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Risoluzione Agenzia Entrate n. 314 del 01.10.2002
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Istanza d'interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 314 del 01.10.2002Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente
Quesito
La società XY S.r.l. esercita in un'area geografica del Mezzogiorno un'attività di conservazione e trasformazione del latte in prodotti derivati, effettuandone altresì il commercio all'ingrosso ed al dettaglio.
Il contribuente chiede di conoscere se per il 2001 può usufruire del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativamente agli investimenti realizzati a partire dal 14 marzo 2001.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene di avere diritto per il 2001 ad usufruire del beneficio in argomento in quanto, svolgendo attività agricola, rientra tra le imprese che l'art. 8 ammette all'agevolazione.
Secondo il contribuente, inoltre, sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati dal medesimo a partire dal 14 marzo 2001, ovvero successivi all'approvazione da parte della Commissione Europea del regime generale di aiuti.
Infatti, ad opinione dell'istante, l'art. 60 della legge n. 448/2001, che ha modificato il citato art. 8 ed ha esteso il regime agevolativo a tutte le imprese agricole, non avrebbe disposto per queste ultime una decorrenza dell'aiuto diversa da quella prevista per i soggetti originariamente ammessi a fruire del credito d'imposta, "facendo presumere che l'efficacia giuridica di detta modifica si uniformi alla norma generale dell'art. 8 (...), estendendo il beneficio anche per gli investimenti effettuati dal settore agricolo a partire dal 14 marzo 2001".Parere dell'Agenzia delle Entrate
Occorre preliminarmente rilevare che la circolare n. 68/E del 13 agosto 2002 ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000 nei settori dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
In particolare, la circolare ha precisato che la norma citata, prima di subire le modifiche apportate dall'art. 60 della legge n. 448/2001 ed entrate in vigore il 1 gennaio 2002, trova applicazione solo nei confronti dei soggetti titolari di reddito d'impresa, per i quali il credito d'imposta spetta in misura pari all'ammontare netto degli investimenti realizzati nelle aree territoriali svantaggiate ammesse alle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Pertanto, per gli investimenti effettuati anteriormente al 1 gennaio 2002 fruiscono dell'agevolazione unicamente le imprese agricole assoggettabili alla disciplina del reddito d'impresa, di cui all'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero le società in nome collettivo e in accomandita semplice, i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR nonché le persone fisiche e le società semplici che esercitano le attività agricole connesse di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 del TUIR oltre i limiti ivi stabiliti.
A questi fini, si rileva con riguardo al caso di specie che l'istante svolge la sua attività sotto la forma giuridica della società a responsabilità limitata, figura inclusa tra i soggetti di cui all'art. 87, primo comma, lettera a), del TUIR, i cui redditi sono assoggettati alla disciplina del reddito d'impresa.
Si fa presente, inoltre, che per le imprese agricole e per quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli il regime di aiuti di cui all'art. 8 è stato autorizzato dalla Commissione Europea il 14 giugno 2001, con la decisione relativa all'aiuto N646/C/2000.
Conseguentemente, nella fattispecie rappresentata, assumono rilevanza gli investimenti effettuati a partire dal 15 giugno 2001, ovvero quelli realizzati successivamente all'approvazione della citata decisione da parte della Commissione Europea, e non dal 14 marzo 2001, come indicato nell'istanza.
In tema di beni agevolabili, infine, è da precisare, come affermato con la circolare n. 68/E del 2002, che, per individuare la tipologia degli investimenti in agricoltura ammessi all'agevolazione del credito d'imposta, occorre fare riferimento anche per il 2001 a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 262 del 2 agosto 2002.
In particolare, per le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I al Trattato CE, saranno agevolabili solo gli investimenti che rientrano nelle voci indicate nella Tabella B allegata a detto decreto, ovvero la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili, l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature, l'investimento in programmi informatici, nonché il sostenimento di spese generali come le consulenze, i brevetti, le licenze e gli studi di fattibilità fino ad un massimo del 12 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le voci precedenti.
Sulla base delle considerazioni sopraesposte, la scrivente ritiene che l'istante, in quanto titolare di reddito d'impresa, rientri per il 2001 tra i soggetti ammessi al credito d'imposta e possa usufruire del beneficio fiscale per gli investimenti realizzati a partire dal 15 giugno 2001, purché i medesimi siano riconducibili alle tipologie agevolabili e siano riferibili a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.