o singoli documenti nonché opere di autori viventi come illustrati con la circolare 32 del 26 marzo 1983) risulta evidente l'intento del legislatore di favorire l'applicazione di questo modo di pagamento.
Del resto analoga modalità è prevista per il pagamento delle imposte dirette dall'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
L'insieme delle norme, che prevedono la cessione allo Stato di beni culturali in pagamento degli obblighi tributari, evidenzia l'interesse dello Stato a difendere il proprio patrimonio storico-artistico e a evitarne la dispersione, in considerazione della sua funzione culturale e sociale.
Circa la dilazione, la scrivente osserva che si tratta di una modalità di pagamento, le cui regole sono stabilite dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni che può riguardare l'imposta principale, complementare e suppletiva nonché l'imposta complementare in pendenza di giudizio (cfr. circolare 17/350134 del 15 marzo 1991). La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia (ipoteca, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o fideiussione) e "Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. E' tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione" (articolo 38, comma 5).
La particolarità del caso deriva dalla circostanza che il pagamento a mezzo cessione di beni culturali è stato richiesto, dopo che era stata accordata la dilazione, in alternativa al pagamento dell'ultima rata non ancora scaduta.
In proposito si osserva che il rinvio, previsto dall'articolo 39, comma 2 del testo unico, al termine di cui al precedente articolo 37, comma 1, fu introdotto con la funzione di disciplinare unitariamente gli adempimenti relativi alle diverse modalità di pagamento.
In effetti entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione gli eredi o i legatari devono effettuare il pagamento delle intere imposte dovute ovvero del 20 per cento se ne è richiesta la dilazione ovvero presentata la proposta di cessione di beni culturali.
Si tratta di un termine posto a tutela dell'esigenza di certezza dell'adempimento, che nel caso sottoposto all'esame della scrivente è stato puntualmente rispettato ricorrendo alle modalità di cui all'articolo 38, comma 1, del citato testo unico, cioè alla dilazione del pagamento.
Invero, con l'atto di dilazione vengono stabiliti nuovi termini entro i quali eseguire i pagamenti delle rate; la dilazione di pagamento è, infatti, una modalità di riscossione ripartita nel tempo che non interferisce sul carattere sostanziale della pretesa erariale, ma ne realizza la percezione con il pagamento, a rate annuali posticipate, del tributo dovuto (cfr. circolare n. 46/350901 dell'11 ottobre 1991).
Tanto premesso e tenuto conto che l'interesse degli eredi a non "svendere" il patrimonio familiare coincide con l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico-artistico, si ritiene che anche nell'ipotesi di dilazione è possibile proporre la cessione di beni culturali, in alternativa al pagamento di rate non ancora scadute.
Il termine entro il quale tale proposta deve essere avanzata coincide con la data di scadenza delle rate ancora pendenti (nel caso in esame entro il 23 novembre 2002) poiché questo è il termine utile entro il quale il contribuente deve eseguire il versamento senza incorrere nella sanzione stabilita per il ritardo nel pagamento.
Continuano ad essere dovuti, nel caso in esame, gli interessi compensativi già inclusi, per effetto della dilazione, nell'ammontare complessivo della rata. Non maturano, invece, dopo la data di scadenza delle rate, gli interessi moratori.
In tal senso l'amministrazione finanziaria si è espressa (risoluzione n. 350284, del 18 giugno 1990) con riferimento al pagamento mediante cessione di beni culturali di rate residue di una dilazione dell'imposta di successione, concessa prima dell'entrata in vigore della legge introduttiva di tali modalità di pagamento (articolo 6, legge 2 agosto 1982, n. 512). In quella sede è stato, inoltre, precisato che non sono "...dovuti dalla parte gli interessi moratori e le penalità per il mancato pagamento delle rate d'imposta scadute successivamente alla presentazione della proposta di cessione (nelle more dell'emanazione del decreto), in quanto la suddetta proposta (...) ha efficacia interruttiva dei termini per il pagamento".
Questa Direzione Centrale, per quanto esposto, ritiene che la sig.ra ... possa legittimamente presentare - entro e non oltre il 23 novembre 2002 - richiesta di pagamento della rata in questione mediante cessione di beni culturali ai sensi dell'articolo 39 del d.Lgs. n. 346 del 1990.
Infine, sembra opportuno precisare che devono essere rispettate tutte le disposizioni anche procedurali previste per il pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni culturali ed inoltre la garanzia deve estendersi fino all'integrale estinzione dell'intero debito garantito.
La presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dalla sig.ra......