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Risoluzione Agenzia Entrate n. 334 del 28.10.2002
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Istruzioni per il versamento dei tributi sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della regione Liguria e della regione Toscana
Risoluzione Agenzia Entrate n. 334 del 28.10.2002I provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate dell' 11 settembre 2002, e del 18 ottobre 2002, dispongono, a decorrere rispettivamente dalla data del 16 novembre 2002 e del 16 dicembre 2002, la ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 e che hanno usufruito della sospensione dei versamenti tributari dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999.
In esecuzione dei punti 4.1 dei citati provvedimenti occorre stabilire le modalità di versamento dei singoli tributi sospesi.
Per il versamento dei suddetti tributi, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, i contribuenti interessati devono utilizzare i seguenti codici tributo.1. Imposta sul valore aggiunto (IVA)
1.1 Per i versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto non effettuati per effetto della sospensione, nonché dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, i contribuenti devono utilizzare, per il versamento dell'importo dovuto, il codice tributo:
5001 denominato " Iva oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".2. Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali
2.1. Per il versamento degli acconti e del saldo IRPEF dell'anno d'imposta 1998 e dell'addizionale regionale nonché degli acconti d'imposta per il periodo 1999, non effettuati per effetto della sospensione, i contribuenti devono utilizzare, per il versamento degli importi dovuti, i codici tributo:
5002 denominato " Irpef oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali";
3837 denominato "Addizionale regionale all'Irpef oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".3. Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
3.1. Per il versamento degli acconti e del saldo IRPEG dell'anno d'imposta 1998 e degli acconti d'imposta per il periodo 1999, non effettuati per effetto della sospensione, i contribuenti devono utilizzare, per il versamento degli importi dovuti, il codice tributo:
5003 denominato "Irpeg oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".4. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4.1. Per il versamento del saldo IRAP dell'anno d'imposta 1998 e degli acconti d'imposta per il periodo 1999, non effettuati per effetto della sospensione, i contribuenti devono utilizzare, per il versamento degli importi dovuti, il codice tributo:
3839 denominato " Irap oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".5. Acconto IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata
5.1 Per il versamento dell'acconto d'imposta IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata non versato per effetto della sospensione, deve essere utilizzato il codice tributo:
5009, denominato " Acconto IRPEF sui redditi a tassazione separata oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".6. Imposte sostitutive
6.1. Per il versamento delle imposte sostitutive non versate per effetto della sospensione devono essere utilizzati i codici tributo:
5010, denominato "Imposta dovuta sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".
5011, denominato "Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali (Quadro RM del modello di dichiarazione)";
5012, denominato "Imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".
5013, denominato "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze indicate in dichiarazione oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali" per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998;
5014, denominato "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali" per le plusvalenze realizzate dal 1 luglio 1998;
5016, denominato "Imposte sostitutive su plusvalenze da riorganizzazione aziendale e da conferimenti a favore di centri di assistenza fiscale (CAF) oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali (quadro RQ del modello di dichiarazione)".7. Imposta dovuta sul reddito ai fini della DIT
7.1 Per il versamento dell' imposta dovuta sul reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT non versata per effetto della sospensione deve essere utilizzato il codice tributo:
5015, denominato "Imposta dovuta sul reddito assoggettabile ad aliquota ridotta DIT oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali".Si fa presente che, per i versamenti relativi ai tributi oggetto di sospensione non previsti dalla presente risoluzione i contribuenti devono utilizzare gli attuali codici tributo relativi ai versamenti ordinari.
Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, si fa presente che i codici-tributo:
- 5001, 5002, 5003, 5009, 5011, 5013, 5014 e 5015 devono essere esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (es. 1998 per i saldi e 1999 per gli acconti d'imposta);
- 3837 e 3839 devono essere esposti nella "Sezione Regioni ed Enti locali", con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (es. 1998 per i saldi e 1999 per gli acconti d'imposta).
E' prevista, inoltre, la possibilità di rateizzare i versamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Pertanto, nel campo rateazione del modello F24 deve essere indicato il numero della rata che si sta pagando ed il numero di rate totali previste, che non potrà in ogni caso essere superiore a 20 (es. 01/20 per indicare che si sta pagando la prima rata di 20; 01/06 per indicare che si sta pagando la prima rata di 6).
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse vanno imputate ai capi, capitoli e articoli del bilancio dello Stato di seguito elencati.Codici-tributo Capo Capitolo Articolo 5001 6 1203 01 5002 6 1023 13 5003 6 1024 02 5009 6 1023 23 5011 6 1026 25 5013 6 1032 01 5014 6 1034 04 5015 6 1023 09