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Risoluzione Agenzia Entrate n. 312 del 26.09.2002
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Istanza di Interpello- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell'agevolazione agli investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 312 del 26.09.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, è stato esposto il seguente
Quesito
L' X S.p.A. sta realizzando alcuni investimenti necessari allo sviluppo di giacimenti di olio minerale e gas in, ... regioni ammesse all'agevolazione di cui all'art. 8 citato ed intende usufruire del relativo credito d'imposta.
I progetti d'investimento, relativi a diverse concessioni minerarie riguardano la costruzione di pozzi per l'estrazione del prodotto, la posa delle condutture per la rete di raccolta e le relative opere di allacciamento, in alcuni casi la realizzazione o l'ampliamento di un "centro olio" per il trattamento e lo stoccaggio del materiale estratto.
Le concessioni minerarie alle quali si riferiscono gli investimenti descritti, si estendono su un territorio che ricade in più comuni, comunque appartenenti alla medesima regione.
Con riferimento agli investimenti descritti, l'istante chiede quali siano le modalità di individuazione delle singole strutture produttive.
La società, inoltre, è impegnata nello sviluppo di giacimenti di idrocarburi nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale in zone prospicienti il territorio di regioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione.
Tali progetti comprendono la realizzazione di investimenti in mare (i pozzi e le condutture) e di investimenti a terra (i centri olio funzionali allo sfruttamento dei giacimenti).
L'istante chiede quali siano, in tali ipotesi, gli investimenti agevolabili.
Infine la società fa presente che i progetti di investimento relativi alle concessioni site in ...sarebbero soggetti all'obbliga di notifica alla Commissione Europea in quanto potenzialmente di ammontare superiore alle soglie definite dalla Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento.
Tuttavia, la società intende ridurre la misura dell'aiuto spettante al di sotto della soglia del 50 per cento del massimale degli aiuti regionali alle grandi imprese vigenti nelle regioni interessate. In tal caso, anche se il costo totale del progetto di investimento resta superiore a 50 milioni di euro, tuttavia la misura percentuale dell'aiuto richiesto e la misura totale dello stesso rimangono al di sotto della soglia di rilevanza stabilita dalla disciplina di cui sopra.
A tali condizioni si chiede se sia possibile fruire dell'agevolazione in modo automatico e cioè senza che sia necessario avviare la procedura di notifica agli organi comunitari.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito all'individuazione della singola struttura produttiva, la società ritiene che possano essere considerate tali il complesso dei pozzi d'estrazione e relative condotte situati nella medesima concessione mineraria, indipendentemente dal fatto che la stessa insista sul territorio di più comuni.
Costituisce struttura produttiva distinta anche il centro olio eventualmente esistente sulla concessione, in quanto la trasformazione del prodotto che avviene in tale opificio riguarda una fase successiva a quella tipica dell'industria mineraria costituita dall'estrazione di risorse naturali, Inoltre lo stesso opificio può essere utilizzato per la trasformazione del prodotto estratto da concessioni diverse.
Costituisce, inoltre, struttura produttiva autonoma anche l'oleodotto che collega la concessione mineraria di ...con la raffineria di..., poiché si tratta di un impianto destinato ad un'attività commerciale di trasporto del prodotto estratto, estranea all'attività mineraria ed a quella di successiva trasformazione. Dell'oleodotto, infatti, si servono anche soggetti terzi contitolari della medesima concessione, ai quali viene addebitato il servizio di trasporto.
In merito agli investimenti relativi allo sviluppo dei giacimenti di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, la società ritiene agevolabili solo gli investimenti realizzati sulla terraferma, ovviamente nel territorio delle regioni ammissibili all'incentivo. Non possono essere agevolati, invece, gli investimenti in mare, in quanto il mare territoriale e la piattaforma continentale non possono essere considerati appartenenti al territorio di una specifica regione.
In merito agli investimenti che rientrano in grandi progetti soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione Europea, la società ritiene di poter accedere all'agevolazione in modo automatico, riducendo la percentuale di aiuto applicata al di sotto della soglia stabilità dalla normativa comunitaria.Parere dell'agenzia delle entrate
La scrivente condivide la soluzione prospettata circa le modalità di individuazione delle strutture produttive.
In particolare, costituiscono autonome strutture produttive:
- l'insieme dei pozzi di estrazione e della rete di condutture che insistono sulla medesima concessione mineraria;
- il centro olio, eventualmente esistente sulla concessione;
- l'oleodotto.
I pozzi di estrazione, infatti, sono collegati tra loro sia fisicamente attraverso la rete di condutture per la raccolta del prodotto, sia funzionalmente in quanto destinati allo sfruttamento del medesimo giacimento sottostante al territorio della concessione mineraria.
Secondo un principio già affermato nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, l'insieme dei pozzi e delle condutture, in sostanza, costituisce un'autonoma struttura produttiva in quanto funzionale ad un processo produttivo, quello relativo all'estrazione del prodotto, compiuto ed autonomo rispetto alla complessiva attività della società.
Ciò consente di ricondurre alla medesima struttura produttiva anche beni situati in comuni diversi. Al riguardo si veda anche la risposta 4.3 della circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 laddove si comprendono nella medesima struttura produttiva anche beni situati in comuni diversi, purché relativi alla medesima fase del processo produttivo ed ubicati all'interno di un perimetro aziendale. In questo caso il perimetro aziendale è assimilabile alla concessione mineraria.
Per gli stessi motivi possono costituire autonome strutture produttive i centri olio, e l'oleodotto, in quanto relativi a processi produttivi autonomi, relativi, rispettivamente, alla prima trasformazione del prodotto estratto ed al trasporto degli oli e dei gas minerali.
E' condivisibile anche la soluzione prospettata per gli investimenti relativi allo sviluppo dei giacimenti di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; sono agevolabili, pertanto, solo gli investimenti realizzati sulla terraferma.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell'agevolazione per gli investimenti che rientrano in grandi progetti soggetti alle condizioni sostanziali e procedurali previste dalla disciplina comunitaria, per i quali l'art. 8, comma 6, della legge n. 388/2000 prevede la preventiva autorizzazione della Commissione Europea, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.
Come indicato nella circolare n. 42/E del 26 aprile 2001, tali progetti d'investimento devono essere preventivamente comunicati al Ministero delle Attività Produttive, il quale effettua un esame preliminare e procede alla notifica alla Commissione Europea, se necessaria, ovvero rilascia al contribuente una dichiarazione liberatoria da allegare alla dichiarazione dei redditi nella quale si attesta che la notifica non è richiesta. Solo dopo l'autorizzazione comunitaria, o il rilascio della dichiarazione liberatoria, il contribuente può realizzare gli investimenti rientranti nel progetto e fruire dell'agevolazione.
In considerazione del fatto che il soggetto obbligato alla notifica preventiva del grande progetto d'investimento è lo stato membro, e non il soggetto che effettua l'investimento, si ritiene che anche nel caso descritto sia necessario comunicare i progetti di investimento a detto Ministero prima dell'inizio della loro realizzazione. Solo in tal modo, il Ministero potrà valutare preventivamente il rispetto della normativa comunitaria e rilasciare eventualmente la dichiarazione liberatoria.
Di conseguenza, ove la procedura illustrata nella circolare n. 42/E del 2001 non sia stata posta in essere prima di iniziare la realizzazione dei progetti potenzialmente soggetti all'obbligo di notifica, i relativi investimenti non potranno essere agevolati.
Si fa presente, infine, che la disciplina dell'agevolazione in esame è stata modificata dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. In merito si rinvia ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 59/E del 24 luglio 2002 e n. 66/E del 6 agosto 2002.