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Risoluzione Agenzia Entrate n. 310 del 26.09.2002
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Fondi comuni di investimento immobiliare: determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. Art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 410
Risoluzione Agenzia Entrate n. 310 del 26.09.2002Con lettera dell'8 agosto 2002, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel caso in cui i fondi siano avviati o cessati in corso d'anno.
In particolare, posto che l'imposta sostitutiva è dovuta sul valore netto contabile del fondo, è stato chiesto di conoscere se la disposizione richiamata, laddove prevede che per i fondi avviati o cessati in corso d'anno si debba tener conto anche dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore, comporti l'obbligo di ragguagliare il valore netto del fondo ai mesi per i quali lo stesso è risultato operante nell'anno.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che la richiamata disposizione ha modificato il regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Detta disposizione, al comma 1, stabilisce che i suddetti fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Con il successivo comma 2, è stata invece istituita un'imposta sostitutiva nella misura dell'1 per cento da applicarsi sull'ammontare del valore netto contabile del fondo. L'imposta in questione è prelevata annualmente dalla società di gestione.
Con riferimento al valore netto del fondo cui commisurare il prelievo, la medesima disposizione stabilisce che esso "deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno".
Al riguardo, occorre ricordare che i prospetti obbligatori dei fondi, sulla base del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1999, sono costituiti dalla relazione semestrale e dal rendiconto della gestione del fondo. La relazione semestrale deve essere redatta entro trenta giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. Il rendiconto della gestione deve essere, invece, redatto entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio ovvero in relazione al minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. Pertanto, le società di gestione che procedono alla distribuzione dei proventi, possono essere obbligate a redigere anche più di un rendiconto. Qualora il rendiconto sia redatto con cadenza almeno semestrale in relazione alla distribuzione dei proventi, il provvedimento della Banca d'Italia sopra richiamato prevede che la relazione semestrale non debba essere predisposta.
In sostanza, il valore netto del fondo deve essere determinato effettuando la media fra il valore del patrimonio del fondo risultante dalla relazione semestrale e quello risultante dal rendiconto annuale, salvo che la società di gestione non proceda alla distribuzione di proventi. In quest'ultimo caso, infatti, i valori fra cui effettuare la media possono essere più di due per effetto della circostanza che occorre considerare, oltre ai due valori precedentemente indicati, anche il valore del patrimonio del fondo risultante dal rendiconto di gestione predisposto in relazione alla distribuzione di proventi.
Il criterio di determinazione del valore netto del fondo appena esaminato, che postula l'effettuazione di una media fra i valori risultanti dai prospetti che la società di gestione è tenuta a predisporre, trova applicazione nel caso in cui il fondo abbia operato per tutto l'anno.
Qualora invece il fondo abbia operato soltanto per una parte dell'anno perché abbia avviato o cessato la propria attività in corso d'anno, il citato articolo 6, comma 2, della legge n. 410 del 2001 stabilisce - in conformità con le disposizioni di carattere generale che regolano l'applicazione delle imposte patrimoniali (cfr. l'art. 9 della legge n. 77 del 23 marzo 1983, vigente prima delle modifiche recate dall'art. 8 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) - che nella determinazione del valore netto contabile del fondo si deve tener "anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perché avviato o cessato in corso d'anno".
Al riguardo, si ritiene che tale specifica previsione normativa comporti l'obbligo di ragguagliare il valore netto del fondo, determinato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici, ai mesi per i quali lo stesso è risultato operante nell'anno.
In particolare, quindi, tale ragguaglio deve essere effettuato dividendo il predetto valore netto per dodici e moltiplicandolo per i mesi di effettiva attività del fondo.