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Risoluzione Agenzia Entrate n. 332 del 24.10.2002
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Istanza di interpello, legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11. KJ S.r.l. Fruibilità del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'attività di noleggio a terzi di macchine per ufficio
Risoluzione Agenzia Entrate n. 332 del 24.10.2002Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente
Quesito
La KJ S.r.l., nell'ambito della propria attività d'impresa, acquista macchine per ufficio nuove destinate esclusivamente ad essere noleggiate a clienti operanti in ...., dietro corresponsione di un canone mensile.
La società si occupa, per tutto il periodo di durata del noleggio, dell'assistenza e della manutenzione alle apparecchiature.
L'istante chiede se l'investimento effettuato per l'acquisto delle macchine per ufficio destinate al noleggio possa fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che i beni in oggetto siano strumentali ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto siano ammessi a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Al fine di valutare correttamente la fattispecie esposta, è necessario in primo luogo richiamare i principi generali che disciplinano il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Come chiarito nella circolare 18 aprile 2001, n. 41/E, sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 citato, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, destinati a strutture produttive situate nelle aree territoriali svantaggiate di cui al comma 1 del medesimo articolo 8. Si prevede, inoltre, che è necessario procedere alla rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.
Per quanto riguarda la possibilità di agevolare gli investimenti in beni strumentali destinati al noleggio, anche a maggior chiarimento di quanto affermato al punto 5.6 della circolare 9 maggio 2002, n. 38/E, la scrivente ritiene che sia necessario chiarire la configurazione giuridica dei rapporti instaurati fra la società acquirente del bene ed il soggetto utilizzatore dello stesso.
La Corte di Cassazione, con un orientamento costante della propria giurisprudenza, ha operato una netta distinzione fra il cosiddetto contratto di noleggio ed il contratto di locazione di cose mobili.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che nel contratto di noleggio "il noleggiante, senza attribuire al noleggiatore il godimento della cosa mobile, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera propria od altrui, determinate attività a favore della controparte ed il rischio delle attività compiute è, quindi, a suo carico in quanto la cosa resta nella sua sfera di disponibilità e viene da lui usata sotto la sua direzione tecnica e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore". Al contrario, nel contratto di locazione di cose mobili "quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra, così, nell'ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa" (sentenza 29 agosto 1997, n. 8248, Sez. II).
Ancora, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'improprietà del linguaggio utilizzato dalle parti nel definire "noleggio" un rapporto qualificabile più correttamente come "locazione onerosa di cosa mobile" (locatio rei), trattandosi di un "contratto con il quale si concede in godimento una cosa mobile (macchinario) per un certo tempo e dietro corrispettivo determinato o comunque determinabile, con acquisto da parte del conduttore della detenzione della cosa medesima che entra nell'ambito della sua disponibilità" (sentenza 4 dicembre 1997, n. 12303, Sez. II).
Per la fattispecie in esame, è da analizzare l'agevolabilità degli investimenti in relazione al fatto che gli stessi, dopo l'acquisto, sono concessi, secondo quanto dichiarato dalla società istante, in "noleggio" ad altri soggetti che utilizzano i beni nell'ambito delle proprie strutture produttive.
Per quanto concerne la natura dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti nel caso specifico, nel quale la società istante acquista beni mobili (fotocopiatrici, telefax, personal computer, stampanti) e li concede in uso ad altre imprese, dietro pagamento di un corrispettivo, si ritiene che non siano presenti quegli elementi che la giurisprudenza considera tipici del c.d. contratto di noleggio. Da quanto esposto nell'istanza, infatti, si desume che l'utilizzo dei beni per i quali si richiede l'agevolazione avviene usualmente sotto la direzione, sorveglianza ed esclusiva responsabilità del soggetto utilizzatore.
Ne deriva che i contratti stipulati fra la società istante e i soggetti utilizzatori dei beni sono da qualificarsi più correttamente come contratti di locazione di cose mobili (locatio rei). Posto che con tali contratti è ceduto il mero godimento dei relativi beni mobili e non è, invece, pattuita la prestazione di un servizio, non si può, quindi, affermare che la società istante, all'atto dell'acquisto, destini tali beni ad una sua "struttura produttiva" come richiesto dall'agevolazione in commento. Pertanto, si è del parere che gli investimenti che la società istante intende effettuare non rientrino tra quelli agevolabili in base all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Si fa presente, infine, che la disciplina dell'agevolazione in esame è stata modificata dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. In merito si rinvia ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 59/E del 24 luglio 2002 e n. 66/E del 6 agosto 2002.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.