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Risoluzione Agenzia Entrate n. 357 del 15.11.2002
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Documentazione recante addebitamenti e accreditamenti effettuati da una banca operante in veste di tesoreria comunale - Imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 357 del 15.11.2002L'Associazione Bancaria Italia (ABI) ha chiesto se il regime di esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 7 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'art. 33, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - possa riguardare anche la documentazione recante addebitamenti o accreditamenti effettuati da una banca operante in veste di tesoriere di un ente locale.
In proposito la scrivente precisa che l'articolo 7 della tabella, prima della modifica apportata dal citato art. 33 della legge n. 388 del 2000, prevedeva l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al predetto d.P.R. n. 642 del 1972.
Il nuovo testo estende la esenzione alle "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane s.p.a. non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis della tariffa annessa al predetto decreto."
La modifica ha ampliato, dunque, il regime di esenzione sia dal punto di vista oggettivo, in quanto ha aumentato il novero degli atti esenti (ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste), sia dal punto di vista soggettivo, estendendo alle banche quella che era un'esenzione limitata ai conti correnti postali.
Il soggetto 'banca' è identificato dal testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) che all'articolo 1, comma 1, lettera b) precisa: "banca indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria". Tale attività consiste nella "... raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ..."(testo unico, Titolo II - banche -, Capo I - nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio -, articolo 10).
Il servizio di tesoreria e cassa degli enti locali può essere definito l'insieme delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori (articolo 209 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli locali). Ai sensi dell'articolo 208 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 (soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria) il servizio di tesoreria degli enti locali può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo,aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge".
Per quanto precisato è evidente che la funzione di tesoriere svolta dalle banche esula dall'attività bancaria (articolo 10 del testo unico in materia bancaria e creditizia - decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) e le ricevute, quietanze ed altri documenti emessi o ricevuti nello svolgimento di tale funzione sono documenti di tesoreria e quindi non compresi tra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 7 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.
Del resto una diversa interpretazione comporterebbe un differente trattamento ai fini dell'imposta di bollo per i documenti in argomento a seconda che il servizio di tesoreria sia affidato ad una banca ovvero ad altro soggetto.
Convalida tale tesi la relazione parlamentare del provvedimento che ha modificato l'articolo 7 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, laddove precisa "...tali esenzioni riguardano: ricevute, quietanze e altri documenti bancari o emessi dalle Poste S.p.A."
E' appena il caso di puntualizzare che il regime ai fini dell'imposta di bollo da applicare è lo stesso previsto per la tipologia di documento emesso o rilasciato dal tesoriere.