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Risoluzione Agenzia Entrate n. 353 del 11.11.2002
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Istituzione del codice-tributo per il versamento della sanzione amministrativa prevista per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, di cui all'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, come modificato dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Risoluzione Agenzia Entrate n. 353 del 11.11.2002L'art. 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, così come modificato dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, ha previsto una sanzione amministrativa in caso di constatazione di impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie.
Per il versamento della predetta sanzione, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
9616, denominato " Sanzione pecuniaria in caso di constatazione dell'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da documentazione obbligatoria - Art. 3, decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12".
Detto codice deve essere utilizzato anche per i versamenti a seguito di iscrizione a ruolo.
Nella compilazione del modello F 24, il codice deve essere esposto nella "Sezione Erario" con l'indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno di constatazione della violazione.