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Risoluzione Agenzia Entrate n. 364 del 21.11.2002
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 364 del 21.11.2002Con istanza di interpello del 26 luglio 2002, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione Regionale, la Dott.ssa ........ ha chiesto un parere in merito all'esatta applicazione dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "incentivi per l'incremento dell'occupazione".
Quesito
La Dott.ssa .... svolge l'attività di pediatra in uno studio condiviso con due colleghi, uno dei quali ha assunto una segretaria, con contratto part-time al 50%, beneficiando del credito di imposta di cui all'art. 7 della l. n. 388 del 2000.
L'istante chiede di sapere se possa anch'essa beneficiare del credito di imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000, assumendo lo stesso soggetto con contratto part-time al 50%.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che la ratio dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 sia quella di premiare l'occupazione stabile a tempo pieno, l'unica che garantisca la percezione di una giusta e dignitosa retribuzione.
Conseguentemente, ritiene di aver diritto ad usufruire del credito di imposta, "ragguagliato al part-time" anche perché, in caso contrario, si opererebbe "un'ingiustificata discriminazione" non solo fra un dipendente assunto a tempo pieno da uno stesso datore di lavoro ed uno assunto con due contratti part-time al 50% da due diversi datori di lavoro, ma anche tra il primo datore di lavoro che assume part-time usufruendo del beneficio ed il secondo che non ne usufruisce.Risposta dell'Agenzia delle entrate al contribuente istante
L'art. 7 della legge n. 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
In particolare, il comma 5 dell'art. 7 stabilisce che il credito di imposta è concesso a condizione che i lavoratori assunti nel periodo agevolato:
a) siano di età uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
b) siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal verificarsi della condizione sub 1).
Dalla normativa richiamata si evince che, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che l'assunzione avvenga attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.
Come evidenziato dalla circolare n. 1 del 3 gennaio 2001 (punto 1.5.2), la determinazione del credito di imposta deve essere effettuata in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle ordinarie previste dal contratto nazionale.
Ciò premesso, si sottolinea che, secondo la giurisprudenza prevalente, il lavoratore part-time può stipulare più contratti di lavoro a tempo parziale presso diversi datori di lavoro e ciò al fine di percepire una retribuzione complessivamente "sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa" (Corte Cost., sent. 210/1992).
E' perfettamente legittimo, pertanto, che un lavoratore venga assunto da due diversi datori di lavoro con due contratti di lavoro part-time al 50%, come nell'ipotesi prospettata.
In tal caso i rapporti di lavoro sono, giuridicamente, del tutto indipendenti tra di loro e non possono portare a configurare un unico rapporto di lavoro a tempo pieno.
Deve peraltro sottolinearsi che ai sensi del richiamato art. 7 della legge n. 388 del 2000 un'altra delle condizioni di applicazione del beneficio consiste nello stato di disoccupazione del lavoratore nei 24 mesi precedenti l'assunzione.
In proposito si fa presente che il requisito della disoccupazione deve ritenersi non sussistente anche nell'ipotesi in cui il lavoratore che si assume abbia stipulato, nei 24 mesi precedenti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario parziale.
L'occupazione a tempo parziale costituisce, infatti, in ogni caso, l'oggetto di un rapporto di lavoro, anche se regolato con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale.
Il rapporto si sostanzia nello svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, o ad orario intero ma solo per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell'anno.
Pertanto, non si può ritenere che un lavoratore part-time sia un lavoratore disoccupato, nonostante, come sostiene l'istante, il dipendente assunto part-time non perda l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.
Ciò avviene solo a causa della specialità della normativa che regola l'occupazione a tempo parziale, in base alla quale i lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, possono chiedere di essere iscritti in una apposita lista di collocamento, non incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria.
Tra l'altro, si fa presente che già con la circolare n. 5 del 26 gennaio 2001, questa Direzione ha precisato che rileva, nel senso di precludere l'agevolazione, anche un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato svolto, per contratto, per un numero di ore settimanali inferiore a venti.
Tutto ciò premesso, si ritiene che l'istante non possa usufruire del credito di imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000 relativamente al soggetto che intende assumere, in quanto quest'ultimo non è più in possesso del requisito della disoccupazione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.