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Risoluzione Agenzia Entrate n. 333 del 25.10.2002
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I.V.A. - Trattamento da riservare alle prestazioni di servizi connesse alle gestioni di ammasso e di commercializzazione dei prodotti agricoli erogati dai consorzi agrari a favore dello Stato anteriormente al 1 gennaio 1973. Istanza d'interpello
Risoluzione Agenzia Entrate n. 333 del 25.10.2002Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consorzio istante fa presente di aver svolto, a favore dello Stato e, in particolare, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche in anni precedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prestazioni di servizi connesse alle gestioni di ammasso e di commercializzazione dei prodotti agricoli.
Con riguardo ai crediti maturati in capo ai consorzi agrari per lo svolgimento della predette attività, l'articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, successivamente integrato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad emettere titoli di stato da assegnare ai consorzi agrari per l'estinzione dei predetti crediti.
A seguito dell'assegnazione dei predetti titoli di stato, il Consorzio istante ha emesso, nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nota di addebito maggiorata, in via cautelativa, di IVA avente ad oggetto le "spese relative alla finalizzazione della gestione unificata ammassi dei prodotti agricoli campagne 1961-1962 e precedenti, maturate fino al 31 gennaio 1982".
Ciò premesso, è chiesto di conoscere se i corrispettivi relativi alle prestazioni descritte nell'istanza siano o meno soggetti ad IVA e, nel caso in cui l'IVA non risultasse dovuta, se sia corretto conguagliare quanto indebitamente versato con l'IVA ordinariamente dovuta dal Consorzio all'erario.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Consorzio istante, ritiene che i corrispettivi percepiti per le prestazioni in parola secondo le descritte modalità non siano assoggettabili ad IVA. Pertanto, a parere dell'istante, l'imposta versata in via cautelativa può essere oggetto di conguaglio con quella a debito dovuta dal Consorzio stesso.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Si osserva preliminarmente che i servizi relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli sono stati resi dal Consorzio istante allo Stato in vigenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.
L'articolo 2, secondo comma, n. 8), di tale decreto prevedeva che i consorzi agrari, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, "(...) possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie (...)".
L'ordinamento dei consorzi agrari è stato, recentemente, riformato con la legge n. 410 del 1999. Tale legge ha disciplinato la questione riguardante i crediti vantati dai consorzi agrari verso lo Stato stabilendo, all'articolo 8, comma 1, che tali crediti, derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali svolte dai medesimi consorzi per conto e nell'interesse dello Stato, siano estinti mediante assegnazione di titoli di Stato.
Specifiche problematiche sorgono, al riguardo, quando i titoli di Stato in questione sono assegnati a fronte di servizi erogati prima del 1 gennaio 1973, data di entrata in vigore dell'IVA.
In particolare, emerge il problema dell'assoggettamento di tali servizi ad IVA ovvero ad IGE, problema che deve essere affrontato alla luce delle disposizioni recate dall'art. 76, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La norma citata stabilisce, infatti, che l'IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972; occorre, pertanto, accertare il momento in cui le operazioni in esame sono da considerarsi effettuate.
Per le prestazioni di servizi, sia l'articolo 8 della legge 19 giugno 1940, n. 762, in materia di applicazione dell'IGE, sia l'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di IVA, individuano il momento impositivo all'atto del pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che se tale pagamento si verifica dopo il 31 dicembre 1972, data di entrata in vigore dell'IVA, l'operazione non ricade più sotto il regime dell'IGE ma sarà assoggettata ad IVA, ai sensi del citato articolo 76 del decreto n. 633 del 1972.
Per completezza di indicazione, si fa tuttavia presente che con la circolare n. 8 del 29 gennaio 1973, emanata dal Ministero del Tesoro d'intesa con il Ministero delle Finanze, è stato chiarito che i corrispettivi dei contratti posti in essere entro il 31 dicembre 1972 dalle pubbliche amministrazioni, sono da assoggettare ad IGE anche se pagati dopo tale data, qualora entro l'anno 1972 siano stati emessi i relativi mandati di pagamento oppure sia stato emanato un formale provvedimento di liquidazione con il quale si dispone per il pagamento.
Ciò premesso, si ritiene che i servizi in questione, erogati anteriormente al 1 gennaio 1973 e compensati dopo tale data con titoli di Stato, ai sensi della legge n. 410 del 1999, siano da assoggettare ad IVA, a meno che per tali prestazioni non siano stati emessi mandati di pagamento ovvero formali provvedimenti di liquidazione prima della predetta data del 1 gennaio 1973.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.