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Risoluzione Agenzia Entrate n. 359 del 15.11.2002
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Istanza di interpello, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 in data 18/07/2002, da XX S.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 359 del 15.11.2002Con istanza presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso in data 18 luglio 2002, la società sopra indicata ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, attuazione della direttiva 92/96 CE in materia di assicurazione diretta sulla vita.
QUESITO
La società istante, residente in ......., intende operare in .....nel ramo delle assicurazioni sulla vita, in regime di libera prestazione di servizi e senza stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Detta società commercializza polizze assicurative a contenuto finanziario, con esclusione di quelle attuative di forme pensionistiche di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e delle polizze contro il rischio di malattia o di danno alla persona.
L'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 174 del 1995 prevede l'obbligo di nomina del rappresentante fiscale, ai fini del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente "nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi", in capo alle imprese che intendono operare in regime di libera prestazione di servizi e senza stabile organizzazione.
Inoltre, i commi 4 e 5 del riferito articolo 78 prevedono, in capo al rappresentante fiscale, i seguenti obblighi:
- tenuta di apposito registro dove siano elencati distintamente i dati relativi ai contratti stipulati dall'impresa che opera in regime di libera prestazione di servizi, concernenti l'indicazione per ciascuno delle generalità del contraente, del numero del contratto, delle date di decorrenza e di scadenza, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di essa. Tale registro deve evidenziare in ordine cronologico la data di incasso del premio o della relativa rata. Di tali contratti, i cui dati devono essere registrati entro il mese successivo alla predetta data di incasso, il rappresentante fiscale deve conservare copia;
- comunicazione mensile all'ufficio del registro di ..... della denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi in relazione all'aliquota applicabile.
Poiché il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, entrato in vigore in data 1 gennaio 2001, ha modificato la predetta legge n. 1216 del 1961 nel senso di escludere i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione dall'imposta sui premi assicurativi, l'istante chiede se gli obblighi predetti siano ancora attuali.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
La società istante ritiene che l'esenzione dall'imposta sui premi dei contratti assicurativi sulla vita, di capitalizzazione e di rendita vitalizia, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 47 del 2000, abbia determinato il venir meno degli obblighi previsti dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 174 del 1995, finalizzati alla liquidazione dell'imposta sui premi assicurativi.
Di conseguenza:
- dal 1 gennaio 2001 la nomina del rappresentante fiscale è necessaria soltanto per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione di natura previdenziale, tuttora assoggettati all'imposta sui premi assicurativi;
- i contratti assicurativi che non hanno carattere previdenziale non devono essere più inseriti nel registro di cui all'articolo 78, comma 4 tenuto dal rappresentante fiscale, il quale non sarebbe obbligato né a conservarne le copie, né ad effettuare la comunicazione mensile all'ufficio del registro di ...... prevista dal comma 5.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come già rilevato nella risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002 e nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000 ha abrogato gli articoli 13, 14, e 15 della legge n. 1216 del 1961, in materia di tassazione dei contratti di rendita vitalizia, gli articoli 1 e 23 dell'Allegato A, che assoggettavano a tassazione i contratti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di rendita vitalizia, aggiungendo infine ai contratti esenti da imposta quelli di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (articolo 11, allegato C alla legge n. 1216 del 1961).
L'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 1995 (peraltro non abrogato da alcuna disposizione di legge) impone alle imprese di assicurazione non residenti che intendono operare in regime di libera prestazione di servizi e senza stabile organizzazione la nomina di un rappresentante fiscale. Sebbene tale norma ricolleghi la nomina al pagamento di un'imposta, non più dovuta in relazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data del 1 gennaio 2001, i commi 4 e 5 del medesimo articolo impongono al rappresentante altri obblighi non necessariamente legati al mero pagamento dell'imposta sui premi assicurativi.
Si ritiene, in particolare, che la nomina del rappresentante fiscale sia tuttora necessaria, così come deve essere ancora osservato l'obbligo di tenere un registro nel quale indicare i dati relativi ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa (articolo 78, comma 4), trattandosi di adempimento non finalizzato esclusivamente alla mera liquidazione dell'imposta abolita dal citato d.lgs. n. 47 del 2000.
L'elencazione nel predetto registro dei contratti stipulati dall'impresa risponde invero a necessità di controllo generale, connesse anche con la verifica del presupposto dell'esenzione, posto che tale regime spetta esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 1 gennaio 2001 e che si rende comunque necessario riportare nell'apposito registro di cui all'art. 78, comma 4 anche la data di stipula del contratto.
Il rappresentante fiscale dovrà indicare nel suddetto registro le generalità del contraente, il numero di contratto, la data di decorrenza e di scadenza, l'ammontare del premio o delle rate del premio da incassare, mentre non sarà più necessaria l'indicazione dell'aliquota d'imposta e dell'ammontare della stessa, relativamente ai contratti di assicurazione che rientrano nel regime di esenzione dall'imposta introdotto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000.
Quanto all'esonero del rappresentante dalla presentazione mensile all'ufficio del registro di ......, prevista dall'articolo 78, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 1995, della denuncia dei premi incassati nel mese precedente, si concorda con la soluzione interpretativa prospettata, secondo quanto affermato in precedenza nella Risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002.
Infatti, essendo detta denuncia finalizzata esclusivamente alla mera liquidazione dell'imposta sui premi assicurativi da parte dell'ufficio, con l'esenzione dall'imposta di cui al decreto legislativo n. 47 del 2000, a partire dal 1 gennaio 2001 questo adempimento è venuto meno.