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Risoluzione Agenzia Entrate n. 328 del 16.10.2002
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Istanza di interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Compagnia ZX S.p.a.- Applicabilità dell'articolo 10, comma 2, punto 13 del DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 328 del 16.10.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente.
QUESITO
La Compagnia ZX S.p.a., fa presente di aver concesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sulla base di apposita convenzione, licenza d'uso a titolo oneroso di ortofoto digitali, nonchè di altri prodotti e servizi rientranti nell'ambito della propria attività.
Le operazioni sono state inquadrate nell'art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e sono state regolarmente assoggettate ad IVA. Una struttura di diretta emanazione del Ministero contraente sostiene, e su ciò ha presentato una concorrente istanza d'interpello, che le operazioni sarebbero invece esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, n. 13, del D.P.R. n. 633 del 1972. Viene chiesto di sapere quale sia la corretta qualificazione delle operazioni.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società premette che il Sistema Cartografico di Riferimento, struttura di diretta emanazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, incaricato di realizzare il progetto cartografico che prevede l'utilizzazione delle ortofoto, in data 21 giugno 2002, ha presentato altra istanza d'interpello con la quale ha prospettato il possibile inquadramento delle operazioni nell'art. 10, n. 13 del DPR n. 633 del 1972. Ciò in quanto, sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n. 3138 del 1 giugno 2001, il sistema di ortofoto acquisito, da porre a disposizione dell'Agenzia per la protezione del Territorio, sarebbe finalizzato ad interventi in comuni colpiti da calamità naturali ai sensi della legge n. 225 del 1992.
Da ciò deriverebbe il titolo per l'applicazione della norma esentativa alle operazioni oggetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Società e il predetto Ministero.
La Società obietta che, in base all'art. 5.2 della convenzione, al Ministero è contrattualmente preclusa ogni sub-licenza a titolo gratuito dei prodotti oggetto della convenzione stessa.
Si rileva, altresì, che l'utilizzazione del materiale anzidetto, in occasione di calamità naturali, non può essere qualificata quale "cessione gratuita di beni" di cui all'art. 2, comma 2, n. 4 del DPR n. 633 del 1972.
Infine, rileva la società, gli eventuali rapporti tra il Ministero e le popolazioni colpite da calamità non possono influenzare e/o qualificare i rapporti tra il Ministero e la società istante.
La società, pertanto, esclude l'applicazione della norma esentativa e riconduce la fattispecie tra quelle disciplinate dall'art. 3, comma. 2, n.2 del DPR n.633 del 1972.
In caso di pronuncia favorevole all'applicazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, la società chiede di conoscere se possa considerare occasionale l'effettuazione di tale operazione esente nel contesto dell'attività soggetta ad IVA e possa, conseguentemente, non dar luogo all'applicazione del pro-rata.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di dare una corretta soluzione al quesito formulato con l'interpello in questione, occorre preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 10, n.13, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
L'art. 2, comma 2, n. 4, dello stesso decreto, qualifica come cessioni di beni anche " le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto di acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis.
Attesa la formulazione delle disposizioni citate, si rileva che il legislatore subordina l'applicazione del regime esentativo alla sussistenza di due condizioni: la gratuità della cessione e la condizione di svantaggio del soggetto beneficiario.
La prestazione, quindi, deve arrecare un vantaggio al destinatario senza la corresponsione di un corrispettivo, e, sotto il profilo subiettivo, beneficiario di tale vantaggio non può essere chiunque, ma la categoria di soggetti espressamente individuata dalla norma.
Nella fattispecie in esame, la società, che ha per oggetto le attività di progettazione e realizzazione di riprese aeree ed attività similari, concede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la licenza d'uso delle Ortofoto digitali e di altri prodotti e servizi dietro un corrispettivo, indicato per ogni singola prestazione al punto 7 della convenzione e che avrà, come specificato al successivo punto 8, validità di due anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa.
Inoltre, è stato stabilito contrattualmente che, in caso di sub-licenza, il sub-licenziatario, a seguito del completamento della procedura descritta nella convenzione, è tenuto a corrispondere alla società uno specifico corrispettivo.
Da quanto affermato si deduce che dal rapporto contrattuale sorgono contemporaneamente nell'una e nell'altra parte obblighi e diritti reciproci, infatti all'obbligo di concedere la licenza d'uso gravante sulla società si contrappone l'obbligo di pagare il corrispettivo da parte del Ministero.
La prestazione, quindi, non è gratuita, né viene effettuata a favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi, ma viene resa nei confronti del Ministero dell'Ambiente e Protezione del Territorio, a nulla rilevando il successivo utilizzo del prodotto da parte di quest'ultimo.
La scrivente ritiene, pertanto, che le condizioni poste dalla norma esentativa a presupposto per la sua applicazione non siano sussistenti nella fattispecie in esame.
Detta soluzione, d'altronde, appare in linea anche con la ratio normativa. Infatti, con le disposizioni esentative, il legislatore, per motivi di tecnica fiscale ed in conformità alle direttive comunitarie, introduce deroghe ai principi generali di applicazione del tributo.
In particolare, con il disposto normativo contenuto nell'articolo 10, n. 13, del DPR n. 633 del 1972, il legislatore rinuncia al prelievo fiscale per motivi di utilità sociale, conseguentemente, qualsiasi diversa interpretazione non rispettosa dei principi enunciati, che estenda ai non aventi diritto il citato beneficio, sarebbe adottata in palese contrasto con il disposto normativo sopra citato.
Sulla base di quanto affermato, condividendo la soluzione prospettata dalla società, la scrivente ritiene che l'operazione oggetto della convenzione non sia riconducibile nella previsione dell'articolo 10, n. 13, del DPR n. 633 del 1972.
L'affermata inapplicabilità del regime esentativo al caso in esame rende irrilevante il quesito posto in via subordinata dalla società in merito all'applicabilità del pro-rata.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.