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Risoluzione Agenzia Entrate n. 335 del 29.10.2002
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 335 del 29.10.2002Con istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della ..., il Sig. XZ, in qualità di titolare dell'omonima ditta, esercente l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande non alcoliche, ha sottoposto un quesito concernente l'esatta applicazione del credito di imposta, previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Esposizione del quesito
L'istante è titolare di un'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio di bevande non alcoliche, ed, in tale qualità, ha acquistato, in data 30 aprile 2001, un locale di mq. 770 - non nuovo - sostenendo una spesa pari ad Euro...., oltre ad Euro... quali spese di trasferimento.
Il Sig. XZ si propone di dividere il predetto locale in due porzioni: una di mq 300 da adibire al commercio al dettaglio e l'altra di mq 470 destinata al commercio all'ingrosso, imputando il costo d'acquisto a ciascun locale in proporzione ai rispettivi mq. Ne consegue quindi che al locale di mq 300, destinato alla vendita al dettaglio, andrebbe imputato un costo d'acquisto pari ad Euro....
Inoltre l'istante intende compiere dei lavori di ristrutturazione nel locale da adibire al commercio al dettaglio, con un preventivo di spesa pari ad Euro....
L'interpellante chiede, pertanto, di conoscere se, in relazione all'acquisto del solo locale destinato alla vendita al dettaglio ed ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi nello stesso, possa usufruire del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, per l'importo complessivo di Euro...... (Euro....per l'acquisto imputato alla porzione di immobile interessata ed Euro......... per le spese di ristrutturazione), al netto degli ammortamenti, dismissioni ed accessori.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante, sulla scorta di quanto chiarito dalla Circolare Ministeriale n.4/2002, ritiene, di poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 8 della legge n. 388/2000, per un importo pari ad Euro...., tenuto conto che le spese previste per la ristrutturazione (Euro........) risultano prevalenti rispetto al costo di acquisto attribuito all'immobile interessato dai lavori (Euro......).Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha stabilito che alle imprese che operano in determinati settori di attività (tra i quali anche quello del commercio), che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché in altre aree svantaggiate, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta entro limiti massimi di spesa predeterminati.
Per nuovi investimenti devono intendersi "...le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir..., esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio.".
La Circolare n. 41 del 18 aprile 2001 ha poi chiarito come il requisito della novità sussista anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non ne sia né il produttore né il rivenditore, a condizione però che il bene stesso non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da alcun altro soggetto, con l'ovvia esclusione così di tutti quei beni a qualunque titolo già utilizzati.
Successivamente, la Circolare 17 ottobre 2001, n. 90, ha precisato che, in relazione al requisito della novità può essere considerato "nuovo" anche un fabbricato strumentale che prima della cessione abbia subito interventi di radicale trasformazione, ma a condizione che gli stessi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di un'eventuale nuova categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo d'acquisto dell'immobile da parte del cedente.
Inoltre, la Circolare n. 38 del 9 maggio 2002, al punto 6.4, ha chiarito che può considerarsi "nuovo" anche un immobile strumentale che risulti dalla radicale ristrutturazione, realizzata dal cessionario, di un bene acquistato usato, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
1) che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale nuova categoria catastale;
2) che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile;
3) che l'immobile successivamente ristrutturato, sia stato acquistato dopo il 13 marzo 2001;
4) che il cedente attesti di non aver fruito della medesima agevolazione per il medesimo immobile.
In presenza dei predetti requisiti sarà agevolabile sia il costo di acquisto dell'immobile usato che quello relativo alla ristrutturazione.
Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in esame, la soluzione interpretativa proposta dall'istante non possa essere condivisa.
Infatti, poiché l'immobile acquistato dall'istante non è nuovo, occorre verificare se sussistano i presupposti necessari per concretizzare una radicale ristrutturazione dell'edificio, tale da consentire l'assimilazione ad un fabbricato nuovo.
Dall'esame della fattispecie risulta chiaramente che, prescindendo dalla natura degli interventi realizzati, difetta il fondamentale presupposto della prevalenza del costo dei lavori di ristrutturazione rispetto a quello di acquisto dell'immobile, in quanto il confronto deve essere effettuato assumendo come termine di riferimento il costo complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'intero fabbricato di mq 770 (Euro...).
Non può condividersi, infatti, l'ipotesi prospettata dall'istante, di considerare, ai fini della comparazione tra il costo dei lavori di ristrutturazione e quello sostenuto per l'acquisto dell'immobile, la sola parte della spesa di acquisto percentualmente imputabile alla porzione di fabbricato che sarà oggetto dell'intervento di recupero.
Ciò in quanto l'intero immobile, oggetto dell'acquisto, si configura quale bene strumentale rispetto all'esercizio dell'attività imprenditoriale, e la successiva ripartizione dello stesso in due porzioni, diversamente utilizzate nel concreto atteggiarsi dell'attività è solo un risultato, cioè un effetto, degli interventi di ristrutturazione.
Resta in tal modo irrilevante, ed ininfluente ai fini del calcolo di prevalenza, la circostanza che le modifiche incrementative riguardino solo una delle due porzioni del fabbricato, dovendosi, come sopra detto, rapportare l'ammontare delle spese di ristrutturazione con il costo sopportato per l'acquisto dell'intero immobile.
Si deve, quindi, escludere che l'importo del beneficio spettante possa essere determinato in Euro........, risultante dal cumulo del costo di acquisto astrattamente riferibile alla porzione destinata al commercio al dettaglio con le spese di ristrutturazione.
Tuttavia, il soggetto istante può accedere al credito d'imposta, nella minore misura corrispondente al solo costo dei lavori di ristrutturazione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla Circolare n. 41 del 18 aprile 2001, che al punto 6.2.1, include negli investimenti agevolabili anche "...l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti...realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto...".
L' espressione "impianti", come chiarito dalla circ. 17 ottobre 2001, n. 90 comprende anche i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo.
Si rammenta, che, come ulteriormente precisato dalla circolare n. 38 del 9 maggio 2002, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianto esistenti si realizzano:
1. attraverso interventi intesi ad aumentare le potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
2. attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati
3. attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di efficienza ed economicità dell'impresa.
La risposta di cui alla presente Risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.