-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 330 del 21.10.2002
-
Istanza di interpello - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Società WX Spa - IRAP - Trattamento applicabile ai contributi erogati dalla Regione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 330 del 21.10.2002Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato posto il seguente
QUESITO
La società WX Spa, esercente il trasporto pubblico locale, riceve annualmente dei contributi erogati dalla Regione in applicazione dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 per il ripianamento delle perdite ed in conto esercizio, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 833, sono esclusi dalle imposte sui redditi.
Chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale dei predetti contributi ai fini dell'IRAP.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che una parte dei contributi pubblici debba essere esclusa dalla base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto destinata alla copertura degli oneri per il personale, che costituiscono componenti negativi non ammessi in deduzione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche ...i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione", tra i quali l'art. 11, comma 1, lettera b dello stesso d.lgs. annovera "i costi relativi al personale".
La scrivente, con risoluzione n. 8 del 28 gennaio 2000 e successiva circolare n. 148 del 26 luglio 2000 ha precisato che "la correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato.
Deve sussistere cioè un rapporto nessiologico - reso esplicito dalla legge istitutiva - tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo. Per converso, non rientrano nella previsione esentativa i contributi la cui quantificazione viene meramente parametrata a determinati elementi negativi", ancorché non deducibili.
Occorre pertanto accertare se nel caso prospettato la legge istitutiva del contributo stabilisca un rapporto nessiologico tra contributo e componente negativo non deducibile, che costituisce il necessario presupposto per l'esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP.
La legge 10 aprile 1981, n. 151, istitutiva dei contributi in esame, all'art. 6 prevede che gli stessi "sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale".
In applicazione di tale norma, la regione Molise ha emanato la legge regionale 20 agosto 1984, n. 19, recante "Norme in materia di trasporti di competenza regionale".
L'art. 68 di tale legge fissa i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi; in particolare, il primo comma stabilisce che "i contributi sono...annualmente determinati calcolando:
a) il costo economico standardizzato del servizio, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione;
b) i ricavi del traffico derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione;
c) l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese o esercizi di trasporto per coprire la differenza tra costi e ricavi di cui alle lettere a) e b)".
Ai sensi del successivo art. 69 il costo chilometrico standardizzato del servizio di trasporto viene determinato valutando le seguenti voci:
a) Costo base del personale;
b) Costo dei consumi tecnici;
c) Costo di imposte e tasse, spese generali;
d) Ammortamento veicoli.
I successivi commi del medesimo art. 69 stabiliscono i criteri di calcolo necessari per determinare il costo medio standardizzato di ciascun fattore.
Dalla lettura delle norme citate si evince con chiarezza che:
- Il contributo regionale non è correlato ad uno specifico costo, ma è volto a coprire la differenza tra costi e ricavi complessivamente considerati;
- ai fini dell'erogazione del contributo i costi per il personale costituiscono soltanto uno dei parametri che compongono il costo standardizzato del servizio.
Di conseguenza, si precisa che relativamente ai contributi erogati dalla regione alla società interpellante non sussiste il rapporto nessiologico tra la somma erogata a titolo di contributo e il componente negativo non deducibile, necessario per applicare l'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Tale contributo pertanto non può essere escluso dalla base imponibile IRAP.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.