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Risoluzione Agenzia Entrate n. 313 del 30.09.2002
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Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 313 del 30.09.2002Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale, il Sig. XY ha chiesto un parere in merito alla esatta applicazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate".
Esposizione del quesito
Il 12 settembre 2001 il Sig. XY ha acquistato, con atto di vendita con riserva di proprietà, una gru, usufruendo della dilazione di pagamento ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e rinunciando, contemporaneamente, al contributo in conto interessi previsto dalla medesima legge per le operazioni di acquisto di macchine utensili.
Il Sig. XY chiede, pertanto se, non avendo goduto del contributo in conto interessi, ma soltanto della dilazione di pagamento a tasso ordinario, possa usufruire del credito di imposta previsto di cui all' art. 8 della legge n. 388 del 2000.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene di poter usufruire del credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000.Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attribuisce ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali "svantaggiate" un credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.
Tale credito di imposta, secondo il richiamato articolo, non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
Tuttavia, la circolare n. 41 del 18 aprile 2001, paragrafo 4, ha chiarito che sono fruibili, insieme al credito di imposta in commento, gli aiuti che soddisfano i criteri della regola c.d. de minimis, di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, e le misure fiscali di carattere generale, ossia quelle misure che si rivolgono, su base paritaria, a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, in quanto non si considerano aiuti di Stato.
Ciò premesso, si fa presente che, nel caso in esame, il Sig. XY ha acquistato, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, una gru con contratto di vendita con riserva di proprietà, rinunciando espressamente al contributo in conto interessi, che, a suo dire, poteva essere concesso a fronte del richiamato contratto sulla base della medesima legge n. 1329 del 1965.
Sul punto occorre preliminarmente precisare che, in realtà, la richiamata legge n. 1329 del 1965, citata dal contribuente istante, non prevede alcun contributo in conto interessi per l'acquisto di macchine utensili.
L'unico beneficio concesso agli acquirenti è quello previsto all'art. 14, ai sensi del quale "chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali ".
Probabilmente, l'agevolazione cui l'istante intendeva riferirsi è quella recata dall'art. 11 del d.l. 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.
Tale articolo stabilisce, infatti, che le disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, tra l'altro, per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329.
Ciò premesso si ritiene che, non avendo usufruito del citato contributo in conto interessi, l'istante non è interessato dal divieto di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 388 del 2000, in quanto non si è realizzato il cumulo tra il credito di imposta previsto da tale norma ed un altro aiuto che avesse ad oggetto i medesimi beni.
Da ultimo si fa presente, per quanto concerne la determinazione del momento di maturazione del beneficio fiscale, che occorre far riferimento, come chiarito dalla circolare 18 aprile 2001, n. 41, all'acquisizione del bene, individuata in base ai criteri dettati dall'art. 75 del Tuir.
Sulla base di detti criteri, le spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Peraltro, il medesimo art. 75 espressamente stabilisce che non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.
Conseguentemente, questa Agenzia ritiene che il contribuente istante, ove ricorrano anche gli altri presupposti previsti dalla legge, possa godere del credito di imposta di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000 dal momento della consegna del bene.
Si fa presente, poi, che l'art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del credito di imposta in discorso, illustrate dalla circolare n. 59 del 24 luglio 2002.
La principale novità introdotta dal decreto legge riguarda la necessità di presentare, in via telematica, a questa Agenzia, un'istanza di ammissione al beneficio secondo le modalità riportate nel paragrafo 3.4 della citata circolare n. 59.
Pertanto, il credito di imposta non potrà più essere concesso automaticamente.
Inoltre, considerato che il comma 1 dell'art. 8, come modificato dal decreto legge n. 138, fissa un limite massimo annuale di spesa entro il quale il credito di imposta può essere concesso, sono state fissate delle percentuali di aiuto consentite, per ciascuna area e tipologia di impresa.
Tali percentuali sono indicate nella tabella di cui al punto 3.3 della circolare richiamata.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.