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Risoluzione Agenzia Entrate n. 329 del 21.10.2002
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Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - ZY S.p.a. - Trattamento Iva delle operazioni di trasferimento del numero di telefonia mobile da un operatore ad un altro
Risoluzione Agenzia Entrate n. 329 del 21.10.2002Con l'istanza di interpello in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ZY S.p.a. (di seguito società) ha fatto presente che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 7/02/CIR pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2002, ha dettato disposizioni in materia di portabilità del numero mobile.
Detta delibera, facendo seguito ad altre emanate dalla stessa Autorità, ha previsto che i clienti dei servizi di telefonia mobile, titolari di contratto di abbonamento ovvero di carta telefonica prepagata, possano rivolgersi ad un operatore (recipient), diverso da quello originario (donor), per stipulare un nuovo contratto di abbonamento ovvero ricevere una nuova carta telefonica, conservando l'originario numero telefonico.
In particolare, con riferimento alle carte telefoniche prepagate, l'articolo 2 della citata delibera prevede che il titolare della carta conservi il diritto al credito residuo, stabilendo che l'operatore donor, su richiesta del recipient, concordi "le modalità di trasferimento del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli".
In altri termini, la delibera in questione consente che, insieme al numero telefonico, sia trasferito dall'operatore donor all'operatore recipient anche il credito residuo vantato dal titolare della carta prepagata.
Tanto premesso, la società chiede di conoscere:
- le conseguenze, sia per il donor che per il recipient, del trasferimento del credito residuo sull'applicazione del regime dell'Iva monofase di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972;
- il trattamento ai fini Iva delle somme trasferite dal donor al recipient.Soluzione interpretativa prospettata
La società ritiene che il donor debba operare una variazione dell'imponibile in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633, per recuperare l'imposta relativa al credito residuo trasferito, già assolta in applicazione del regime Iva monofase di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del citato D.P.R.
Per effetto dell'attivazione del nuovo rapporto e della conseguente emissione della nuova carta telefonica, il recipient realizza una vendita di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione, soggetta ad Iva ai sensi del citato articolo 74, primo comma, lettera d), il cui corrispettivo è rappresentato dal credito residuo trasferito dal donor.
Infine, l'istante ritiene che il trasferimento dal donor al recipient delle somme corrispondenti al credito residuo configuri una mera cessione di denaro, esclusa dall'applicazione del tributo, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. n. 633.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 stabilisce che l'imposta è dovuta, "per le prestazioni dei gestori dei telefoni posti a disposizione del pubblico, nonchè per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente".
Al riguardo, la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 ha precisato che per vendita dei predetti mezzi tecnici per la fruizione dei servizi di telecomunicazione deve intendersi la vendita, la distribuzione, l'abilitazione, la ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'uso degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti.
Così come evidenziato al paragrafo 10.1.4 della predetta circolare, il titolare della concessione o autorizzazione è tenuto ad assolvere l'imposta con il particolare sistema monofase all'atto del pagamento del corrispettivo, fatta eccezione per i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico, la cui imposta è esigibile con la verifica della rilevazione del traffico.
Il titolare della concessione o autorizzazione, con il pagamento dell'Iva monofase calcolata sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve anche l'imposta relativa ai compensi riconosciuti a soggetti terzi per la distribuzione, la vendita e l'abilitazione dei suddetti mezzi tecnici. Ciò in quanto il titolare della concessione o autorizzazione, nel determinare l'Iva monofase sulla base del prezzo al pubblico, applica e liquida l'imposta con riferimento a tutti i passaggi successivi del bene o del servizio fino alla fase in cui il bene o servizio entra nell'economia del consumatore finale.
Tale meccanismo comporta una sorta di anticipazione, sotto il profilo temporale, e di accentramento, sotto il profilo soggettivo, delle ordinarie fasi di applicazione del tributo, ma, tuttavia, non comporta una deroga ai principi sostanziali che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto.
Nel caso di specie, si rileva che la decisione del cliente di trasferire il proprio numero presso il recipient estingue il rapporto contrattuale con il donor.
