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Risoluzione Agenzia Entrate n. 340 del 31.10.2002
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Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito d'imposta per investimenti nel settore del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Risoluzione Agenzia Entrate n. 340 del 31.10.2002La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla società XY S.n.c. (di seguito società), relativa all'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Esposizione del quesito
La società ha maturato, per il periodo d'imposta 1999, il credito d'imposta concesso dall'articolo 11 della citata legge n. 449 del 1997, indicandolo nel quadro RU del Modello Unico 2000 - Società di Persone.
La società, al fine di non perdere il diritto all'utilizzo del suddetto credito, finora rimasto inutilizzato, intenderebbe trasferirlo ai propri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.Soluzione interpretativa prospettata
La società ritiene di poter trasferire il credito ai propri soci richiamando, al riguardo, la risoluzione n. 120/E del 18 aprile 2002 e la circolare n. 48/E del 7 giugno 2002, con cui l'Agenzia ha riconosciuto la trasferibilità ai soci di società di persone del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in virtù del principio generale di trasparenza contenuto nell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).Parere dell'Agenzia
In merito al quesito prospettato nel presente interpello, la scrivente ritiene dover formulare le seguenti considerazioni.
L'articolo 11 della legge n. 449 del 1997 ha concesso un incentivo fiscale per il commercio ed il turismo sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, nonché per le spese relative agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento, secondo le modalità indicate, da ultimo, nella circolare del Ministero dell'industria n. 1061 del 5 aprile 2001.
Il credito d'imposta, concesso secondo i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, è determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni e può essere fatto valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IVA e ai fini contributivi, anche in compensazione mediante utilizzo del modello F24, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La circolare n. 50 del 12 giugno 2002 ha inoltre esteso genericamente la compensazione del credito d'imposta spettante a tutti i tributi e contributi compensabili secondo l'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 241.
Come precisato nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi (quadro RS per il Modello UNICO 1999 - Redditi 1998, quadro RU per i modelli relativi agli anni successivi), il beneficiario, a pena di decadenza, deve indicare:
- il credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce;
- il credito d'imposta che residua dalle precedenti dichiarazioni, specificandone il periodo d'imposta di formazione;
- il credito utilizzato;
- il credito residuo da riportare.
Tanto premesso, si ritiene che, in conformità a quanto già precisato nelle predette risoluzioni n. 120/E del 18 aprile 2002 e n. 286/E del 22 agosto 2002, si possa riconoscere alla società la possibilità di utilizzare il credito d'imposta di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, sia compensando imposte e contributi dovuti sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
Pertanto, ciascun socio, in quanto titolare del cosiddetto "reddito di partecipazione" in una società di persone che è mera ripartizione del reddito d'impresa prodotto dal soggetto partecipato, potrà utilizzare la quota assegnatagli, per compensare propri debiti tributari o contributivi, dandone evidenza nella sua dichiarazione dei redditi.
Nel caso oggetto del presente interpello, pertanto, la società potrà effettuare la predetta ripartizione del credito residuo se e nella misura in cui lo stesso sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi precedente a quella in cui intende attribuire il beneficio ai soci.
Al riguardo, si ricorda che, in virtù del rinvio alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, contenute nel comma 3, primo periodo, dello stesso articolo 11 della legge n. 449 del 1997, il credito in oggetto può essere fatto valere per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso e nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazione dei redditi della società sia da quella dei soci. Questi ultimi, in particolare, potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale indicazione dovrà essere effettuata con le modalità analoghe a quelle illustrate nella circolare n. 48/E del 2002 in relazione alla ripartizione del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.