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Risoluzione Agenzia Entrate n. 311 del 26.09.2002
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Istanza di interpello - Art. 11, della legge 27-72000, n. 212 IVA - Aliquota applicabile a varie attività rese da una S.p.A. mista nell'ambito dell'igiene urbana
Risoluzione Agenzia Entrate n. 311 del 26.09.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione del n. 127-sexiesdecies), parte terza, della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
Il Comune di .... ha fatto presente di aver affidato alla società mista "XY S.p.A.", costituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, le seguenti attività: 1) lo spazzamento a mezzo di idonee attrezzature di alcune strade ed aree comunali; 2) il conferimento dei rifiuti raccolti negli appositi cassonetti; 3) il decespugliamento, diserbo,taglio, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea ed infestante dei capistrada, delle scarpate, delle banchine ed aree pertinenziali delle sedi stradali; 4) la pulizia delle caditoie, griglie, cunette e fossi di guardia di scoli delle acque. Ciò premesso, il medesimo comune ha chiesto chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile ai corrispettivi concernenti le predette attività ed in particolare se possa rendersi applicabile l'aliquota ridotta del 10 per cento prevista dal numero 127-sexiedecies), parte terza, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune di .....è del parere che alle attività innanzi menzionate si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto esse rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le quali, a loro volta, rientrano tra quelle ricomprese nel citato n. 127-sexiedecies).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si ritiene opportuno precisare che, in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, "L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; ...
b) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.".
Nell'eventualità in cui non si verifichi una delle predette condizioni, l'istanza di interpello deve ritenersi inammissibile.
Nella fattispecie prospettata l'istanza di interpello non risulta sottoscritta dal legale rappresentante; conseguentemente, mancando il requisito di cui al punto d) del citato articolo 3, comma 1, del D.M. n. 209 del 2001, l'interpello risulta inammissibile.
Inoltre, dalla documentazione integrativa trasmessa alla Direzione Regionale ed in particolare dalla deliberazione della giunta comunale del 20 giugno 2001 si evince che il predetto servizio è stato affidato alla menzionata società a far data dal 1 luglio 2001 e dovrebbe terminare il 31 dicembre 2003.
Pertanto, l'istanza ha per oggetto un'operazione che in parte è già stata realizzata dal contribuente e, conseguentemente, verrebbe meno anche una condizione necessaria per la presentazione dell'interpello, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato D.M. n. 209 del 2001, che, infatti, dispone che "Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.". Quindi, nel caso di specie il carattere preventivo della richiesta dovrebbe essere ricercato nelle operazioni poste in essere, dalla società nei confronti del medesimo ente locale, successivamente all'istanza di interpello prodotta dal Comune di ....; ovvero per le operazioni rese nel periodo di tempo restante, intercorrente dall'inoltro dell'interpello alla conclusione del rapporto contrattuale (31 dicembre 2003).
Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il numero 127-sexiesdecies), parte terza, della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1,lettere d), l) e m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2 e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, ...;".
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi"), riformulando la previgente disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in attuazione delle nuove direttive comunitarie emanate in materia, all'articolo 6, comma 1, lettera d), stabilisce che per "gestione" si intende, tra l'altro, "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ...;"; per smaltimento, ai sensi della lettera g) del medesimo articolo 6, si intende l'insieme delle operazioni previste nell'allegato B dello stesso D.Lgs. n. 22 del 1997.
A tal proposito, risulta opportuno osservare che la disposizione attualmente in vigore, rispetto alla richiamata normativa previgente (Art. 1, d.P.R. n. 915 del 1982), relativamente al concetto di "smaltimento" non fa alcun espresso riferimento alle fasi del conferimento e dello spazzamento.
Tuttavia, la scrivente è del parere che ragioni di ordine logico-sistematico inducono a ritenere che lo spazzamento delle strade ed aree comunali debba in ogni caso essere considerato come una fase tipizzante lo smaltimento inteso nella sua accezione più ampia; in tal senso il legislatore non si è premurato di inserirla esplicitamente nella definizione di smaltimento, in base al menzionato allegato B, in quanto lo stesso elenco rappresenta una ricognizione delle operazioni di smaltimento come semplicemente avvengono nella pratica.
Per quanto concerne il conferimento si ritiene che lo stesso possa, sostanzialmente, rientrare nella fase del trasporto, che a sua volta, come innanzi menzionato, rappresenta una fase che caratterizza la gestione nel suo complesso.
Quindi, lo spazzamento ed il conferimento, per le ragioni innanzi considerate, possono, comunque, rientrare nel concetto di "gestione".
In conclusione, nella fattispecie prospettata dall'interpellante, all'attività di spazzamento delle strade ed aree comunali si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, di cui al citato n. 127-sexiesdecies), parte terza, della Tab A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto i rifiuti provenienti dalla medesima attività sono espressamente definiti "urbani", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), del richiamato decreto legislativo n. 22 del 1997; inoltre, alla medesima aliquota risulta assoggetto il conferimento, sempre che abbia per oggetto i rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, nonchè i rifiuti speciali di cui al successivo comma 3, lett. g), dello stesso "decreto Ronchi".
Con riferimento all'attività di decespugliamento, diserbo, pulizia e smaltimento della vegetazione spontanea che cresce lungo i capistrada e nelle aree pertinenziali delle sedi stradali, nonchè delle scarpate e delle banchine, e alle attività concernenti la pulizia delle caditoie, griglie, cunette e fossi di guardia di scoli delle acque, la scrivente è, invece, del parere che le stesse non possono fruire dell'aliquota agevolata prevista dal richiamato n. 127-sexiedecies) in quanto le stesse non rientrano in alcun modo nel concetto di smaltimento. Invero, esse rappresentano delle prestazioni autonome rispetto alla gestione vera e propria dei rifiuti urbani, quindi, le medesime restano assoggettate al tributo in misura ordinaria.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ......, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.