In tale contesto, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, il cui corrispettivo è stato già pagato al donor al momento della vendita o della ricarica della carta, ma che non sono state ancora fruite, non potranno più essere eseguite da parte del donor stesso.
Per quest'ultimo, quindi, con l'estinzione del rapporto contrattuale con il cliente, viene meno, a posteriori, una parte della base imponibile dell'Iva, peraltro già assolta, all'atto dell'applicazione dell'imposta monofase, con riferimento all'intero corrispettivo incassato.
Tali motivi legittimano, sotto il profilo sostanziale, il recupero da parte del donor dell'imposta già assolta secondo le modalità previste per il particolare regime monofase e relativa al credito residuo da trasferire, con riferimento alle prestazioni non più eseguibili.
Si ricorda che, in via generale, sotto l'aspetto procedurale, l'articolo 26, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 633 del 1972 riconosce, relativamente ad un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, la possibilità di effettuare rettifiche in diminuzione per il recupero dell'imposta, al verificarsi di un evento che faccia venir meno, in tutto o in parte, l'ammontare imponibile dell'operazione stessa.
In particolare, per la vendita di mezzi tecnici per la fruizione dei servizi di telecomunicazione, il decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, concernente l'applicazione dell'Iva alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni, ha precisato che, in caso di successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta, "le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettificate nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
La norma richiamata, pertanto, consente al donor, indipendentemente dalla circostanza che sia stata emessa fattura, di recuperare l'imposta relativa alla quota di corrispettivo corrispondente al credito residuo trasferito, effettuando una variazione in diminuzione secondo le regole e le modalità di cui al citato articolo 26 del D.P.R. n. 633.
Nel particolare caso, si ritiene che non operi il limite temporale di un anno, previsto dall'articolo 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633, in quanto non si è in presenza del "sopravvenuto accordo tra le parti".
Il donor potrà così effettuare la rettifica a partire dal momento in cui, secondo le procedure in uso tra gli operatori del settore, comunica al recipient l'avvenuto trasferimento del credito con l'emissione del tracciato record finale.
La relativa documentazione dovrà essere conservata e messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per eventuali controlli.
Per quanto concerne il rapporto contrattuale instaurato dal cliente con il recipient, quest'ultimo emette una propria carta telefonica cui è abbinato il numero originario.
A fronte dell'emissione della suddetta carta, il recipient ha diritto a ricevere dal cliente il corrispettivo per le prestazioni di telecomunicazione, in misura pari al credito residuo che, come si è visto, gli viene riconosciuto attraverso lo scambio di informazioni tra donor e recipient, in conformità alle disposizioni della citata delibera n. 7/02/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ne deriva che il recipient deve assoggettare al regime Iva monofase, di cui al più volte citato articolo 74, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 633, la vendita della nuova carta rilasciata al cliente per un importo pari al credito trasferito.
Si tiene a evidenziare come l'imposta recuperata dal donor, con la rettifica effettuata ai sensi dell'articolo 26, sia equivalente a quella dovuta dal recipient, per effetto dell'operazione imponibile registrata da quest'ultimo.
Infine, per quanto attiene al trasferimento delle somme dal donor al recipient, è da rilevare che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera dell'Autorità sopra citata, il cliente incarica il donor, suo debitore, di versare al recipient la somma corrispondente al suo credito residuo, realizzandosi, in tal modo, una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633.
Conclusivamente, con riferimento alle operazioni di trasferimento del numero di telefonia mobile e del relativo credito residuo da un operatore (donor) ad un altro (recipient), si ritiene che:
- l'operatore donor possa effettuare la rettifica in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633, per il recupero dell'imposta monofase già assolta sull'intero corrispettivo;
- l'operatore recipient, all'atto del trasferimento del credito, debba assoggettare ad Iva monofase il corrispettivo ricevuto;
- le somme trasferite dal donor al recipient, qualificandosi come cessione di denaro, sono escluse dal campo di applicazione del tributo, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.