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Risoluzione Agenzia Entrate n. 346 del 05.11.2002
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Istanza d'interpello - articolo 8, comma 35, legge 11 marzo 1988, n. 67 -. Esclusione ai fini Iva del prestito di personale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 346 del 05.11.2002Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, alla Direzione regionale, il Consorzio X ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere se un prestito di personale costituisce un'operazione esclusa ai fini Iva.
QUESITO
Il consorzio X svolge attività di elaborazione dati per i suoi consorziati, utilizzando, tra l'altro, macchinari, software e personale di altra impresa. Il titolo giuridico che consente la messa a disposizione, in via esclusiva, a favore del consorzio, dei macchinari e del software è un contratto d'affitto. Il personale della società viene prestato e distaccato al consorzio. Detto personale opera esclusivamente per conto dell'istante, sulla base di direttive da questi emanate in ordine agli orari, alle modalità di esecuzione del lavoro, alle autorizzazione agli straordinari, alle ferie ed ai permessi. A fronte del prestito di personale, il consorzio rimborsa all'impresa fornitrice il costo delle retribuzioni, degli oneri previdenziali e contrattuali. Secondo l'istante il prestito di personale è da ritenersi non rilevante ai fini dell'Iva a norma dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. I macchinari e il personale prestati sono localizzati in strutture gestite dal consorzio. Sia i contratti relativi ai macchinari sia quelli relativi al prestito di personale sono a tempo indeterminato, con possibilità di disdetta per entrambe le parti, dietro preavviso di sei mesi. Si precisa, infine, che il consorzio istante opera in regime di esenzione ai fini Iva per le prestazioni effettuate nei confronti dei propri consorziati, tutti esercitanti attività bancaria.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il consorzio ritiene che l'affitto dei macchinari e del software configurerebbe un'autonoma prestazione di servizi da assoggettare ad Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mentre il rimborso del costo del personale distaccato o prestato costituirebbe un'operazione non rilevante ai fini Iva, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della l. n. 67 del 1988.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle informazioni contenute nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa presentata, il consorzio istante, per l'esercizio della propria attività, consistente nell'elaborazione di dati per conto dei consorziati, utilizza macchinari, software e personale di un'altra società. L'impresa fornitrice, quindi, effettua, dietro corrispettivo, una prestazione di servizi a favore del consorzio, con la conseguente applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972. Come detto, i servizi forniti dall'impresa includono la messa a disposizione, a beneficio dell'istante, del proprio personale. L'art. 8, comma 35, della l. n. 67 del 1988 prevede che "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".
La norma citata si applica solo se lo schema negoziale utilizzato per la fornitura della manodopera è il prestito o il distacco del personale. E' necessario, poi, che venga rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Se, al contrario, le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l'intero importo è imponibile ai fini Iva (cfr. risoluzione 5 luglio 1973, n. 502712, risoluzione 19 febbraio 1974, n. 500160, risoluzione 20 marzo 1981, n. 411847).
Come specificato nella risoluzione 5 giugno 1995, n. 152/E, per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 35, della l. n. 67 del 1988, è necessario che il personale utilizzato sia legato da rapporto di lavoro dipendente con l'impresa fornitrice.
L'attività lavorativa del dipendente, poi, deve essere organizzata da chi riceve la prestazione, nell'ambito della propria struttura.
Nel caso di specie, tuttavia, sulla base delle informazioni fornite, non si è in presenza di un semplice prestito di personale, ma si è di fronte ad una figura contrattuale complessa ed articolata. Il prestito di personale, infatti, è strettamente collegato all'affitto dei macchinari e del software e l'intera operazione costituisce una prestazione unica ed inscindibile, con la quale il consorzio, sfruttando le competenze ed il know-how della società terza, svolge l'attività di elaborazione dati per conto dei consorziati. Con la contestuale fornitura di risorse umane, materiali ed immateriali, c'è, pertanto, una prestazione complessa, da considerare unitariamente. La relativa fatturazione, conseguentemente, è unica e l'intero corrispettivo pagato per tale prestazione è da assoggettare ad Iva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209. Essa spiega effetti limitatamente ai fini fiscali, impregiudicata ogni valutazione sulla liceità delle prestazioni oggetto del contratto stipulato dalla società istante.