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Risoluzione Agenzia Entrate n. 319 del 04.10.2002
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Interpello - Art. 11, legge 27-7.2000, n. 212. Contributo unificato per le spese di giustizia istituito dall'articolo 9, legge 488, del 1999 e confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Risoluzione Agenzia Entrate n. 319 del 04.10.2002Con l'istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale - articolo 11, legge 27-7.2000, n. 212 - concernente l'esatta applicazione dell'articolo 9, legge 488, del 1999, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante, avvocato abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione, ha proposto, su mandato del contribuente, un controricorso con ricorso incidentale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna impugnata dalla Amministrazione Finanziaria. Ai sensi dell'art. 369 comma I e 371 comma III c.p.c., l'istante ha inoltrato alla Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione il fascicolo di parte per il deposito.
Poiché la Cancelleria ha richiesto il contestuale deposito della attestazione di pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia nella misura del 50% di quello complessivamente dovuto nonché la dichiarazione di valore della controversia così come previsto dall'art.9 L.488/1999, l'istante chiede chiarimenti sull'effettiva debenza del tributo.SOLUZIONE INTEPRPETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Secondo la parte, nel procedimento introdotto dal ricorso della Amministrazione Finanziaria contenente la domanda di integrale annullamento della sentenza appellata, che a sua volta aveva annullato l'atto impositivo impugnato, il controricorrente non è tenuto ad alcuno degli adempimenti richiesti dalla Cancelleria della Corte di Cassazione. E', infatti, nei confronti della parte che deposita il ricorso introduttivo che si forma l'obbligo di dichiarare il valore della controversia e di assolvere, anche mediante prenotazione a debito, nel caso di Amministrazione pubblica, il versamento del contributo unificato nella misura del 50% di quello complessivamente dovuto; la parte diversa da quella costituitasi per prima può essere chiamata alla integrazione del versato solo se l'eventuale aumento del valore della controversia provoca lo slittamento ad uno scaglione superiore a quello iniziale. Nel caso in argomento, invece, l'istante mette in evidenza la circostanza che l'eccezione contenuta nel ricorso incidentale è relativa a vizio di forma dell'atto originario impugnato e non modifica il valore della causa; non determina quindi un suo slittamento ad uno scaglione di valore superiore a quello corrispondente al contributo unificato già assolto. L'istante ritiene, pertanto, di non dover porre in essere nessuno degli adempimenti richiesti dalla Cancelleria della Corte di Cassazione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il quesito posto esula dalla competenza della scrivente e di conseguenza è inammissibile. Infatti la questione riguarda la corretta applicazione del contributo unificato che non rientra tra le materie gestite da questa Agenzia e pertanto non può essere oggetto di interpello alla stessa. Il contributo unificato per le spese di giustizia rientra, piuttosto, nelle competenze del Ministero della Giustizia, che già si è pronunciato sul suo ambito di applicazione(cfr Circolari 1, 2, 3, 4, 5 del Dipartimento per gli affari di giustizia/Ministero della Giustizia). A supporto di questa tesi si richiama il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e più precisamente: l'articolo 9, che stabilisce: "E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, (omissis), e nel processo amministrativo, (omissis)"; l'articolo 15, che prevede: "il funzionario addetto all'ufficio verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa."; l'articolo 16, che dispone: "in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente Testo unico (Riscossione del contributo unificato)", e quindi l'articolo 247 secondo cui "Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato" e l'articolo 248 che sancisce la competenza dello stesso ufficio per la notifica dell'invito al pagamento e per l'iscrizione a ruolo. L'articolo 3, lettera g), poi, definisce "ufficio": "l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario". Dal combinato disposto di queste norme si può desumere che l'Agenzia delle Entrate non è competente sulle questioni inerenti l'applicazione del contributo unificato, e quindi l'interpello in argomento è da ritenersi inammissibile.