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Risoluzione Agenzia Entrate n. 323 del 11.10.2002
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Istanza d'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972. Rilevanza, ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, di un'operazione di riaddebito di costi pubblicitari ad una società estera
Risoluzione Agenzia Entrate n. 323 del 11.10.2002Con l'istanza di interpello di cui in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato formulato il seguente
Quesito
La società XZ S.p.A. esercita l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di bevande gassate per conto della KJ, con sede in ... (di seguito denominata società estera). In base ad un accordo di collaborazione la società estera si obbliga a rimborsare alla società istante, entro un certo tetto massimo prestabilito, una quota dei costi di pubblicità da quest'ultima sostenuti nell'ambito di campagne promozionali effettuate nel 2001 a sostegno delle vendite di alcune bevande.
Tali campagne promozionali non sono svolte direttamente dalla società istante, bensì dai suoi clienti (imprese della grande distribuzione o aderenti a circuiti organizzati), i quali si impegnano ad eseguire attività pubblicitarie e di sponsorizzazione del marchio "KJ".
Più specificamente, come risulta dalla documentazione allegata, soggetti della grande distribuzione agiscono nella doppia veste di clienti e di prestatori del servizio di pubblicità, servizio che, sulla base di autonomi accordi periodici, viene svolto dietro corrispettivo quantificato in base ad una percentuale del fatturato del cliente.
Successivamente, l'istante provvede a trasmettere tutta la documentazione relativa a tali campagne pubblicitarie alla società estera e a riaddebitare alla medesima una quota dei costi che contrattualmente fanno capo ad essa.
Con il quesito proposto si chiede di conoscere, agli effetti dell'Imposta sul valore aggiunto, quale sia il trattamento applicabile alle descritte operazioni di riaddebito.Soluzione prospettata dall'istante
La società istante ritiene che le operazioni in questione non mutino la loro natura pubblicitaria all'atto del successivo riaddebito alla società estera, con la conseguenza che non siano da assoggettare ad Iva ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In alternativa a quanto sopra rappresentato, l'istante ritiene che l'operazione di riaddebito possa qualificarsi come mera cessione di denaro, in quanto tale fuori dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), dello stesso decreto.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Si rileva preliminarmente che l'istanza di interpello è inammissibile, in quanto la stessa è stata presentata dopo aver posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante, in contrasto con quanto dispone l'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001 che regolamenta la procedura dell'esercizio di interpello di cui all'art.11 della legge n. 212 del 2000.
Si reputa opportuno, tuttavia, esaminare nel merito la questione descritta, rappresentando, ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99, un parere che non è produttivo degli effetti propri dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
La società istante ha stipulato con la società estera un "accordo di collaborazione per la pubblicità ed il marketing" in merito all'effettuazione di campagne promozionali nel territorio di competenza dell'istante. Nella pratica, tali campagne pubblicitarie sono svolte presso gli esercizi di proprietà dei clienti della società istante, i quali provvedono ad addebitare alla medesima il relativo corrispettivo quantificato sulla base di una percentuale del volume degli acquisti effettuati dal medesimo cliente.
Quest'ultimo provvede a fatturare il relativo corrispettivo, assoggettandolo ad IVA con aliquota ordinaria, alla società istante, la quale, a sua volta, provvede a riaddebitare una quota del medesimo alla società estera sulla base del citato "accordo di collaborazione".
Si reputa che l'assunzione dell'onere di sostenere il costo di tali servizi in nome proprio ma per conto della società estera sia da inquadrare nello schema contrattuale del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che allo stesso si rende applicabile, come chiarito da ultimo con la risoluzione 27 settembre 1999, n. 146/E, la disposizione di cui all'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.
Detta norma non produce solo l'effetto di qualificare come prestazione di servizi la prestazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che renda o riceva sevizi per conto del mandante, ma ha l'ulteriore scopo di dare un inquadramento agli effetti IVA ai rapporti tra mandante e mandatario, che si sostanzia nella totale equiparazione dei servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante.
Nella fattispecie illustrata, si reputa altresì che il servizio acquisito dal mandatario e successivamente riaddebitato al mandante, sia da inquadrare tra le prestazioni pubblicitarie secondo la nozione che di tale servizio ha fornito la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 17 novembre 1993, n. 68/92.
Con tale sentenza la Corte ha affermato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, sub e), della sesta direttiva, fra le prestazioni pubblicitarie debba intendersi ricompresa "... ogni azione di promozione (quale ad esempio le vendite di merci a prezzo ridotto, la distribuzione ai consumatori di beni mobili venduti al cessionario da un'agenzia di pubblicità, ovvero la prestazione di servizi a prezzi ridotti o a titolo gratuito o all'organizzazione di cocktails, di banchetti) che comporti la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il pubblico dell'esistenza e delle qualità del prodotto e del servizio che sono oggetto di questa azione, con lo scopo di aumentarne le vendite ...... Le stesse osservazioni possono essere fatte per ogni altra operazione che faccia parte indissolubilmente di una campagna pubblicitaria e che concorra, per l'effetto, alla trasmissione di un messaggio pubblicitario."
Non vi è dubbio che, nel caso specifico, le iniziative promosse dai distributori, nell'ambito degli accordi stipulati con la società istante, siano volte alla realizzazione di una campagna pubblicitaria, nell'accezione sopra riferita, mirante ad incentivare le vendite dei prodotti contraddistinti dal marchio "KJ" sul territorio nazionale.
Ciò chiarito, si ritiene pertanto che l'operazione di riaddebito di costi nei confronti della società estera, sia da inquadrare nell'ambito di un mandato senza rappresentanza e che il servizio oggetto del riaddebito conservi la natura di prestazione pubblicitaria, con la conseguenza che tale prestazione è da considerarsi irrilevante ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, per difetto del presupposto territoriale, ai sensi dell'articolo 7, lettera d) ed e), del citato DPR n. 633 del 1972.
La prestazione in esame assume rilievo quindi in ....., ove sarà assoggettata ad imposta secondo la normativa di tale Stato.