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Risoluzione Agenzia Entrate n. 354 del 13.11.2002
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Compensi e retribuzioni accessorie corrisposte al personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato o ad altri enti. Ritenuta alla fonte, conguaglio e sua modalità di effettuazione. Articolo 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600
Risoluzione Agenzia Entrate n. 354 del 13.11.2002La Presidenza del Consiglio dei Ministri con due distinte note, una del Dipartimento della Funzione Pubblica e l'altra del Dipartimento della Protezione Civile, ha chiesto chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta, relativamente ai compensi ed alle retribuzioni corrisposte al personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato o ad altri enti, in servizio presso propri Dipartimenti.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Amministrazione dello Stato, opera in qualità di sostituto d'imposta a norma dell'articolo 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 1 dell'articolo 29 in argomento stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad effettuare, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta dovuta dai pubblici dipendenti sulle somme ed i valori di cui all'articolo 23 del DPR 600 del 1973, cioè sulle somme ed i valori determinati a norma dell'articolo 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
L'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell'articolo 48 del TUIR e, a tal fine, non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell'Amministrazione erogante.
Circa le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte, la lett. a), comma 1, del citato articolo 29, stabilisce che sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del TUIR, esclusi quelli indicati nelle lett. b) e c) del medesimo articolo 29, aventi carattere fisso e continuativo, la ritenuta è operata con i criteri e le modalità fissate in via generale dal comma 2 dell'articolo 23, applicando quindi le aliquote progressive per scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed operando le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR, rapportate al periodo stesso.
La lettera b), comma 1, dello stesso articolo 29 del DPR n. 600 del 1973 dispone che sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli aventi carattere fisso e continuativo si applica l'aliquota corrispondente allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, l'aliquota del primo scaglione di reddito.
Come precisato con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, paragrafo 4.2, nonchè con risoluzione n. 23/E del 6 marzo 2000, sono da ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo le somme ed i valori corrisposti per mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, missioni, prestazione dell'attività in luoghi sempre variabili e diversi, volo e navigazione, messi notificatori, trasferimento e prima sistemazione e equipollenti, servizio prestato all'estero, arretrati di precedenti periodi di paga dello stesso anno, ogni altra ipotesi che comporti corresponsione eventuale ed eccezionale nel periodo di paga (ad es. premi, sussidi e liberalità), compensi incentivanti etc., nonché per incarichi svolti presso terzi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del TUIR. (ad es. gettoni di presenza).
Pertanto, le Amministrazioni dello Stato, sulle somme ed i valori sopra indicati devono applicare, all'atto del pagamento e senza necessità di cumulo con le altre somme e valori a carattere fisso del periodo di paga, la ritenuta riferita allo scaglione di reddito più elevato dello stipendio spettante al dipendente. Nell'ipotesi in cui manchi una classe di stipendio, come ad esempio nel caso dei cottimisti, su tali emolumenti si applicherà la ritenuta del primo scaglione di reddito.
La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 29 in argomento, infatti, sono gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo a dover effettuare, entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23 del DPR 600, con le modalità da tale articolo stabilite.
I soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo, devono comunicare agli uffici che procedono al conguaglio, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, e le ritenute effettuate.
L'articolo 29, comma 2, pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso, impone alla prima l'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, nonché dell'importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute effettuate, rinviando ai fini del conguaglio all'Amministrazione che dispone il pagamento degli emolumenti a carattere fisso e continuativo.
In merito all'ambito soggettivo di applicazione della norma, appare infine opportuno sottolineare che - come già chiarito dalla scrivente con la risoluzione n. 23/E del 2000 - la procedura prevista dal citato articolo 29 del DPR n. 600 del 1973 deve ritenersi applicabile, in presenza di un unico rapporto di lavoro con due soggetti che erogano, rispettivamente, l'uno il trattamento principale e l'altro il trattamento accessorio, anche nel caso in cui coloro che erogano gli emolumenti a carattere fisso e continuativo non siano Amministrazioni dello Stato.
Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo da essa corrisposte al personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato o ad enti diversi, in servizio presso i propri Dipartimenti, deve operare la ritenuta prevista dal comma 1, lett. b), dell'articolo 29 citato e deve trasmettere all'ente di appartenenza, entro il 12 gennaio dell'anno successivo, tutti i dati relativi ai compensi accessori corrisposti a ciascun dipendente, al fine di consentire a quest'ultimo la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio, tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati (quelli a carattere fisso ed accessorio), nonché il rilascio della certificazione unica fiscale e previdenziale.