-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 315 del 01.10.2002
-
Trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, della richiesta di copia autentica, dell'istanza per la trasmissione del fascicolo e della procura speciale conferita con atto separato necessarie e funzionali per il ricorso in Cassazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 315 del 01.10.2002Con la presente risoluzione questa direzione centrale intende divulgare le risposte ad alcuni interpelli proposti in seguito alle modifiche del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari apportate dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 10 maggio 2002, n. 91 ed attualmente confluite nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (di seguito Testo unico).
I quesiti, posti da un avvocato che deve presentate ricorso per Cassazione avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale o Centrale, riguardano l'applicazione dell'imposta di bollo alle seguenti ipotesi:
1. richiesta di copia autentica della decisione, inoltrata alla Segreteria della Commissione (ai sensi dell'art. 369 comma II n. 2 c.p.c.), per il suo deposito - a pena di improcedibilità del ricorso - presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
2. istanza per la trasmissione del fascicolo (ai sensi dell'art. 369 comma III c.p.c.) alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
3. procura speciale conferita con separato atto notarile, che deve essere depositata - a pena di improcedibilità - all'atto della costituzione in giudizio.
La scrivente premette che i quesiti trovano chiara soluzione nelle disposizioni del Testo unico e nella circolare n. 70/E del 14 agosto 2002 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce istruzioni sulla sua corretta applicazione ai fini dell'imposta di bollo.
L'articolo 261 del Testo unico (Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione) stabilisce che: "Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile". La ratio di questo articolo è chiarita dalla circolare 70/E che riprende la relazione illustrativa del Testo unico: "la fase del ricorso per Cassazione avverso le sentenze della commissione tributaria regionale è costruita nell'ordinamento come quella per il procedimento civile. Il procedimento tributario, quindi, si svolge dinnanzi ad un giudice 'speciale' con regole particolari nelle prime due fasi e si unifica con il procedimento ordinario civile per la fase di legittimità. Questo vale anche per le spese, come dimostra il riscontro nella prassi (omissis). I diritti di copia - che hanno una disciplina particolare nel procedimento tributario innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali - sono esatti secondo le regole generali nella fase dinanzi alla Cassazione. La conseguenza è che il contributo unificato - previsto per il procedimento civile ed amministrativo - si applica anche per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale".
Ciò premesso, attesa la "natura residuale" dell'imposta di bollo in materia di atti giudiziari, che rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato, questa direzione, con riferimento a ciascuno dei quesiti rappresentati osserva quanto segue.1. La copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (o Centrale), dato che risulta necessaria alla costituzione nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione - a pena di improcedibilità (art. 369, 2 comma, n. 2, c.p.c.) - non sconta l'imposta di bollo. L'articolo 18 del Testo unico stabilisce, infatti, che non si applica l'imposta di bollo "alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali".
2. Per quanto riguarda l'istanza per la trasmissione del fascicolo, l'articolo 369 del codice di procedura civile, al terzo comma prevede espressamente che "Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata col ricorso". Per quanto l'omissione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporti una diretta improcedibilità - a differenza delle altre ipotesi indicate nel comma 2 dello stesso articolo (decreto di concessione del gratuito patrocinio; copia autentica della sentenza; procura speciale; atti e documenti del ricorso) - il carattere di "doverosità" lascia intendere che l'atto è "necessario" al di là dell'effetto d'improcedibilità. D'altra parte l'atto appare quanto meno "funzionale" al procedimento perché la trasmissione del fascicolo d'ufficio consente il controllo di tutti gli elementi necessari per la decisione. Pertanto, per l'istanza di trasmissione non è dovuta l'imposta di bollo.
3. A proposito della procura speciale alle liti con atto separato, la scrivente richiama l'articolo 18 del Testo unico che esclude l'applicazione dell'imposta di bollo "agli atti e provvedimenti del processo civile (omissis) soggetti al contributo unificato (omissis). Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali". Inoltre, l'articolo 83, c.p.c. al comma 2, recita: "La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso (omissis)". Infine, l'articolo 369, comma 2, punto 3 c.p.c. prevede il deposito della procura speciale conferita con atto separato a pena di improcedibilità. Pertanto, la procura speciale, in quanto atto "antecedente" e "necessario" ad un atto processuale (obbligo di produzione della stessa per il ricorso in cassazione a pena di improcedibilità), non sconta l'imposta di bollo, indipendentemente dalla sua forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata).