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Risoluzione Agenzia Entrate n. 317 del 02.10.2002
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Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. FONDAZIONE ZW. Assegnazione agevolata di beni ai soci ex art. 3, comma 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448
Risoluzione Agenzia Entrate n. 317 del 02.10.2002Il legale rappresentante della FONDAZIONE ZW ha presentato alla Direzione Regionale richiesta di parere in merito ad una operazione di assegnazione agevolata di beni da parte della società FONDAZIONE XY S.p.a (di seguito XY SpA) all'unico socio, FONDAZIONE ZW (di seguito ZW).
Successivamente, la competente Direzione Regionale, in considerazione dell'interesse generale e della rilevanza economica della questione prospettata, ha chiesto di conoscere il parere della scrivente.QUESITO
La Fondazione ZW - persona giuridica privata - è unico socio della società Fondazione XY S.p.a.
Quest'ultima intende procedere alla assegnazione di beni relativi all'impresa diversi da quelli strumentali (azioni negoziate nei mercati regolamentati), con le modalità di cui all'art. 3, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).
L'assegnazione delle azioni quotate a ZW - il cui valore normale è pari a euro ... (a fronte di un valore di bilancio pari a euro ...) - avrà come contropartita patrimoniale, per la XY S.p.a., l'intero ammontare delle riserve di utili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2001 (pari a euro ...), nonché una parte del capitale sociale. Quest'ultimo, a seguito dell'assegnazione, sarà ridotto da euro ... a euro ....
La società assegnante provvederà ad assolvere la relativa imposta sostitutiva del 10 per cento su un importo pari a euro ..., dato dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni assegnate.
La problematica proposta attiene alle conseguenze fiscali dell'operazione sul socio assegnatario dei beni.
In particolare, secondo la Fondazione istante, è necessario procedere alla individuazione della natura delle poste di patrimonio netto ridotte da XY S.p.a. per effetto della procedura di assegnazione.
Ciò in quanto la società assegnante è stata costituita per effetto di una operazione di scissione parziale da parte della JZ S.p.a., avvenuta in data ...
Il capitale di XY S.p.a., inizialmente pari a euro ..., è stato costituito con l'utilizzo di riserve statutarie (euro ...) e di riserve in sospensione di imposta (euro ...) figuranti nel patrimonio della XY S.p.a..
La beneficiaria XY S.p.a. ha imputato dette riserve - attribuite per effetto della scissione parziale - integralmente al proprio capitale sociale.SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
A parere dell'ente istante le riserve attribuite in sede di scissione, costituenti il capitale della beneficiaria, mantengono la medesima qualificazione fiscale che avevano in capo alla società scissa.
Tale affermazione viene supportata, oltre che da pareri espressi in dottrina, anche dal richiamo alla formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente, in sede di assegnazione agevolata, al socio assegnatario competerà il credito di imposta sui dividendi che la società assegnante sarà in grado di attribuire sulla base della consistenza dei canestri di cui dispone al momento dell'assegnazione stessa.
Il predetto credito competerà, comunque, nei limiti dell'ammontare dell'Irpeg dovuto da ZW, non essendo consentito, a mente dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 153, richiederne il rimborso od il riporto a nuovo per la parte che eccede l'imposta stessa.PARERE DELLA SCRIVENTE
La questione sottoposta all'esame della scrivente si riferisce ad un'operazione di assegnazione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli strumentali (azioni negoziate nei mercati regolamentati), all'unico socio.
La società assegnante intende avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha esteso la disciplina di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 alle assegnazioni di beni ai soci poste in essere entro il 30 settembre 2002.
Come noto, il trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio determina una riduzione dell'attivo dello stato patrimoniale della prima ed in contropartita una riduzione del suo patrimonio netto.
Con le circolari n. 112/E del 21 maggio 1999 e n. 40 del 13 maggio 2002 il Ministero delle Finanze, prima, e l'Agenzia delle Entrate, dopo, hanno chiarito che l'assegnazione di beni ai soci può essere effettuata mediante distribuzione di riserve di utili e/o mediante restituzione di riserve di capitale anche nelle particolari ipotesi di recesso del socio, liquidazione della società o riduzione del capitale esuberante.
Nell'ipotesi rappresentata, come già detto, intendendo la società assegnante procedere, altresì, ad una notevole riduzione del capitale sociale esuberante a fronte dell'assegnazione dei beni al socio, viene chiesto se tale riduzione di capitale sociale possa configurarsi come distribuzione di riserve di utili con conseguente attribuzione del credito d'imposta.
A seconda dell'una o dell'altra ipotesi le conseguenze, ai fini del trattamento fiscale in capo al socio, sono differenti.
Ciò premesso, la sostanza della questione sottoposta all'analisi della scrivente non è tanto quella di interpretare l'articolo 3, comma 7 della legge finanziaria per il 2002 ed i suoi riflessi applicativi, quanto quella di verificare se sia possibile che le riserve di utili attribuite, in sede di scissione, alla società beneficiaria XY S.p.a. mantengano la loro classificazione fiscale originaria benché siano contabilmente confluite nel capitale sociale iniziale della stessa.
Il problema da risolvere è dunque a monte in quanto, a seconda che si consideri o meno valida la tesi dell'istante, ne deriverà che la riduzione del capitale sociale provocata dall'assegnazione dei beni al socio potrà configurarsi come una distribuzione di riserve di utili o meno.
La scrivente, fermo restando la legittimità civilistica della prospettata operazione di riduzione del capitale sociale per esuberanza, disciplinata - per quanto riguarda le società di capitali - dall'articolo 2445 del codice civile, ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, innanzitutto perché esiste piena libertà di scelta in ordine alle "voci ideali" del netto che la scissa può utilizzare per alimentare il patrimonio della società beneficiaria.
Nella scelta delle poste da trasferire non si ravvedono, infatti, limitazioni di natura civilistica alla discrezionalità delle società.
L'articolo 2504-octies, commi 2 e 3 del codice civile fa riferimento esclusivamente alla destinazione degli elementi dell'attivo e del passivo, ma non alle voci ideali del patrimonio netto.
Anche dal punto di vista fiscale, si ritiene che vi sia piena libertà di scelta e non vi è motivo di ritenere che tale ripartizione debba essere effettuata secondo un principio di proporzionalità (ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4 del tuir). Ciò è confermato, a contrario, dallo stesso articolo 123-bis, comma 9 del tuir, il quale impone un obbligo di ricostruzione proporzionale nel patrimonio della beneficiaria, solo per i fondi in sospensione d'imposta e non per altre voci del netto.
Fatta eccezione per i fondi in sospensione d'imposta, si ritiene, pertanto, che la società scissa possa liberamente alimentare il patrimonio delle beneficiarie attingendo al proprio capitale sociale o anche alle riserve di utili o di capitale di cui dispone.
Nell'ipotesi prospettata, la società beneficiaria ha, a sua volta, imputato le riserve di utili, trasmigrate dalla scissa, al proprio capitale sociale, con conseguente perdita dell'originaria qualificazione contabile presso la scissa.
Occorre a questo punto chiedersi se alla perdita della precedente qualificazione contabile (nel nostro caso riserve statutarie), segua anche la perdita della originaria qualificazione giuridica (nel nostro caso riserve di utili).
Ad avviso della scrivente questo passaggio di riserve dalla scissa alla beneficiaria non determina la perdita della originaria qualificazione giuridica dal momento che tali poste patrimoniali provenienti dalla scissa mantengono la medesima natura che avevano in capo alla scissa stessa, ancorché confluite nel capitale sociale della beneficiaria.
D'altronde la continuità della qualificazione giuridica delle poste del netto trasferite alla beneficiaria in seguito alla operazione di scissione è espressione del principio di neutralità fiscale che caratterizza tale tipologia di operazioni.
Il mantenimento della originaria qualificazione giuridica rileva anche ai fini del trattamento fiscale nel caso in cui la beneficiaria proceda, in seguito, alla distribuzione ai soci delle poste del proprio patrimonio netto.
Infatti, qualora la beneficiaria riduca il proprio capitale sociale restituendo somme originariamente qualificate come riserve di utili nel bilancio della scissa (che pertanto hanno scontato la tassazione ai fini Irpeg), gli importi distribuiti assumono rilevanza per i soci come dividendi, con attribuzione del relativo credito d'imposta (nei limiti della effettiva capienza dei baskets). In tal modo si scongiura il rischio di doppia tassazione relativamente alle eventuali eccedenze di cui all'articolo 44, comma 3 del tuir, che si verificherebbe in testa al socio in relazione a somme che hanno già scontato l'imposizione in capo alla società scissa.
In conclusione può affermarsi che nella operazione di scissione rappresentata, verificandosi una trasmigrazione di riserve di utili dal patrimonio netto della scissa a quello della beneficiaria le stesse non perdono la loro originaria qualificazione giuridica ancorché, presso la stessa beneficiaria, siano state destinate a costituire o a incrementare il capitale perdendo, così, l'originaria denominazione.