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Risoluzione Agenzia Entrate n. 320 del 07.10.2002
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Pagamento delle imposte sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima. Registrazione telematica dei contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo. Versione 2.0.0 del software "Contratti di locazione"
Risoluzione Agenzia Entrate n. 320 del 07.10.2002Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti sia in merito alla portata obbligatoria o facoltativa delle nuove modalità di versamento delle imposte dovute per le annualità successive alla prima, disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 luglio 2002, sia concernenti lo sviluppo evolutivo del software "Contratti di locazione", distribuito dall'Agenzia delle Entrate.
Al riguardo si fa presente quanto segue.1. Versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima.
Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2002, sono state approvate le specifiche tecniche, che individuano i dati da inserire nelle richieste di versamento telematico delle imposte dovute per le annualità successive alla prima in relazione ai contratti di locazione e di affitto di durata pluriennale, registrati a partire dal 1 gennaio 1999.
I soggetti obbligati alla registrazione telematica ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, devono avvalersi delle nuove procedure telematiche: infatti, l'art. 1 del Provvedimento 2 luglio 2002 stabilisce che i soggetti individuati dall'art. 14 e dall'art. 15, comma 1, lettere b),c), d) ed e) del Decreto 31 luglio 1998, e successive modificazioni, "effettuano per via telematica", con le modalità previste dal D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, i versamenti delle imposte dovute.
Tale norma deve essere, poi, raccordata e coerentemente interpretata con il disposto dell'art. 21 del Provvedimento 12 dicembre 2001, pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2001, il quale stabilisce: "Il versamento delle imposte di registro di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica, includendo nel file contenente i contratti alternativamente:
a) le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art 14, se questi ultimi procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto oppure si avvalgono dei soggetti di cui all'art 15,comma 1, lettera b), c), d) o e), e comunicano formalmente agli stessi il proprio consenso all'uso delle predette coordinate all'atto dell'incarico di provvedere alla registrazione telematica;
b) le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art.15, comma 1, lettera b),c), d) o e), se questi ultimi eseguono la registrazione dei contratti di locazione e di affitto per conto degli utenti di cui all'art 14".
Tutto ciò premesso, in ossequio all'art 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente e tenendo in debita considerazione il tempo necessario ai soggetti investiti dalla novità in esame per adeguare i propri sistemi informativi, l'obbligo in questione entra a regime per i versamenti d'imposta in parola i cui termini scadono nel mese di novembre 2002.
Naturalmente, l'utilizzo delle procedure telematiche resta facoltativo per i soggetti non obbligati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.2. Software per la predisposizione dei contratti e delle richieste di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito www.agenziaentrate.it la versione 2.0.0. del software "Contratti di locazione", che innova profondamente il precedente prodotto.
Il nuovo software si compone di due distinte applicazioni:
a) "Registrazione telematica dei contratti di locazione": la novità più rilevante contenuta in questa applicazione consiste nella possibilità offerta ai contribuenti di predisporre un'ulteriore tipologia contrattuale: i contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo.
Questa tipologia si affianca a quelle preesistenti riguardanti i contratti di locazione ad uso abitativo, ad uso abitativo a canone convenzionato, ad uso abitativo di natura transitoria, di natura transitoria per studenti.
Con riferimento ai contratti per uso diverso da quello abitativo, si ricorda che l'art 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 stabilisce che la durata di tali pattuizioni non può essere inferiore a sei anni se l'immobile è adibito ad attività industriali, commerciali e artigianali, di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 ovvero è utilizzato per l'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Viceversa, la durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.
b) "Pagamenti successivi alla registrazione": tale applicazione consente la compilazione delle richieste di pagamento delle imposte dovute per le annualità successive, con riferimento ai contratti di locazione e di affitto di durata pluriennale, registrati a partire dal 1 gennaio 1999, sia presso gli Uffici del Registro che presso gli Uffici Locali dell'Agenzia delle Entrate oltre che con modalità telematica.
I file contenenti le predette richieste, predisposti conformemente alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate con il citato Provvedimento del 2 luglio 2002, sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico Entratel o Internet, sempre in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
Si rammenta che per poter provvedere al pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi e sanzioni è necessario che l'utente:
1. sia titolare di un conto corrente presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle Entrate per la modalità di pagamento "F24 on-line": l'elenco delle Banche convenzionate è reperibile sul sito www.agenziaentrate.it, nella Sezione "Versamenti".
2. inserisca nel file contenente i dati relativi al contratto o le richieste di pagamento anche l'ammontare delle imposte da versare;
3. comunichi, nella fase di predisposizione del file per la trasmissione, gli estremi del conto corrente (ABI, CAB, numero di conto, CIN), sul quale avverrà lì addebito delle imposte.
Si ricorda, poi, che il software "Contratti di locazione" calcola automaticamente le imposte da versare sulla base dei dati inseriti nel contratto di locazione da registrare.3. Ulteriori chiarimenti
Si fa presente, infine, che, con riferimento alle nuove proposte di Convenzione e ai relativi tipi di contratti di locazione agevolati depositati recentemente, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 4 bis della L. 9 dicembre 1998, n. 431, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, l'Agenzia delle Entrate provvederà a recepirne tempestivamente i contenuti nel software di compilazione dei contratti da essa distribuito, successivamente all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, con il quale saranno recepiti i criteri generali, contenuti nelle cennate proposte di Convenzione, per la definizione dei canoni di locazione, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonchè delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti.