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Risoluzione Agenzia Entrate n. 352 del 11.11.2002
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I.V.A. - Regime della detrazione da riservare alle società fiduciarie c.d. statiche che pongono in essere operazioni di cessione di titoli
Risoluzione Agenzia Entrate n. 352 del 11.11.2002La XZY, di trust e di investimento ha posto alla scrivente un quesito in merito al trattamento ai fini Iva da riservare alle società fiduciarie amministrazione c.d. statiche.
Quesito
Le società fiduciarie per l'amministrazione dei beni, cosiddette statiche, esercitano istituzionalmente la sola attività di amministrazione con l'intestazione fiduciaria dei patrimoni dei clienti.
Le stesse effettuano, inoltre, per conto dei propri clienti, anche operazioni di cessione di titoli, valori mobiliari ed altri strumenti finanziari.
Si chiede di conoscere se queste operazioni di cessione debbano concorrere alla determinazione del pro-rata di detraibilità previsto dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; tali operazioni, infatti, secondo l'associazione istante, non rientrano nell'attività propria delle società fiduciarie in questione e, comunque, sono da ritenersi strumentali ed accessorie alla loro attività propria.Interpretazione
Le società fiduciarie, secondo l'impianto normativo di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, si propongono di assumere l'amministrazione dei beni per conto dei terzi attraverso lo strumento della intestazione fiduciaria.
Fino all'entrata in vigore della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dette società potevano svolgere, oltre ad un'attività di amministrazione fiduciaria di patrimoni, anche una gestione di patrimoni avente per oggetto valori mobiliari, attività quest'ultima di chiaro carattere speculativo.
La citata legge n. 1 del 1991 ha provveduto a riformare i mercati finanziari attribuendo, in esclusiva, ad un nuovo soggetto, la società di intermediazione mobiliare (in breve SIM), l'esercizio professionale di attività come la negoziazione di titoli, il collocamento e la distribuzione dei medesimi, nonché la gestione di portafogli.
L'articolo 3 della stessa norma ha previsto, altresì, che tali nuovi soggetti, per poter operare, dovessero iscriversi a un albo tenuto presso la CONSOB.
In tale contesto di riforma dell'intero settore, l'articolo 17 della norma in esame ha accordato alle società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore della legge esercitavano la gestione di portafogli titoli (c.d. gestione dinamica), di continuare ad operare richiedendo l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo delle SIM; al comma 4 ha previsto, però, che tale attività dovesse essere svolta in via esclusiva comportando pertanto una rinuncia all'esercizio dell'attività di amministrazione c.d. statica.
La medesima norma, al comma 5, inoltre, ha permesso alle società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo delle SIM di continuare a svolgere l'attività di amministrazione di beni (c.d. statica), con esclusione delle attività di gestione di portafogli, ovvero di negoziazione, collocamento, distribuzione di titoli, attività, queste ultime, di pertinenza esclusiva delle SIM.
Con la legge n. 1 del 1991, quindi, nonché con i successivi decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415 e 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza), il Legislatore opera una netta distinzione giuridica di trattamento fra le società che svolgono un'attività di amministrazione di beni (c.d. gestione statica) assoggettate alle disposizioni di cui alla legge n. 1966 del 1933 e le società che esercitano un'attività di gestione di portafogli titoli (c.d. gestione dinamica), per certi versi equiparate alle società di intermediazione mobiliare ed inquadrate nel complesso impianto normativo di regolamentazione dei mercati finanziari di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998.
Tutto ciò premesso, occorre affrontare la questione, posta dalla associazione istante, in merito alla applicabilità del meccanismo del pro-rata, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle società fiduciarie di gestione c.d. statica che effettuano, nell'ambito della loro attività di amministrazione, anche operazioni di cessione di titoli, valori mobiliari ed altri strumenti finanziari, esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 4 del citato DPR n. 633 del 1972.
Al riguardo, è utile rilevare che le società fiduciarie c.d. statiche effettuano queste operazioni non in virtù di un mandato generale di disposizione sui patrimoni dei clienti (tipico delle società fiduciarie di gestione c.d. dinamica) bensì solo a seguito di uno specifico incarico conferito dal cliente per ogni singola operazione e recante l'indicazione del prezzo cui effettuare la cessione, ovvero, per i titoli quotati, dei criteri per determinarlo.
Trattasi, pertanto, di operazioni che si inseriscono nel normale svolgersi del rapporto fiduciario di amministrazione, il quale comporta anche mutamenti nella composizione dei patrimoni.
Pertanto, si è del parere che si sia in presenza di operazioni strumentali rispetto alle operazioni tipiche delle società fiduciarie c.d. statiche, le quali fondano la loro attività essenzialmente sul servizio di intestazione fiduciaria di patrimoni.
Ne deriva che queste operazioni (come detto, esenti ai sensi dell'art. 10) non concorrono alla formazione del rapporto di detraibilità dell'imposta (pro-rata) previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in virtù del comma 2 dalla stessa norma secondo cui "per il calcolo della percentuale di detrazione... non si tiene conto..., quando siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto art. 10".
Per le operazioni di cessione in esame opera, invece, l'indetraibilità specifica prevista dall'articolo 19, comma 2, dello stesso decreto, a norma del quale "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta".
Fra l'altro, è da rilevare che l'interpretazione appena enunciata non contraddice la sentenza della Corte di Cassazione n. 11267 del 27 agosto 2001, nella quale si conclude a favore della concorrenza delle operazioni in questione alla formazione del pro-rata.
Tale sentenza, infatti, si riferisce ad una fattispecie risalente al 1985, quindi ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, e affronta la questione alla luce della normativa in vigore a quel tempo (legge n. 1966 del 1939), la quale, come sopra illustrato, permetteva a tutte le società fiduciarie di esercitare un'attività di gestione di portafogli titoli sulla base di un mandato generale di disposizione sui patrimoni dei clienti.