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Risoluzione Agenzia Entrate n. 365 del 21.11.2002
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Istanza di Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza proposta dalla Regione ... Contributo ex articolo 2 della Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. Tassazione - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 365 del 21.11.2002Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.
Esposizione del quesito
La Regione ... chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, il cui titolo I concerne "disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all'autoimpiego ed interventi per l'occupazione".
La disposizione citata prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della Regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro.
Tale contributo inizialmente stabilito dalla citata legge n. 3 del 1998 nella misura massima di lire 40 milioni (pari ad euro 20.658,28) è stato attualmente elevato, con l'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, all'importo massimo di lire 70 milioni (pari ad euro 36.151,98) pro capite.
L'erogazione del contributo mira a ridurre il numero dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili ottimizzandone il processo di fuoriuscita e di inserimento lavorativo.
I finanziamenti in questione sono corrisposti dalla regione sulla base di progetti di formazione presentati dai suddetti lavoratori e sono erogati a titolo di indennità per l'attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all'attività formativa e per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse.
La Regione chiede pertanto di conoscere quale trattamento fiscale debba essere riservato a tali erogazioni.Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'ente interpellante, pur non prospettando compiutamente alcuna soluzione interpretativa, fa tuttavia presente che previsioni normative analoghe, finalizzate ad incentivare l'avvio di nuove attività produttive e la formazione dei lavoratori, quali il cosiddetto "prestito d'onore" erogato ai sensi dell'articolo 9- septies della legge 26 novembre 1996, n. 608, nonché le borse di studio erogate ai medici specialisti ai sensi della legge 9 maggio 2001, n. 184, non risultano gravate da imposta.PARERE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
Al fine di un corretto inquadramento della problematica esposta la scrivente ritiene opportuno chiarire in via preliminare il trattamento fiscale applicabile alle erogazioni da ultimo citate, dirette, come i contributi formativi oggetto del presente interpello, ad incentivare l'avvio di nuove attività produttive e la formazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda il trattamento di esenzione dall'Irpef riservato alle borse di studio corrisposte ai medici specialisti ai sensi della legge 9 maggio 2001, n. 184, la scrivente fa presente che tale trattamento agevolato è stato riservato espressamente dal legislatore ad un ambito ristretto di borse di studio; non fruiscono ad esempio di esenzione le borse di studio corrisposte in favore dei medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 467. Al di fuori quindi delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla lettera c) dell'articolo 47 del Tuir.
Si precisa inoltre, con riferimento al regime fiscale applicabile ai contributi di cui all'articolo 9-septies, della legge 28 novembre 1996, n. 608, cd. prestito d'onore, richiamato nell'istanza, che l'erogazione di detti contributi ai soggetti che intraprendono una attività autonoma non è irrilevante dal punto di vista reddituale.
Detti contributi, infatti nella sostanza concorrono, secondo le particolari modalità già chiarite da questa Agenzia con la risoluzione n. 163 del 22 ottobre 2001, alla formazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo del soggetto che li percepisce.
Ciò premesso, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale applicabile alle erogazioni oggetto del presente quesito si ritiene necessario qualificarne preliminarmente la natura.
Ai sensi del richiamato articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1998 i contributi in esame sono finalizzati a "promuovere progetti di formazione all'autoimpiego".
Con la circolare 2 aprile 1998, n. 309, l'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione ha ribadito la finalità formativa dell'erogazione, precisando, tra l'altro, che lo << spirito dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è quello di fornire uno strumento formativo snello consistente in una misura definibile "borsa formativa">>.
La norma richiede, pertanto, che le attività formative da indicare nel progetto per il quale si richiede il finanziamento siano improntate al "miglioramento della qualità delle proprie capacità professionali ed operative da poter utilizzare compiutamente in attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale".
Com'è noto la lettera c) dell'articolo 47 del Tuir stabilisce l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle "somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;...".
In particolare con la circolare n. 326/E del 1997 è stato precisato che rientrano nella nozione di assegno, premio o sussidio, oltre alle erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle erogate per corsi finalizzati ad una futura ed eventuale occupazione di lavoro.
Sulla base di tale principio è stato quindi chiarito che rientrano in tale previsione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
E' il caso ad esempio dei compensi percepiti dai soggetti utilizzati nei piani di inserimento professionale che infatti, come precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi relativi al 1998, debbono essere assoggettati a tassazione sulla base della disposizione contenuta nella lettera c) dell'articolo 47 del Tuir.
Pertanto, in linea con le interpretazioni già fornite da questa Amministrazione, la scrivente ritiene che anche le erogazioni di cui trattasi, poiché corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e quindi l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione della lettera c) dell'articolo 47 del Tuir e debbono quindi essere assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Tuir.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.